Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. III n. 1118 del 11 febbraio 2025
Urbanistica.Condono e nozione di completamento delle opere abusive
La nozione di completamento funzionale, contemplata dall’art. 31 comma 2 l. 47/1985, per i manufatti con destinazione diversa da quella residenziale esige che l’opera abbia assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica e una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d’uso. Le conclusioni non mutano anche a considerare il fabbricato quale immobile a destinazione abitativa, poiché il criterio strutturale del completamento presuppone un’opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili
Cass. Sez. III n.9558 del 10 marzo 2025 (UP 18 dic. 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Munafò
Rifiuti.Sversamento di liquami fognari
In presenza di una vasca destinata al periodico svuotamento dei liquami, invece tracimati proprio per la mancanza di tale operazione, non è corretta la riqualificazione del fatto operata dal Tribunale che ha comportato l’errata applicazione dell’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, che riguarda esclusivamente per i reati previsti dalla parte terza (e non quarta) del d.lgs. n. 152 del 2006, dovendosi invece qualificare il fatto - consistente nello sversamento di reflui fognari sul lungomare di un comune - ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 688 del 29 gennaio 2025
Urbanistica.Annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria a distanza di tempo
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro; l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi)”.
Corte costituzionale n. 28 del 11 marzo 2025
Oggetto: Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio - Previsione del divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in determinati ambiti territoriali, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2024 - Prevista applicazione delle misure di salvaguardia, anche se nelle suddette aree sono in corso, alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, procedure di autorizzazione di tali impianti - Esclusione dal divieto, tra gli altri, degli impianti finalizzati all’autoconsumo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 199 del 2021 e di quelli ricadenti nelle comunità energetiche di cui all’art. 31 del medesimo decreto legislativo - Denunciata normativa regionale che, sebbene transitoria, deroga rispetto alla disciplina statale la quale prevede l’adozione di decreti ministeriali di individuazione dei principi e criteri omogenei e, anche in caso di mancata adozione di tali decreti, vieta ogni moratoria o sospensione dei termini dei procedimenti di autorizzazione - Introduzione di un divieto valevole sull’intero territorio regionale che confligge con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Applicazione irragionevole del divieto anche agli impianti già autorizzati o le cui procedure sono già in corso al momento dell’entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2024 - Contrasto con il principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento - Divieto che provoca un danno a carico dell’operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, ha già sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti - Lesione dell’iniziativa economica privata - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, essendo state trascurate le attività amministrative già svolte dalle competenti autorità - Disciplina regionale idonea a pregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale in attuazione della normativa unionale sul c.d. “Green deal europeo” - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma impugnata motivata in ragione di quanto precedentemente dedotto e per il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica o per i diritti dei cittadini.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Consiglio di Stato Sez. III n. 1412 del 19 febbraio 2025
Caccia e animali.Guardie zoofile ambientali
Sui requisiti per il rilascio del decreto ex art. 138 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), di approvazione della nomina a guardia zoofila ambientale ai sensi dell’ art. 6, comma 2, della l. 20 luglio 2004, n. 189.
L’impatto sul paesaggio è fondamentale nelle procedure di autorizzazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.
di Stefano DELIPERI
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