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Cass. Sez. III n. 17591 del 22 maggio 2006 (ud. 19 gen. 2006)
Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Antonelli
Urbanistica - Limiti alla sanabilità degli interventi eseguiti in zona vincolata

La sanatoria mediante accertamento di conformità di cui agli artt. 36 e 45 TU edilizia può trovare applicazione anche in caso di opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico pur rimanendo il rilascio di permesso in sanatoria subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lv. 42-2004 e rimanendo pertanto limitata ai soli casi in cui detta autorizzazione sia richiesta prima dell'inizio dei lavori poiché l'articolo 146 comma 10, lettera c) ha perentoriamente stabilito che l'autorizzazione paesaggistica "non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi".


dai CEAG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 32
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 22478/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTONELLI LETIZIA, n. a Monte S. Biagio (LT), il 05/08/1954;
avverso la sentenza 07/02/2005 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CONSENNA Pietro, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.2.2005 là Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 10.3.2004 del Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Terracina, che aveva affermato la responsabilità penale di Antonelli Letizia in ordine al reato di cui:
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesistico ricadente nella fascia di rispetto di via Appia Antica, una recinzione con pali in ferro alti mt. 1,30, senza la necessaria autorizzazione paesaggistica - acc. in Terracina, il 23.1.2001) e la aveva condannata alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 5,000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Antonelli, la quale ha eccepito la intervenuta estinzione del reato, per il rilascio di concessione in sanatoria, da parte del Comune di Terracina, in data 12.9.2003, ex L. n. 47 del 1985, art. 13. Detto provvedimento, quanto ai profili paesaggistici, era stato trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali ed archeologici del Lazio e questa non aveva esercitato la propria facoltà di annullamento nei termini prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. In punto di fatto, per una più agevole comprensione della vicenda, appare opportuno evidenziare che la ricorrente:
- in data 12.9.2003 ha ottenuto dal Comune di Terracina permesso di costruire in sanatoria, ex L. n. 47 del 1985, art. 13, per la realizzazione delle seguenti opere:
- apertura di passo carrabile verso la via Appia Antica;
- installazione di un cancello scorrevole in ferro zincato della larghezza di ml. 4,00 e altezza di ml. 1,70;
- posa in opera di plinti in cemento armato e di pilastri in cemento armato per sorreggere il cancello;
- recinzione mediante la messa in opera di paletti e rete metallica plastificata;
- in data 16.1.2003 ha ottenuto parere favorevole, ai fini paesaggistici, della Commissione edilizia integrata, in relazione al quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed archeologici del Lazio non ha esercitato la facoltà di annullamento;
- ha effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria determinata ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164 e delle vigenti disposizioni regionali.
2. A fronte di tale situazione di fatto deve ribadirsi l'orientamento costante di questa Corte Suprema secondo il quale la concessione edilizia rilasciata ex L. n. 47 del 1985, art. 13 estingue - ai sensi del successivo art. 22 - soltanto i reati di cui alla citata legge, art. 20 (attualmente la materia, in relazione al permesso di costruire, è disciplinata dagli artt. 36 e 45 del T.U. n. 389 del 2001).
L'effetto estintivo non si estende, invece, alle violazioni della L. n. 431 del 1985 poiché, a norma dell'art. 22, comma 3, dianzi citato (attualmente T.U. n. 389 del 2001, art. 45, comma 3), il rilascio della concessione in sanatoria (oggi permesso di costruire) "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la L. n. 431 del 1985 (come trasfusa nel D.Lgs. n. 490 del 1999 e nel D.Lgs. n. 42 del 2004), che pone una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda rassetto del territorio sotto il profilo edilizio (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass, Sez. 1^, 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, a 1658;
30.5.1996, n. 5404).
3, La Corte Costituzionale, al riguardo - con l'ordinanza n. 327 del 21.7.2000 - ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità della L. n. 47 del 1985, art. 22, comma 3, nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria ex L. n. 47 del 1985, art. 13, estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche il reato ambientale, pure nella "ipotesi in cui, nel rispetto dei tempi ristretti di durata del procedimento amministrativo disciplinato dalla citata legge, art. 13, l'interessato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole di cui alla L. n. 1497 del 1939 , art. 7, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo".
4, La giurisprudenza amministrativa più risalente aveva affermato che l'accertamento di conformità ex L. n. 47 del 1985, art. 13 doveva ritenersi precluso allorquando l'area interessata dall'intervento edilizio fosse assoggettata da un vincolo posto a tutela di interessi paesaggistici o ambientali e tale orientamento era stato condiviso anche dal Ministero dei beni ambientali e culturali con la circolare n. 1795 dell'8.7.1991.
Nei tempi più recenti, invece, la giurisprudenza maggioritaria ha prospettato la tesi contraria (vedi Cass., Sez. 3^, 28.10.1998, n. 11301; nonché T.a.r. Liguria, sez. 1^, 27.5 1999, a 230; T.a.r. Campania, 27.10.1997, n. 596; T.a.r. Lazio, Roma, sez. 2^, 17.3.1995, a 464) e questa è stata altresì condivisa dal Consiglio di Stato (Sez. 6^: 27.3.2003, n. 1590; 9.10.2000, n. 5386; 28.1.2000, n. 421). Secondo tale orientamento, l'istituto dell'accertamento di conformità (attualmente disciplinato dagli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380 del 2001) trova applicazione anche in caso di opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico, pur rimanendo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146. Una conclusione siffatta, però, deve ritenersi attualmente limitata ai soli casi in cui l'autorizzazione paesaggistica sia stata ottenuta prima dell'inizio dei lavori, poiché l'art. 146, comma 10, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004 ha perentoriamente stabilito che l'autorizzazione paesaggistica "non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi".
5. Si ricordi, in proposito, che - contrastando con il principio da ultimo enunciato - la L. n. 308 del 2004, articolo unico, comma 36, ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito della quale - pur restando ferma l'applicazione delle misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 - non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1.
Si tratta, in particolare:
- dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- dell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- dei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3. Nei casi anzidetti la non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento "secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quater, introdotto dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308: deve essere presentata, in particolare, apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo e detta autorità deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90 giorni.
Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha fatto ricorso alla procedura appena descritta, ne' poteva farvi utilmente ricorso poiché i lavori eseguiti ricadono su area non tutelata per legge, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 142, bensì dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione delle opere (secondo l'attuale previsione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 136). Si verte, pertanto, non in ipotesi del reato contravvenzionale contemplato dall'art. 181, comma 1, bensì in una fattispecie costituente delitto ai sensi dell'attuale comma 1 bis, lett. a), del medesimo art. 181 (introdotto dalla L. n. 308 del 2004) è per fattispecie siffatte, non è applicabile l'istituto dell'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica.
6. In una situazione (corrispondente a quella in esame) di non applicabilità, o di mancato esperimento della procedura disciplinata dalla L. n. 308 del 2004, articolo unico, comma 36, nei casi in cui la stessa sia esperibile, il rilascio postumo di un qualsiasi diverso provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela paesaggistica quando pure lo si ritenesse ancora possibile al di fuori delle ipotesi di condono edilizio non produce l'estinzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (e di quello già previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, e, prima ancora, dalla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies), ma ha il solo effetto di escludere remissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che correttamente - pertanto - nella specie non è stato impartito (vedi Cass., Sez. 3^; 10.7.2003, Fieno;
26.11.2002, Nucci).
Lo stesso limitato effetto deve riconoscersi al pagamento della sanzione pecuniari, prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 (già D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 164, e L. n. 1497 del 1939, art. 15).
7. La ricorrente non ha esperito, infine, la procedura di c.d. "condono paesaggistico", prevista dalla L. n. 308 del 2004, articolo unico, comma 37 ed applicabile ai reati paesaggistici compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004.
8. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Visti gli artt. 607,615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006