Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Il controllo delle emissioni delle discariche
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6489 del 22 luglio 2025
Rifiuti.Colpa dell'ente proprietario della strada nell'abbandono di rifiuti
La colpa dell'ente proprietario della strada nell'abbandono di rifiuti (cfr. art. 192 d.lgs. 152/2006) è integrata dall'omessa manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze ex art. 14 d.lgs. 285/1992, omissione che risulta ex se dimostrata dalla presenza di rifiuti in loco, senza che occorra provare ulteriori profili di colpa dell'ente proprietario. L'art. 14 d.lgs. n. 285 del 1992 impone all'ente proprietario della strada, tra l'altro, la "manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo": tale disposizione deroga, in quanto speciale, alla generale previsione dell'art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 e, dunque, rende non necessaria la dimostrazione dell'elemento soggettivo in capo al proprietario della strada in caso di presenza di rifiuti sulla strada stessa o sulle relative pertinenze.
Cass. Sez. III n.27674 del 28 luglio 2025 (CC 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Ponziano
Urbanistica.Rapporti tra permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica
La mancanza di autorizzazione paesaggistica rende di fatto le opere ineseguibili e giustifica, in caso di realizzazione, provvedimenti inibitori e sanzionatori in quanto realizzati in violazione del divieto di cui all’art. 146, comma 2, del d. lgs. n. 42/2004 e, di fatto, in assenza di un titolo autorizzativo; correlativamente il titolo edilizio nel frattempo eventualmente rilasciato, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non è invalido, ma è inefficace
Il presupposto della disponibilità giuridica nei procedimenti ambientali
di Oreste PATRONE
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6490 del 22 luglio 2025
Rifiuti.Responsabilità per abbandono o deposito incontrollato
La responsabilità per illeciti ambientali, tra i quali figura anche l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, si basa sul criterio probatorio del "più probabile che non" o della preponderanza dell'evidenza, perciò richiede che la responsabilità di un soggetto nella commissione dell'illecito, ipotizzata dall'autorità competente, sia più probabile della sua negazione, in linea con l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, nell'interpretare il principio "chi inquina paga", ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ossia come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento, nonché conformemente alla considerazione per cui la "responsabilità ambientale" non ha natura penalistica, perciò non richiede il rigore probatorio previsto in subiecta materia
Cass. Sez. III n. 27670 del 28 luglio 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Vinaccia
Acque.Autorizzazione allo scarico e necessità di provvedimento espresso
L'art. 124, comma 8, d.lv. 152\2006 non consente di mantenere provvisoriamente uno scarico in una situazione nella quale il titolare è consapevole del fatto che gli enti competenti non abbiano ancora assunto il necessario provvedimento espresso (non essendo applicabile in tale materia il principio del silenzio – assenso. L’art. 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale, l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso
Pagina 5 di 671