Cass. Sez. III n. 18515 del 5 maggio 2015 (Cc 16 gen 2015)
Pres. Teresi Est. Di Nicola Ric. Ruggeri
Rifiuti. Confisca del veicolo per trasporto ed altre attività svolte illecitamente

L'art. 6, comma 1 bis, legge n. 210 del 2008, per tutte le fattispecie penali di cui al predetto articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, prevede che si proceda, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo, disponendo che, alla sentenza di condanna, consegua poi la confisca del veicolo stesso. La confisca del mezzo ha pertanto luogo anche nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti (art. 6 lett. d) e di realizzazione dell'attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art. 6 lett. g). Ne consegue che la norma va annoverata nel gruppo di disposizioni che rendono obbligatoria la confisca, in deroga al regime generale di tipo facoltativo di cui all'art. 240 cod. pen. sicché il mezzo di trasporto utilizzato per il traffico o per il trasporto illecito di rifiuto, o per le altre ipotesi tipizzate, è oggetto di una presunzione legislativa di pericolosità che ne giustifica la confisca.

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