Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 30648 del 12 settembre 2025 (UP 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Rossetto
Rifiuti.Differenze tra abbandono e discarica abusiva
La contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. Tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7017 del 11 agosto 2025
Urbanistica.Il titolo edilizio è subordinato all’autorizzazione paesaggistica o a procedura amministrativa unica
Seppure è vero che l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire operano su piani diversi e, dunque, il rilascio di uno dei due atti di assenso non comporta il necessario rilascio anche dell'altro, è altresì vero che è nella discrezionalità del Comune, quale amministrazione preposta alla gestione, controllo e tutela del “suo” territorio, di decidere di coordinare i due procedimenti sì da rilasciare il titolo edilizio soltanto laddove sia stato previamente acquisito il titolo autorizzatorio paesaggistico oppure di far confluire i due procedimenti, attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi, nell’ambito di un’unica vicenda amministrativa. Tale assunto non è smentito dal fatto che l’art. 146 comma 4 d.lgs. n. 42/2004 dispone che “L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”, in quanto la norma in questione chiarisce esclusivamente qual è il rapporto intercorrente fra i due titoli, ossia, che l’autorizzazione paesaggistica costituisce il presupposto di efficacia (e non di legittimità) del permesso di costruire
Cass. Sez. III n. 30649 del 12 settembre 2025 (CC 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Amato
Urbanistica.Ordine di demolizione
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura "sussidiaria", ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa
Consiglio di Stato Sez. VII n. 7146 del 29 agosto 2025
Urbanistica.Concetto di pertinenza
Occorre distinguere tra il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, con la conseguenza che ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato, oppure poiché occupano aree e volumi diversi.

Il decreto legge n. 116/25 sulla Terra dei fuochi
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6418 del 21 luglio 2025
Urbanistica.Cambio di destinazione d’uso
Il cambio di destinazione d’uso consiste nella modifica della finalità di utilizzo di un’unità immobiliare ed è urbanisticamente rilevante laddove si richieda il passaggio a una diversa categoria funzionale, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23-ter d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. La verifica della ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, con riguardo a “destinazioni tra loro compatibili o complementari” deve essere effettuata con riguardo non già alla zonizzazione (ossia alla destinazione di zona), ma alla destinazione d’uso in senso stretto, che attiene alla tipologia d'uso degli edifici; pertanto, la destinazione d'uso dell'edificio da demolire deve essere compatibile o complementare con quella dell'edificio da ricostruire.
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