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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Sviluppo sostenibile.Impianto eolico e dissenso costruttivo

Dettagli
Categoria principale: Sviluppo sostenibile
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 20 Aprile 2021
Visite: 2223

TAR Marche Sez. I n. 243 del 19 marzo 2021
Sviluppo sostenibile.Impianto eolico e dissenso costruttivo

E’ certamente vero che l’ordinamento si è ormai evoluto nel senso che, soprattutto laddove l’istanza del privato riguardi insediamenti lato sensu produttivi (fra i quali rientrano anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo che nutrano dubbi in merito alla compatibilità ambientale, paesaggistica, etc., del progetto sono tenute ad esprimere un “dissenso costruttivo”. Ma ciò non vuol dire che, alla fine, il progetto debba comunque essere assentito, perché il concetto di “dissenso costruttivo” implica solamente che: l’autorità amministrativa competente in relazione ad uno dei profili interessati dal progetto deve indicare, se possibile, quali sono, a suo parere, le modifiche progettuali che potrebbero rendere l’opera compatibile con i vincoli esistenti o comunque compatibile ai sensi della normativa sulla V.I.A. e/o sulla V.I. Questo perché il legislatore vuole evitare che, ove le difformità, oggettivamente sussistenti, siano facilmente eliminabili, il proponente sia costretto a ripresentare ex novo la domanda dopo aver emendato il progetto; le autorità interessate sono obbligate a riesaminare il progetto opportunamente modificato.

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Urbanistica.Demolizione ed estinzione del reato

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 19 Aprile 2021
Visite: 2754

Cass. Sez. III n. 10121 del 16 marzo 2021 (CC 18 dic 2020)
Pres. Sarno Est. Gentili Ric. PG in proc Dentella  
Urbanistica.Demolizione ed estinzione del reato

La demolizione dell’opera abusivamente edificata non produce l’effetto estintivo del reato urbanistico di cui all’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, non essendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dall’art. 181, comma 1-quinquies, del dlgs n. 142 del 2004, la quale ha funzione premiale, diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori ed a far riacquistare alla zona interessata dall’abuso il suo originario pregio estetico

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Ambiente in genere.Principio di precauzione

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 19 Aprile 2021
Visite: 2083

TAR Puglia (BA) Sez. II n. 462 del 13 marzo 2021
Ambiente in genere.Principio di precauzione

Il principio di precauzione ambientale comporta l'obbligo per le Autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. Tale anticipazione è del pari legittima in relazione ad un'attività potenzialmente pericolosa, idonea a determinare rischi che non sono oggetto di conoscenza certa, compresa l'ipotesi di danni che siano poco conosciuti o solo potenziali. Sicché, rispetto ad una situazione di tal genere, il principio di precauzione impone che l'Autorità amministrativa interessata ponga in essere un'azione di prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche

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Urbanistica.Violazione sismica ed annullamento sanatoria

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 19 Aprile 2021
Visite: 7180

Consiglio di Stato Sez. VI n. 3096 del 15 aprile 2021
Urbanistica.Violazione sismica ed annullamento sanatoria

Un provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria si giustifica in ragione della ravvisata assenza della necessaria autorizzazione sismica, in violazione dell’art. 94 comma 1 del DPR 380/2001. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del T.U., ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo Sportello unico per l’edilizia deve acquisire preventivamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano in particolare (lett. c) “le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione per le costruzioni in zone sismiche di cui all’art. 94” (segnalazione Ing. M. Federici) 

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Rifiuti.Nuovi obiettivi europei sui rifiuti: tra piani, strategie e calcoli

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 16 Aprile 2021
Visite: 3051

Nuovi obiettivi europei sui rifiuti: tra piani, strategie e calcoli

di Alberto PIEROBON

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Rifiuti.Curatela fallimentare

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 16 Aprile 2021
Visite: 2539

TAR Marche Sez. I n. 207 del 12 marzo 2021
Rifiuti.Curatela fallimentare

La curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente e alla messa in sicurezza di siti contaminati, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando la curatela negli obblighi strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. E’ pertanto esclusa una responsabilità del curatore del fallimento quale soggetto obbligato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal fallito, o quale destinatario degli obblighi ripristinatori di cui al T.U.A., non essendo il curatore né l’autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuto, né l’avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore. Né si può sostenere che, escludendo qualsiasi coinvolgimento della curatela, si finirebbe per trasferire direttamente sulla collettività gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di impresa. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, se si ammettesse la legittimazione passiva del curatore si determinerebbe un sovvertimento del principio “chi inquina paga”, scaricando i costi su soggetti - i creditori - che non hanno alcun legame con l’inquinamento. Pertanto, quando gli obblighi di bonifica ambientale derivano dallo svolgimento dell’attività di impresa nel periodo antecedente al fallimento, senza che vi sia stata una continuazione dell’attività, un’eventuale ed ipotetica responsabilità della curatela si tradurrebbe in una responsabilità di mera posizione, il che non è conforme al principio “chi inquina paga”. In sostanza, si finirebbe per scaricare i costi connessi alla produzione dei rifiuti e della loro permanenza impropria in loco, su soggetti, quali i creditori, che con l’inquinamento stesso non hanno alcun collegamento, che non hanno concorso alla produzione dei rifiuti e al conseguente inquinamento e che pertanto non possono farsi carico dell’interesse della collettività al loro trattamento e smaltimento.

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  • Urbanistica.Lottizzazione prescrizione del reato e confisca
  • Ambiente in genere.Report on Eurojust’s Casework on Environmental Crime
  • Beni ambientali. Omessa indicazione delle norme violate e conseguenze
  • Rifiuti.La tenuta dei registri cronologici di carico e scarico presso lo studio di consulenza. Sanzioni amministrative o penali?
  • Urbanistica.Demolizione immobile abusivo e acquisizione al patrimonio comunale
  • Ambiente in genere.Valutazione di incidenza
  • Urbanistica.Il reato di lottizzazione abusiva.
  • Caccia e animali.Nozione di gravi sofferenze
  • Rifiuti.Impianti di gestione in area agricola
  • Urbanistica.Disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi

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