Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (SA) Sez. II n.1181 del 1 luglio 2019
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e variazioni incidenti sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati.
Poiché sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un’abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati: invero, proprio la formulazione dell’art. 30 d. P. R. n. 380/2001 impone di affermare che integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards”
TAR Calabria Sez. dist. RC n. 387 del 17 giugno 2019
Urbanistica.Altezza massima degli edifici di nuova costruzione
La ratio della norma, nel riferirsi all’altezza “degli edifici preesistenti e circostanti”, è quella di porre a riferimento della nuove costruzioni, o dell’ampliamento di costruzioni esistenti, l’altezza degli immobili contigui al fine di mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato caratteristiche di omogeneità. Pertanto, nel caso in cui la disciplina urbanistico-edilizia prescriva che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare l'altezza di quelli “preesistenti circostanti”, tale parametro (gli edifici “circostanti”) non può che riferirsi agli edifici limitrofi a quello costruendo, coerentemente con la ratio della norma, preordinata ad evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini presentino altezze marcatamente differenti e a far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione
TAR Calabria Sez. dist. RC n. 428 del 28 giugno 2019
Urbanistica.Censure dirette a contestare la legittimità del provvedimento demolitorio non impugnato
L'inottemperanza all'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva entro il termine previsto costituisce presupposto e condizione per l'irrogazione della sanzione della gratuita acquisizione al patrimonio comunale della struttura edilizia e il relativo provvedimento, oltre ad essere atto dovuto e consequenziale, privo di contenuti discrezionali, ha carattere meramente dichiarativo in quanto l'acquisizione avviene automaticamente per effetto dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione. Conseguentemente, in sede di impugnazione del provvedimento di acquisizione, non possono essere dedotte censure dirette a contestare la legittimità del provvedimento demolitorio non impugnato
TAR Marche Sez.I n. 435 del 26 giugno 2019
Rumore.Esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente
L’esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto soltanto dall'art. 9, comma 1, della citata legge n. 447 del 1995
Consiglio di Stato Sez.III n. 4411 del 26 giugno 2019
Caccia e animali.Danni da fauna selvatica
L'art. 26, l. 11 febbraio 1992, n. 157 prevede l'istituzione, a cura di ogni Regione, di un fondo "per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dell'attività venatoria..."; l’istituzione del fondo trova la sua giustificazione razionale nell'esigenza di non gravare l’Amministrazione di oneri indeterminati ed imprevedibili nel loro ammontare in relazione ad eventi che non sono ascrivibili a suoi comportamenti illegittimi, ma si collegano alla tutela di interessi superiori affidati alle sue cure, quale è quello alla protezione dell'ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica (ormai non più res nullius ma appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato in forza dell'art. 1, l. 27 dicembre 1977, n. 968, ora art. 1, l. n. 157 del 1992. La fattispecie prevista dal legislatore, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, dà luogo non a un vero risarcimento danni bensì al ristoro di un pregiudizio economico subito dall’agricoltore tramite indennizzo, espressione di solidarietà civica per i danni causati da fauna selvatica e quindi da animali che soddisfano il godimento dell’intera collettività
TAR Veneto Sez. II n. 755 del 24 giugno 2019
Urbanistica.Nozione di inizio lavori
I lavori possono ritenersi iniziati ove implichino il concentramento di mezzi e di manodopera, la messa a punto dell'organizzazione del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, lo scavo e il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna o almeno l'esecuzione di scavi preordinati al getto delle fondazioni, non risultando idonei ad evitare la decadenza del titolo autorizzatorio, invece, semplici sbancamenti di terreno
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