Consiglio di Stato Sez.V n. 6976 del 12 novembre 2020
Rumore.Responsabilità civile per immissioni intollerabili

La cognizione per la responsabilità civile per immissioni intollerabili ai sensi degli artt. 844 e 2043 cod. civ. è di spettanza del giudice civile e ricorre, infatti, (non solo in caso di provvedimenti amministrativi illegittimi ma) anche in presenza di provvedimenti amministrativi legittimi, cioè contenenti la fissazione di limiti di emissioni e di immissioni conformi a quelli fissati dalla normativa di settore, che tuttavia non vengano rispettati dai destinatari (o fatti rispettare dai soggetti tenuti all’attività di controllo e di vigilanza, compresi gli enti autori dei provvedimenti), ovvero che, anche qualora rispettati, si riferiscano ad attività che producano immissioni che, per rumore, superano comunque la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Tanto è vero che -ove il superamento della normale tollerabilità del rumore sia accertato nell’ambito di un giudizio civile ordinario- le immissioni vanno inibite e i danni vanno risarciti, ai sensi dei citati artt. 844 e 2043 cod. civ., anche se i valori assoluti delle emissioni e i valori assoluti e differenziali delle immissioni siano contenuti nei limiti di legge


Pubblicato il 12/11/2020

N. 06976/2020REG.PROV.COLL.

N. 02052/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 2052 del 2017, proposto da
Willi Alberto Zavaritt e Riccardo Zavaritt, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Coppola e Ippolita Riva, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Coppola in Bergamo, Pass. Canonici Lateranensi, 12.

contro

Comune di Gorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Gobbi e Yvonne Messi, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Gobbi in Roma, via Ennio Quirino Visconti n°103.

nei confronti

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Arpa Lombardia, A.R.C.A. di Gorle, Parrocchia Natività di Maria Vergine di Gorle, Polisportiva Gorle Asd, Associazione Italiana Alpini A.N.A., Gorle Eventi, non costituiti in giudizio.

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 01126/2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gorle;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2020 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e dato atto della richiesta di passaggio in decisione presentata dagli avvocati Coppola, Riva, Gobbi, Messi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dai signori Willi Alberto Zavaritt e Riccardo Zavaritt contro il Comune di Gorle e nei confronti dei controinteressati indicati in epigrafe, per l’annullamento delle deliberazioni n. 113 del 5 giugno 2015 e n. 116 del 10 giugno 2015 (aventi ad oggetto “Gorle Estate 2015”), mediante le quali la Giunta comunale aveva approvato il protocollo d’intesa per l’organizzazione, in collaborazione con le associazioni controinteressate, di una serie di feste popolari e sagre nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 13 settembre 2015.

1.1. Disposta attività istruttoria già col decreto presidenziale del 3 settembre 2015, n. 1646 e depositate da parte del Comune di Gorle, in adempimento di tale ordine istruttorio, una relazione in data 29 settembre 2015, nonché altra relazione del responsabile della Polizia locale in data 3 agosto 2015, il Tribunale amministrativo regionale -dato atto dei motivi di ricorso e della memoria difensiva dei ricorrenti in data 9 ottobre 2015, nonché della memoria difensiva e della documentazione depositate dal Comune in data 7 ottobre 2015, ed, ancora, delle memorie difensive delle due parti depositate nello stesso giorno del 6 luglio 2016- ha deciso come segue, ai sensi dell’art. 71 bis Cod. proc. amm.:

- ha ritenuto applicabile l’art. 6, comma 1, lett. h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il quale consente “l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3 [n.d.r. i valori limite di emissione e di immissione sonore], per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso”;

- ha affermato perciò che nel caso di specie si fosse in presenza di attività temporanea e non continuativa, come tale non soggetta -in virtù della deroga richiamata- ai valori limite stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997;

- ha considerato non “totalmente arbitrario e avulso da ogni normativa di riferimento” (secondo quanto denunciato dai ricorrenti) l’autorizzato valore limite di emissione pari a 90 decibel, prossimo a quello massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999, n. 215;

- ha reputato infondato il motivo di censura di difetto di istruttoria, dedotto dai ricorrenti in relazione alle disposizioni dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13.

1.2. Alla stregua di dette ragioni, la sentenza ha respinto sia la domanda di annullamento delle deliberazioni impugnate che la domanda di risarcimento dei danni ed ha ritenuto irrilevante l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune, compensando tra le parti le spese processuali.

2. I signori Zavaritt hanno avanzato appello con sei motivi di gravame, nonché riproposizione della domanda risarcitoria.

2.1. Si è costituito in resistenza il Comune di Gorle.

Gli altri intimati non si sono costituiti.

2.2. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2020 la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memorie e repliche di entrambe le parti, nonché di richiesta congiunta di passaggio in decisione sulla base degli atti depositati.

3. Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune di Gorle per difetto di interesse. Sebbene gli atti impugnati abbiano esaurito i loro effetti alla fine dell’estate del 2015, la domanda risarcitoria contestualmente avanzata dai ricorrenti comporta l’applicazione dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm., senza necessità di ulteriore manifestazione d’interesse, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune. Sussistendo l’interesse a fini risarcitori dei ricorrenti, avendo questi riproposto in appello la domanda risarcitoria già avanzata in primo grado, l’appello è procedibile.

4. Nel merito, i motivi vanno esaminati congiuntamente perché logicamente e giuridicamente consequenziali, in quanto tutti volti a sostenere, sotto diversi profili, il mancato rispetto del citato art. 6 della legge n. 477 del 1995 e dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 13 del 2001.

4.1. Col primo motivo (La violazione dell’art. 6 della L. n. 447/1995) si sostiene che le manifestazioni autorizzate nel periodo compreso tra il 12.6.2015 e il 13.9.2015 non potrebbero essere ricondotte alla qualificazione di attività temporanee, non potendo essere considerate sporadiche ed occasionali, trattandosi di “feste popolari che hanno assunto il carattere di continuità e ripetitività”, perché protratte per ben tre mesi.

4.2. Col secondo motivo (La violazione dell’art. 8 della Legge Regionale 13/2001) si sostiene che il comma 2 di tale disposizione impone l’obbligo alle p.a. di rilasciare, in caso di attività temporanee, un’espressa autorizzazione in deroga ai limiti sonori, preceduta da attività istruttoria; nel caso di specie, l’istruttoria e le autorizzazioni sarebbero mancate, come dimostrato dal comportamento processuale del Comune che non ne avrebbe dato prova in giudizio.

4.3. Col terzo motivo (La violazione del DPCM del 14/11/1997 in materia di emissioni acustiche) si sostiene che la decisione di primo grado sarebbe frutto di un’errata applicazione della normativa prevista per le attività temporanee e di un’errata lettura delle perizie prodotte dai ricorrenti, dal momento che il tecnico di parte ha invece rilevato che avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni del DPCM del 14 novembre 1997, disciplinanti le attività continuative, ed ha individuato in entrambe le perizie la violazione dei limiti prescritti dalla normativa, nonché dal piano di zonizzazione acustica, su cui il T.a.r. non si è pronunciato.

4.4. Col quarto motivo (L’erronea lettura delle perizie di parte) si sostiene che il primo giudice avrebbe errato nell’affermare che anche dalle conclusioni delle due perizie di parte sarebbe emerso che il valore limite di 90 decibel non è stato superato in occasione delle rilevazioni effettuate. In realtà, il tecnico di parte, dopo aver chiaramente affermato la violazione dei limiti di soglia del DPCM 14.11.1997, avrebbe formulato una “ipotesi cautelativa”, nel senso che soltanto applicando le misure ivi indicate (di allontanare gli avventori e attenuare il rumore con l’utilizzo di tendoni) si sarebbe potuto raggiungere un livello sonoro pari a 90 decibel prossimo a quello massimo previsto dal DPCM n. 215 del 16 aprile 1999; ma tali misure sarebbero state in toto disattese dal Comune di Gorle.

4.5. Col quinto motivo (La consequenziale violazione del principio dell’interesse ad agire dei ricorrenti) si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la carenza di interesse dei ricorrenti ad ottenere la produzione, da parte del Comune di Gorle, dei verbali degli organi ispettivi e delle valutazioni previsionali d’impatto acustico ai sensi dell’art. 5 del protocollo d’intesa. Gli appellanti sostengono che la mancata produzione dimostrerebbe l’insussistenza della documentazione richiesta, nonché l’esecuzione delle manifestazioni senza alcun vincolo di controllo e di sorveglianza.

4.6. Col sesto motivo (L’ulteriore consequenziale violazione dell’interesse al risarcimento del danno) si sostiene la sussistenza dei presupposti per ottenere il risarcimento dei danni “stante la provata illegittimità delle delibere gravate per i motivi anzidetti e la consapevole violazione dei limiti di soglia da parte della P.a.”.

I motivi non meritano di essere accolti, per le ragioni che appresso si esporranno.

5. A tali ragioni va premesso quanto segue, in fatto e in diritto.

5.1. Con la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 5 giugno 2015 il Comune di Gorle ha deliberato di “organizzare … presso l’area feste del centro sportivo comunale, una serie coordinata di feste popolari e sagre le cui manifestazioni si svolgeranno, come da programma, nel periodo estivo intercorrente tra il 12.6.2015 ed il 13.9.2015, fermo restando, per le parti coinvolte, l’applicazione di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale, di prevenzione incendi e sul lavoro previste dalle leggi vigenti, nonché il rispetto delle prescrizioni che verranno impartite dall’ufficio tecnico comunale e dall’ufficio di polizia locale”.

Con la successiva deliberazione n. 116 del 10 giugno 2015 il Comune ha modificato la precedente deliberazione, soltanto quanto all’indicazione delle associazioni che avrebbero realizzato la Festa latina e la Festa della Birra.

Nel protocollo d’intesa allegato alle delibere gravate si prevede, per quanto qui rileva, all’art. 5 che “Il palco sarà orientato dal Comune di 45 gradi in direzione sud-ovest ai fini di creare minor disagio alle abitazioni. Durante i concerti i teloni a protezione del palco dovranno essere rigorosamente abbassati; le casse acustiche dovranno essere orientate in direzione opposta alle abitazioni limitrofe.

I soggetti attuatori che nell’ambito della festa organizzano intrattenimenti musicali, anche tra loro riuniti, devono presentare all’UT, prima degli eventi, specifica valutazione previsionale d’impatto acustico. Dovranno comunque essere rispettati i limiti di 90 decibel di emissioni sonore, nonché gli orari previsti dall’art. 4 del presente protocollo d’intesa. La polizia locale vigilerà sulla corretta conduzione”. L’art. 4 indica gli orari tassativi entro i quali sarebbero dovuti terminare “gli intrattenimenti musicali e danzanti, nonché tutte le altre attività sonore di qualsiasi tipo”.

5.1.1. In totale gli eventi autorizzati nel periodo di tre mesi (con un intervallo dal 3 al 16 agosto 2015, nel quale non erano previste manifestazioni) erano sei, non tutti con intrattenimenti musicali.

Dalla relazione depositata in giudizio dal Comune di Gorle in data 29 settembre 2015 si evince, come riportato in sentenza, che nell’arco temporale 12.6/13.9.2015 si sono svolte quattro serate musicali e undici serate di musica diffusa da un dj (dal 23 luglio al 2 agosto 2015).

5.1.2. Sempre in punto di fatto va precisato che non è in contestazione che siano stati rispettati gli orari previsti dal protocollo d’intesa (o meglio, dopo una prima iniziale contestazione, i ricorrenti non hanno avanzato in appello alcuna specifica contestazione sul rispetto degli orari di conclusione delle attività sonore), ma è in contestazione il rispetto dei limiti di emissioni e di immissioni sonore, sia da parte del Comune che dei soggetti organizzatori dei singoli eventi.

5.2. Dato ciò, sempre in via preliminare, va delimitato il thema decidendum, così come fissato col ricorso introduttivo avanzato in primo grado dai signori Zavaritt e così come consentito dall’ambito di cognizione spettante alla giurisdizione amministrativa, implicitamente richiamata dal Comune di Gorle già nella prima memoria depositata il 7 ottobre 2015 (laddove si è osservato che “in questa sede il Tribunale adito potrà conoscere soltanto della legittimità delle delibere impugnate e non dell’asserita inerzia del Comune nell’esercizio dei poteri di controllo e di ordinanza in materia di inquinamento acustico […]”).

Il presente giudizio è esclusivamente impugnatorio dei provvedimenti comunali di cui alle deliberazioni n. 113 e n. 116 del 2015, sicché soltanto della legittimità di tali provvedimenti, in relazione ai vizi dedotti dai ricorrenti (di violazione di legge e di carenza di istruttoria), è dato dibattere; parimenti, i danni dei quali è stato chiesto il risarcimento non potrebbero essere altri che quelli che si assumono prodotti dagli atti amministrativi asseritamente illegittimi.

5.2.1. Ne consegue l’estraneità al presente giudizio -sottolineata dalla difesa comunale, sia in primo grado che in appello- di ogni questione attinente alla condotta del Comune concernente l’omissione dei controlli volti a garantire il rispetto del protocollo d’intesa da parte delle associazioni organizzatrici dell’evento, nonché di ogni questione attinente alla condotta di queste ultime, anche se eventualmente posta in violazione dei limiti fissati dal Comune o dalla normativa di settore (ivi compresi quelli risultanti dal piano di zonizzazione acustica comunale).

All’evidenza, le questioni concernenti, non i provvedimenti amministrativi impugnati, ma il loro rispetto da parte dei soggetti tenuti a darvi attuazione ovvero l’idoneità dei provvedimenti stessi a prevenire o evitare immissioni illecite nella casa di abitazione dei ricorrenti e nell’ambiente esterno di loro proprietà, attengono alla diversa tematica della responsabilità civile per immissioni intollerabili ai sensi degli artt. 844 e 2043 cod. civ. Questa, la cui cognizione è di spettanza del giudice civile, ricorre infatti (non solo in caso di provvedimenti amministrativi illegittimi ma) anche in presenza di provvedimenti amministrativi legittimi, cioè contenenti la fissazione di limiti di emissioni e di immissioni conformi a quelli fissati dalla normativa di settore, che tuttavia non vengano rispettati dai destinatari (o fatti rispettare dai soggetti tenuti all’attività di controllo e di vigilanza, compresi gli enti autori dei provvedimenti), ovvero che, anche qualora rispettati, si riferiscano ad attività che producano immissioni che, per rumore, superano comunque la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Tanto è vero che -ove il superamento della normale tollerabilità del rumore sia accertato nell’ambito di un giudizio civile ordinario- le immissioni vanno inibite e i danni vanno risarciti, ai sensi dei citati artt. 844 e 2043 cod. civ., anche se i valori assoluti delle emissioni e i valori assoluti e differenziali delle immissioni siano contenuti nei limiti di legge (cfr., tra le tante, Cass., sez.II, 17 gennaio 2011, n. 939, secondo cui “In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni”: cfr., nello stesso senso, id., sez. III, 27 aprile 2015, n. 84 74 e id., sez.II, 20 gennaio 2017, n. 1606).

5.2.2. Analogamente esula dall’oggetto del presente giudizio la verifica della sussistenza delle condizioni dell’illecito amministrativo di cui all’art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 imputabile a chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione e di immissione.

5.2.3. Diversa da entrambe quelle predette è la situazione sostanziale e processuale che si configura quando si assume che già i provvedimenti di autorizzazione di determinate attività produttive di emissioni ed immissioni sonore, adottati dall’amministrazione, siano in sé illegittimi, di modo che dell’accertamento di tale illegittimità, e del risarcimento e della liquidazione dei danni conseguenti, sia investito il giudice amministrativo.

Questo è il caso di specie, tanto è vero che, proprio in ragione di ciò ed in ragione delle conclusioni del ricorso introduttivo (volte ad ottenere, in via principale, la dichiarazione di nullità o l’annullamento delle delibere impugnate), non si è posta, né in primo grado né in appello, la questione di giurisdizione.

5.2.3. Traendo, allora, le dovute conclusioni da siffatta delimitazione del thema decidendum, va affermato che da questo esulano le doglianze, pur prospettate dai ricorrenti sia in primo che in secondo grado, che attengono alla violazione dei limiti di soglia, non da parte dei provvedimenti impugnati, bensì a seguito della realizzazione in concreto dei singoli eventi, ed alla asserita omissione dei controlli da parte della p.a.

6. Nel merito dei provvedimenti impugnati, va condivisa la sentenza laddove ha ritenuto legittimo l’innalzamento a 90 decibel della soglia delle emissioni sonore, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione e i valori limite differenziali di immissione sono fissati, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 447 del 1995, dal DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e, per le diverse parti del territorio comunale, dai piani di zonizzazione acustica comunali, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995.

Lo stesso art. 6, comma 1, lett. h), tuttavia consente l’autorizzazione in deroga ai detti valori limite “per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile”.

Gli eventi programmati col protocollo d’intesa allegato alle delibere impugnate vanno ascritti alle categorie, contemplate dalla norma di legge, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la circostanza che si siano svolti nell’arco di tre mesi non attribuisce loro la natura continuativa che osterebbe alla deroga, poiché -anche a voler ammettere che tale si possa considerare un periodo lungo tre mesi- comunque non per tutto intero tale periodo vi è stato lo svolgimento di spettacoli e di intrattenimenti musicali della manifestazione “Gorle estate 2015”, ma soltanto nei giorni indicati nella relazione del Comune ed in sentenza (laddove si precisa essersi trattato di “15 serate musicali nel periodo estivo”, senza specifica censura degli appellanti).

D’altronde, nell’interpretare la disposizione in oggetto, non si può prescindere dal considerare, oltre che la durata, la natura dell’attività autorizzata. Nel caso di specie, questa è intrinsecamente connotata da temporaneità, essendo consistita in feste e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico, quindi destinati a svolgersi in giorni ed orari determinati, per ciò soltanto privi del requisito della continuità, e caratterizzati invece dalla sporadicità e dalla occasionalità, ovvero dalla temporaneità che consente la deroga ai limiti massimi delle emissioni ed immissioni sonore, come ritenuto dal primo giudice.

Giova aggiungere che il carattere (asseritamente) permanente della tensostruttura montata all’interno del centro sportivo comunale nella quale si sono svolti gli eventi esterni, non ha nulla a che vedere con la continuità di questi ultimi, atteso che non è in contestazione che la struttura (peraltro noleggiata e montata alla bisogna, quindi in via tendenzialmente provvisoria) risulta -per ammissione degli stessi ricorrenti- essere stata utilizzata nel periodo invernale per allestire una pista di pattinaggio.

6.1. Parimenti da confermare è la sentenza di primo grado laddove ha escluso l’irragionevolezza del limite di emissione di 90 decibel, fissato in deroga rispetto al limite di legge, tenuto conto del piano di zonizzazione sonora del Comune di Gorle.

E’ vero che al caso di specie non si applica in via diretta il DPCM n. 215 del 16 aprile 1999 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi), atteso che l’art. 1, comma 2, esclude dal campo di applicazione del regolamento le manifestazioni e gli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l’uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

Tuttavia, come d’altronde fatto palese dal riferimento a tale regolamento contenuto anche nelle perizie di parte ricorrente e come correttamente ritenuto dal primo giudice, i valori massimi consentiti per le sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ben possono essere presi a parametro di riferimento della non irragionevolezza del valore massimo di emissioni fissato dal Comune di Gorle avvalendosi della disposizione in deroga di cui al ridetto art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447 del 1995.

6.2. Ancora, va escluso che sia stato violato il disposto dell’art. 8 (Attività temporanee) della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico), ai sensi del quale “1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare: a) i contenuti e le finalità dell'attività; b) la durata dell'attività; c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività; d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili; g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

3. Nell’autorizzazione il comune può stabilire: a) valori limite da rispettare; b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività; c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore; d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore, di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore”.

Orbene, il Comune di Gorle, approvando il protocollo d’intesa, ha autorizzato, una volta per tutte, gli eventi ivi concordati con gli organizzatori privati, tanto è vero che ha dettato apposite prescrizioni per le emissioni di rumore ai sensi del detto art. 8 della legge regionale.

Come esposto nelle difese comunali, nell’approvare il protocollo, l’ente locale ha considerato tutti parametri di riferimento normativi; e precisamente: i contenuti e le finalità dell’attività (feste con valenze socio-culturali e religiose organizzate dalla Parrocchia, dall'Associazione degli Alpini, dalla locale Polisportiva e da Associazioni no profit), la durata dell’attività (periodi di tempo, per ciascuna manifestazione o ciascun evento, limitati ad uno o più giorni, nell’arco dei tre mesi estivi), il periodo di svolgimento nella singola giornata (fino alle ore 23,30 lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle 24,00 venerdì, sabato e domenica), la frequenza delle attività temporanee in deroga ai livelli di rumore consentiti a tutela della popolazione e l’ampiezza della popolazione interessata, nonché la destinazione d’uso delle aree (gli eventi si sono svolti all'interno del centro sportivo e, come detto, in maniera sporadica quanto all’intrattenimento musicale, del quale risultano essersi lamentati, tra i residenti, soltanto i ricorrenti) e l’afflusso e deflusso di pubblico e il traffico veicolare (il centro sportivo è normalmente destinato all'accesso del pubblico e all'uopo attrezzato anche per il parcheggio, oltre che accessibile senza transitare dal centro del paese).

Riguardo agli aspetti predetti, tutti desunti dal contenuto del protocollo allegato alle delibere impugnate, e considerato che le disposizioni della legge nazionale e di quella regionale, delle quali il Comune ha fatto applicazione, non impongono adempimenti propedeutici all’autorizzazione dello svolgimento delle attività temporanee in deroga ai limiti massimi di emissioni ed immissioni sonore (come l’acquisizione di pareri di altri enti o appositi studi in materia di impatto acustico), è corretto il rilievo della sentenza appellata secondo cui <<la destinazione d’uso e la qualificazione dell’ubicazione individuata (“area feste” del centro sportivo comunale) evidenziano di per sé che la “preventiva analisi del territorio comunale” e la individuazione della popolazione esposta ai livelli di rumore in deroga (di cui i ricorrenti lamentano la mancanza) è in realtà già contenuta “a monte” nei provvedimenti comunali con cui è stata approvata la realizzazione […]>> degli eventi di che trattasi.

6.3. Consegue al rigetto dei primi due motivi di appello ed alle ragioni di tale rigetto che vada respinto anche il terzo motivo, in quanto nessuna violazione del DPCM del 24 novembre 1997 si è avuta, essendosi l’amministrazione avvalsa della facoltà di autorizzare il superamento dei limiti in materia di emissioni acustiche fissati in tale decreto.

Né può rilevare che il protocollo d’intesa abbia prescritto il valore limite di emissione (innalzato a 90 decibel), e non anche il valore limite assoluto e il valore limite differenziale di immissione. Il terzo comma dell’art. 8 della legge regionale n. 13 del 2001 individua, tra i contenuti del provvedimento comunale di autorizzazione delle manifestazioni temporanee, anche i “a) valori limite da rispettare”, ma si tratta di indicazione facoltativa, come fatto palese dall’utilizzazione dell’espressione normativa “Nell’autorizzazione il comune può stabilire […]”. Pertanto, quando, come nel caso di specie, il Comune si sia avvalso solo in parte di tale facoltà, è da ritenere che, per quanto non espressamente previsto o imposto con l’autorizzazione, valgano le previsioni di legge e di piano di zonizzazione.

In sintesi, non si tratta di un’omissione che vizia il provvedimento.

Comunque, nel protocollo d’intesa, nella prima parte del già citato art.5 è previsto che ai “soggetti attuatori”, compete, tra l’altro “la vigilanza in ordine al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione, nonché dei limiti previsti dalla normativa vigente per la zona di riferimento relativamente alle emissioni acustiche”.

6.4. Ogni altra questione, anche se incidentalmente trattata dal primo giudice, esula, come detto, dal perimetro decisorio del presente giudizio, poiché attinente a profili fattuali, che -una volta escluso l’illegittimo operato del Comune di Gorle nell’adottare le deliberazioni di approvazione del protocollo d’intesa e quindi di autorizzazione degli eventi ivi considerati- avrebbero tutt’al più potuto comportare fattispecie di illecito amministrativo in capo a terzi o di responsabilità civile dei controinteressati, ovvero pure dello stesso Comune ma per condotte ulteriori (e diverse) rispetto all’adozione degli atti impugnati.

6.4.1. Ciò comporta che -anche se il primo giudice si è occupato del superamento in fatto del limite dei 90 decibel rilevato dal perito di parte in occasione delle rilevazioni del 20 giugno e del 17 luglio 2015- il quarto motivo d’appello, riferito a tale parte di sentenza, sia improcedibile per carenza d’interesse, così come sono carenti di interesse i rilievi della perizia di parte riportati in ricorso (concernenti il superamento in fatto sia del valore limite delle emissioni che del valore limite assoluto e del valore limite differenziale delle immissioni nella casa di abitazione e nella proprietà dei ricorrenti).

In proposito, va precisato che il primo giudice ha fatto riferimento al limite di emissione di 90 decibel al fine di parametrare il limite massimo di emissioni autorizzato dal Comune ad un dato normativo pertinente, che appunto era stato richiamato anche nella perizia di parte (quale quello massimo fissato dal DPCM 16 aprile 1999, n. 215, in tema di sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo). Dato ciò, la circostanza di fatto sostenuta dai ricorrenti (in forza delle risultanze della stessa perizia di parte) che il limite dei 90 decibel sia stato superato in concreto ovvero che siano stati superati (come constatato dal perito di parte) il valore limite massimo di immissione ed il valore limite differenziale di immissione prescritti per gli ambienti abitativi in periodo notturno, all’interno dell’abitazione dei ricorrenti -anche ove fosse riscontrata (il che peraltro, riguardo al limite di 90 decibel delle emissioni, non risulta nemmeno chiaramente affermato nella perizia di parte)- sarebbe irrilevante al fine di giudicare della legittimità dei provvedimenti amministrativi. Tali risultanze fattuali attengono al già detto diverso profilo dell’osservanza dell’allegato protocollo d’intesa da parte degli organizzatori dei singoli eventi musicali (id est “soggetti attuatori”, secondo il protocollo), che non ha a che vedere con la legittimità delle delibere di approvazione del protocollo d’intesa.

6.4.2. Per ragioni analoghe va respinto il quinto motivo di appello, essendo da condividere -sia pure con diversa motivazione- la sentenza appellata laddove ha escluso che nel presente giudizio sia configurabile l’interesse dei ricorrenti a conoscere i verbali degli organi ispettivi in riferimento all’attività di controllo, che si assume omessa, e le valutazioni previsionali d’impatto acustico prescritte agli organizzatori (“soggetti attuatori”) dall’art. 5 del protocollo d’intesa. Si tratta, infatti, di adempimenti posti “a valle” degli atti impugnati, estranei perciò all’accertamento della loro legittimità.

6.5. Consequenziale al rigetto della domanda caducatoria (rectius, di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ex art. 34, comma 3, Cod. proc. amm.) è il rigetto del sesto motivo, volto ad ottenere il risarcimento del danno per l’illegittimità delle delibere gravate, già escluso dal primo giudice.

7. L’appello va quindi respinto.

7.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali del presente grado, che liquida, in favore del Comune di Gorle, nell’importo complessivo di € 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere