Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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La tutela del clima nel diritto internazionale: discrezionalità nella scelta degli strumenti di mitigazione climatica e relativi limiti
di Elena FASOLI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Rifiuti e veicoli fuori uso. Gli ultimi chiarimenti della Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. III n. 4531 del 23 maggio 2025
Caccia e animali.Diniego della richiesta di licenza di porto di fucile per “uso caccia”
Tenuto conto del carattere preventivo e cautelare del divieto di porto o detenzione delle armi, la esistenza in capo al richiedente di elementi negativi di valutazione, che facciano perdere all’Autorità competente la fiducia in merito al buon uso delle armi, è sufficiente ai fini della valutazione negativa formulata dall’amministrazione, senza che possa rilevare alcun ipotetico difetto di istruttoria il cui approfondimento non avrebbe potuto comunque elidere la decisiva pregnanza di quei fatti, storicamente accaduti e non contestabili, che l’amministrazione nell’ambito della sua ampia discrezionalità ha ritenuto essere rilevanti ai fini delle proprie determinazioni. La valutazione del pericolo di abuso dell'arma è connotata da un'ampia discrezionalità, essendo sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento negativo impugnato la sussistenza di circostanze tali da ritenere sussistenti possibili rischi di inappropriato o abusivo uso delle armi da parte del titolare.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 4372 del 21 maggio 2025
Urbanistica.Condono e nozione di ultimazione dell'intervento edilizio
L’art. 32, co. 25, del d.l. n. 269 del 2003 prevede che il nuovo condono si applica alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003. In considerazione di quanto previsto dal co. 2 dell’art. 31 l. n. 47/1985, applicabile anche al nuovo condono del 2003, per opere ultimate devono intendersi gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Tale norma prevede, pertanto, due criteri alternativi per la verifica del requisito dell’ultimazione (alla data del 31 marzo 2003), rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio “strutturale”, che vale nei casi di nuova costruzione; e del criterio “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale. Quanto al criterio strutturale del completamento del rustico, per edifici “ultimati” si intendono quelli completi almeno al “rustico”, espressione con la quale si intende un’opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne) ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili. La nozione di completamento funzionale implica, invece, uno stato di avanzamento nella realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione; in altri termini l’organismo edilizio, non soltanto deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica (come per gli edifici, per i quali è richiesta la c.d. ultimazione “al rustico”, ossia intelaiatura, copertura e muri di tompagno) ma anche una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d’uso. Pertanto, per quel che concerne il criterio del completamento funzionale richiesto al fine di stabilire se un abusivo mutamento di destinazione d’uso si sia perfezionato entro la data limite fissata per la presentazione delle domande di condono, deve aversi riguardo non solo alla realizzazione delle opere che “denunciano” la destinazione oggetto di condono, ma anche alla realizzazione di tutte le opere che rendano questa ultima effettivamente possibile.
Cass. Sez. III n. 22080 del 12 giugno 2025 (UP 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Munafò
Rifiuti.Abbandono di rifiuti e posizione di garanzia del legale rappresentante di ente o impresa
La posizione di garanzia del legale rappresentante in materia di gestione dei rifiuti implica che egli sia responsabile di assicurare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'«azienda» nel suo complesso considerata e, pertanto, egli risponde degli illeciti ambientali commessi dai di lei dipendenti e perfino da estranei, ove ciò sia dovuto a culpa in vigilando.
Si può decarbonizzare l’ex Ilva di Taranto senza calcolo del Carbon Budget residuo nazionale? Un’analisi alla luce del procedimento AIA-IPPC
di Michele CARDUCCI e Gianvito CAMPEGGIO
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