Cass. Sez. III n. 7765 del 19 febbraio 2014 (Ud. 7 nov. 2014)
Pres. Fiale Est. Gazzara Ric. Benigni
Urbanistica. Reati urbanistici e concorso del funzionario che rilascia il titolo abilitativo

Nei reati urbanistici possono eventualmente concorrere anche gli organi pubblici deputati al controllo sugli interventi di trasformazione del suolo posti in essere da privati e l'ipotesi più frequente di concorso con i soggetti che si trovino in possesso delle particolari qualità soggettive indicate dall'art. 29 del T.U. dell'edilizia è quella del rilascio di un atto amministrativo illegittimo per contrasto con disposizioni di legge o di regolamento ovvero con le previsioni degli strumenti urbanistici.

RITENUTO IN FATTO

Il G.I.P. del Tribunale di Trento, con sentenza del 17.7.2012 pronunziata in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la responsabilità penale di B.G. in ordine al reato di cui:

- all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), poichè, in qualità di geometra comunale responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia - in variazione essenziale rispetto alla concessione edilizia rilasciata il 15-10-2009 alla s.r.l. "Duebi" per un intervento di ristrutturazione ed in contrasto con l'art. 32 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Trento - concorreva nell'effettuazione della demolizione della parete perimetrale est dell'edificio principale da ristrutturare, non avendo rilevato, colposamente, nelle tavole allegate dalla società al progetto, la volontà implicita di procedere a detta demolizione non consentita dalle previsioni di piano, esprimendo pareri favorevoli (il 17 luglio ed il 21 agosto 2009) al rilascio del titolo abilitativo - in Trento, tra il 2-11-2009 ed il 25-2-2010 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, concedendo il beneficio della non - menzione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito:

- Vizio di motivazione e violazione dell'art. 40 c.p..

Secondo la prospettazione difensiva il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), prevede una fattispecie contravvenzionale di mera condotta a forma libera, che non potrebbe "essere estesa ai funzionali degli enti pubblici che rilasciano le autorizzazioni o ancor di più a coloro che hanno istruito la pratica" nel corso dell'iter amministrativo per il rilascio del titolo abilitativo.

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27, a sua volta, "prevede l'obbligo di vigilanza e quindi individua una posizione di controllo; non costituisce, però, fattispecie autonoma di reato nè determina responsabilità a titolo di concorso"; tale norma, inoltre, "non determina un obbligo giuridico di impedire l'evento descritto nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a)". Non sarebbe applicabile pertanto, nella specie, la previsione dell'art. 40 cpv. c.p., stante l'insussistenza di un obbligo giuridico siffatto.

Osserva a quest'ultimo riguardo il ricorrente che l'art. 40 cpv. c.p., stabilisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, intendendo così estendere la punibilità della condotta illecita a carico di determinati soggetti per eventi che colpiscono altre persone e che non sono da loro procurati, purchè conseguenti all'azione di terzi o di altri fattori anche di natura accidentale, ma che pure si sarebbero evitati se fosse stato posto in essere un intervento teso ad eliminare la lesione del bene messo in pericolo, intervento richiesto come doveroso da una norma che imponga a tali soggetti di attivarsi. Deve quindi individuarsi, per ritenere configurabile la responsabilità ex art. 40 cpv. c.p., un'omissione; mentre si è al di fuori di tale previsione normativa nel caso in cui l'agente abbia posto in essere una condotta commissiva, contribuendo con essa alla produzione dell'evento: cosa che è accaduta nella fattispecie in esame, ove il sostanziale riferimento accusatorio è ad una condotta commissiva per avere consentito la esecuzione di lavori contra legem attraverso la redazione di una relazione tecnica favorevole al rilascio della concessione edilizia.

- Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riscontro della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad attribuire ad esso ricorrente "una generica condotta omissiva senza evidenziare alcun collegamento con gli autori del reato se non per un generico richiamo, nel capo di imputazione, all'art. 110 c.p.". - La impossibilità di ricomprendere la condotta contestata nella previsione incriminatrice di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), poichè la demolizione e ricostruzione di un tratto di muratura perimetrale non può ritenersi in contrasto con la definizione di "ristrutturazione edilizia" fornita dal T.U. statale ma anche con quella rinvenibile nella legislazione provinciale (leggi n. 22/1991 e n. 1/2008), sicchè l'intervento demolitorio eseguito nella specie ben avrebbe potuto essere legittimamente autorizzato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Appare opportuna, per una migliore comprensione della vicenda, una ricostruzione sintetica dei fatti.

Il Tribunale ha evidenziato che:

a) Il B. non ha rilasciato la concessione edilizia in oggetto (non è, infatti, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale deputato all'adozione del titolo abilitativo edilizio) ma ha provveduto ad istruire la relativa pratica quale tecnico nominato come responsabile del procedimento.

b) L'intervento edilizio in questione ha riguardato la ristrutturazione di un edificio ricadente pro parte, secondo le previsioni del PRG, in sottozone A/4 ed A/5.

c) B., compiuta l'istruttoria, aveva redatto (in data 17-7- 2009) una proposta favorevole al rilascio del provvedimento finale, attestando che i progetti con contrastavano con la pianificazione urbanistica vigente o adottata.

d) La commissione edilizia comunale, però (in data 29-7-2009), aveva respinto la domanda osservando che la previsione di un nuovo volume addossato sul lato est dell'immobile principale, in sostituzione di una barchessa (tettoia-fienile annessa a casa colonica) esistente, non era sufficientemente integrata nelle forme e nelle finiture con il resto dell'edificio e con il contesto storico dello stesso. Aveva prospettato, pertanto, di riproporre con altre soluzioni quel corpo edilizio, evitando tipologie e materiali in contrasto con l'ambito architettonico, attraverso elaborati progettuali modificati in tal senso.

Dalle tavole di progetto successivamente presentate si sarebbe potuto dedurre, per l'esistenza di "difformità tra le sezioni e le piante", che - con previsione innovativa - le pareti perimetrali dell'edificio principale in sottozona A/4 verso est dovessero essere demolite per consentire la realizzazione di un garage interrato. Tale demolizione non era consentita ai sensi dell'art. 32 delle norme di attuazione del PRG vigente ma B. aveva ribadito la proposta favorevole in data 21-8-2009.

2. In relazione alla vicenda dianzi delineata la difesa aveva sostenuto che nessun addebito potesse essere mosso al tecnico comunale poichè, dopo la presentazione delle nuove tavole di progetto, al B. sarebbe spettato esclusivamente il compito di verificare se la parte di cui era prevista la demolizione e ricostruzione in sottozona A/5 fosse ben integrata con la restante parte dell'edificio e ciò in quanto egli sarebbe stato tenuto a controllare solo quella parte progettuale che aveva costituito oggetto della valutazione negativa da parte della commissione edilizia.

A giudizio del Tribunale, invece, il tecnico aveva l'obbligo di riesaminare il progetto nella sua interezza, perchè solo a seguito di un tale riesame integrale avrebbe potuto verificare la conformità del complessivo intervento alle disposizioni normative ed alle prescrizioni di piano e sarebbe stato in grado di percepire - tenuto conto della evidente "discordanza tra le tavole che descrivono i punti e le tavole che descrivono le sezioni" (accertata inconfutabilmente in dibattimento attraverso le deposizioni rese dai testi P., S. e P.) - la ambiguità della documentazione tecnica di nuova produzione e la illegittimità della demolizione che parte dei documenti sembrava rappresentare in zona ove essa non era consentita.

Da ciò il Tribunale ha fatto discendere connotazioni di colpa nel comportamento del B., ravvisando a suo carico un comportamento omissivo connotato o da negligenza (mancata verifica dei nuovi elaborati) o da imperizia (mancato rilievo delle anomalie discendenti dalla presentazione di tavole progettuali contrastanti delle quali non era stata richiesta la giustificazione dei contrasti).

Tale comportamento, nel caso sia della negligenza sia dell'imperizia, si era inserito causalmente nella serie dei fatti che hanno portato alla realizzazione di un abuso edilizio, sicchè il Tribunale ha ascritto al B. di avere concorso a tale abuso ritenendo che egli abbia violato, unitamente ai realizzatori dell'opera, la previsione incriminatrice del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a).

3. A fronte dei motivi di ricorso, compendiati nella parte espositiva, rivolti a contestare le argomentazioni svolte dal Tribunale, ritiene questo Collegio di svolgere le seguenti considerazioni.

3.1 Nei reati urbanistici possono eventualmente concorrere anche gli organi pubblici deputati al controllo sugli interventi di trasformazione del suolo posti in essere da privati (vedi già - con riferimento al previgente L. n. 47 del 1985, art. 6, - Cass., sez. 3^: 23.2.1987, Pezzoli e 21.9.1988, Maglione) e l'ipotesi più frequente di concorso con i soggetti che si trovino in possesso delle particolari qualità soggettive indicate dall'art. 29 del T.U. dell'edilizia è quella del rilascio di un atto amministrativo illegittimo per contrasto con disposizioni di legge o di regolamento ovvero con le previsioni degli strumenti urbanistici.

La responsabilità penale a titolo di concorso nel reato edilizio essendo stata ritenuta la possibilità di ravvisare contestualmente anche il delitto di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., può configurarsi non soltanto a carico del soggetto che rilascia l'atto abilitativo illegittimo ma anche nei confronti di funzionari pubblici che svolgano in modo dolosamente infedele attività di carattere istnittorio nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo (vedi: Cass., sez. 5^, 18.12.1991, Morroni e, con riferimento ad un'ipotesi di lottizzazione abusiva, Cass., sez. 3^, 14.6.2002, Drago).

3.2 L'ipotesi più frequente di concorso del funzionario pubblico nel reato edilizio è caratterizzata dalla presenza di un comportamento infedele per dolo, ma non può escludersi la possibile corresponsabilità del funzionario anche in relazione a condotte meramente colpose e questa Corte ha già ritenuto possibile configurare una illegittimità parziale di una concessione edilizia (limitata alle sole opere contrastanti con il regolamento edilizio) come fonte di responsabilità penale degli operatori pubblici che abbiano contribuito a darvi causa per inosservanza della norma regolamentare, L. n. 10 del 1977, ex art. 17, lett. a), (vedi Cass., sez. 3^, 10.1.1984, Tortorella).

3.3 L'esistenza di una "posizione di garanzia che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 40 c.p." è stata inoltre ravvisata, nei confronti del dirigente dell'area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione edilizia illegittima, da Cass., sez. 3^, 25.3.2004, D'Ascanio.

4. Nella fattispecie in esame inconferenti sono le argomentazioni riferite in ricorso all'art. 40 cpv. c.p., perchè il Tribunale non ha ravvisato una posizione di garanzia riferita al tecnico che ha proceduto alla mera istruttoria della pratica edilizia, al quale sicuramente non spetta un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia svolgentesi nel territorio comunale.

E' stata affermata, invece, la responsabilità del B. a titolo di concorso con la parte che ha realizzato la demolizione non consentita, ma ciò è stato correlato al deposito di tavole processuali che lo stesso Tribunale ha definito "ambigue" ed idonee ad indurre "qualche dubbio interpretativo", omettendo di valutare adeguatamente, però, quali fossero le motivazioni per le quali il dirigente del competente ufficio comunale - al quale spetta in via definitiva l'accertamento della conformità dell'opera "alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico ù edilizia vigente" (D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 12, comma 1 - avesse ritenuto di rilasciare la concessione edilizia e quale incidenza causale sul provvedimento finale del dirigente dovesse riconnettersi alla formulazione concreta della proposta positiva del responsabile del procedimento.

Deve altresì rilevarsi che all'imputato è stato contestato di avere concorso in una demolizione parziale del manufatto preesistente che non era consentita dalla pianificazione generale, ma anche che ciò era avvenuta "in variazione essenziale rispetto alla concessione edilizia del 15.10.2009".

Da tanto potrebbe razionalmente dedursi che quel titolo abilitativo non autorizzava la demolizione e ciò escluderebbe radicalmente ogni responsabilità del B.. Il punto però non è stato chiarito dal giudice del merito, che avrebbe dovuto anzitutto esaminare il contenuto effettivo della concessione edilizia e pervenire all'interpretazione della stessa sulla base della sua formulazione testuale.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento, per nuovo esame alla stregua delle osservazioni dinanzi svolte.


P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014