Ambiente in genere. Natura permanente dell'occupazione abusiva di demanio e responsabilità dell'erede
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Cass. Sez. III n. 10835 del 23 marzo 2026 (UP 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Tiriolo
Ambiente in genere. Natura permanente dell'occupazione abusiva di demanio e responsabilità dell'erede
Il reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima (artt. 54 e 1161 cod. nav.) ha natura permanente e la condotta illecita si protrae finché dura l'occupazione del bene. Ne risponde non solo chi ha iniziato l'attività abusiva, ma anche chi subentra nel possesso o nella detenzione dell'immobile (nella specie, l'erede dell'originario occupante) e ne prosegua l'utilizzazione senza titolo, essendo in suo potere rimuovere la situazione antigiuridica.
Rifiuti.Responsabilità per la bonifica e obblighi del proprietario incolpevole
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1972 del 11 marzo 2026.
Rifiuti.Responsabilità per la bonifica e obblighi del proprietario incolpevole
L'obbligo di procedere alla bonifica e alla messa in sicurezza di un sito contaminato grava esclusivamente sul responsabile dell'inquinamento in forza del principio "chi inquina paga", senza che l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o la perdita della detenzione del bene sollevino il trasgressore dai propri doveri. Il proprietario incolpevole è tenuto solo all'adozione delle misure di prevenzione e non può essere destinatario di ordini di bonifica o di messa in sicurezza d'emergenza (MISE), rimanendo la sua responsabilità patrimoniale limitata al valore di mercato del sito in caso di interventi d'ufficio della P.A.. La volontaria iniziativa del proprietario ex art. 245 d.lgs. 152/2006 non è coercibile dall’Amministrazione e può dar luogo a un obbligo di prosecuzione degli interventi solo laddove la manifestazione di volontà sia specifica e inequivocabile, integrando i presupposti della gestione di affari altrui ex art. 2028 c.c.. Un atto amministrativo che si limiti a richiamare una precedente individuazione del responsabile, senza nuova istruttoria, è meramente confermativo e privo di autonoma lesività
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Urbanistica. Mancata affissione del cartello di cantiere ed esclusione della particolare tenuità del fatto
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Cass. Sez. III n. 10087 del 16 marzo 2026 (UP 26 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Marmo
Urbanistica. Mancata affissione del cartello di cantiere ed esclusione della particolare tenuità del fatto
La mancata affissione del cartello di cantiere integra la contravvenzione di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001. Di tale reato rispondono solidalmente il proprietario, il committente e l'esecutore materiale, in quanto soggetti obbligati ex art. 29, comma 1, T.U.E. a garantire la conformità delle opere alla normativa urbanistica. La nomina di un coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 non esime il committente da responsabilità, riguardando tale figura esclusivamente la tutela della salute dei lavoratori. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la protrazione della condotta omissiva, ostacolando l'attività di vigilanza degli organi competenti, costituisce indice di gravità dell'offesa. Nei reati permanenti, l'applicazione del beneficio è preclusa fintanto che la permanenza non sia cessata, stante la perdurante compressione del bene giuridico protetto
Rifiuti.Esclusione della privativa comunale per i rifiuti urbani destinati al recupero
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1976 del 11 marzo 2026
Rifiuti.Esclusione della privativa comunale per i rifiuti urbani destinati al recupero
In tema di gestione dei rifiuti, il regime di privativa comunale previsto dall’art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006 deve intendersi limitato esclusivamente alle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento. Al contrario, l’attività di recupero dei rifiuti, inclusi quelli provenienti da utenze domestiche, ricade nel regime di libera concorrenza e libero mercato, in conformità con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva 2008/98/CE. Ne consegue l'illegittimità di prescrizioni autorizzatorie che vietino a un impianto di recupero di ricevere direttamente rifiuti dalle utenze domestiche senza il tramite del gestore del servizio pubblico. Ogni deroga al principio di concorrenza sotto forma di riserva di attività deve infatti essere stabilita da una norma espressa di legge, non potendo essere ricavata in via interpretativa o analogica
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Beni ambientali. Configurabilità del delitto paesaggistico e onere di informazione del committente straniero
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Cass. Sez. III n. 10076 del 16 marzo 2026 (UP 25 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Darnell e altri
Beni ambientali. Configurabilità del delitto paesaggistico e onere di informazione del committente straniero
In tema di tutela del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti con un aumento della volumetria superiore al 30% rispetto alla costruzione originaria integrano la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, a nulla rilevando la pendenza di contenziosi amministrativi qualora sia stata accertata la decadenza del titolo edilizio abilitativo. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la qualifica di cittadino straniero non esclude la responsabilità penale, gravando sul proprietario-committente un onere di informazione particolarmente rigoroso circa la normativa urbanistica e paesaggistica locale, specialmente laddove lo stesso sia assistito da professionisti di fiducia incaricati di seguire l'iter procedimentale e le interlocuzioni con la pubblica amministrazione.
Rifiuti.Responsabilità ambientale e abuso della personalità giuridica
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2005 del 12 marzo 2026
Rifiuti.Responsabilità ambientale e abuso della personalità giuridica
In materia di bonifica di siti contaminati, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'inquinamento ex artt. 242 e 244 D.Lgs. n. 152/2006, la legittimazione passiva può essere correttamente ascritta alla persona fisica che abbia ricoperto plurimi ruoli apicali (amministratore, liquidatore, socio di maggioranza) nelle società che hanno gestito il sito, anche in presenza di intervenuta cancellazione delle stesse dal registro delle imprese. Il principio "chi inquina paga" deve essere interpretato in senso sostanziale per evitare elusioni della responsabilità ambientale attraverso un uso distorto dello schema societario; ne consegue che è ammesso il superamento dello schermo della personalità giuridica (piercing the corporate veil) qualora sussista una commistione tra il ruolo storico di gestore e l’attuale qualità di proprietario del sito. L'amministrazione non è tenuta a una probatio diabolica del nesso causale, potendo fondare la responsabilità su una causalità adeguata desunta dal ruolo continuativo del soggetto nella gestione delle aree inquinate.
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- Urbanistica. Illeceità del frazionamento delle domande di condono edilizio
- Rifiuti.Responsabilità della curatela per la gestione post-operativa di discarica
- Rumore.Inquinamento acustico e limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica
- Caccia e animali. Detenzione di animali in condizioni incompatibili
- Urbanistica.Inedificabilità assoluta in fascia di rispetto idraulica e limiti alla sanatoria edilizia
- Beni ambientali.Responsabilità del Sindaco per l'alterazione di bellezze naturali (art. 734 c.p.)
- Urbanistica.Inammissibilità della fiscalizzazione per abusi integrali o trasformazioni radicali
- Ecodelitti.Confisca per equivalente per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
- Ambiente in genere.Decadenza dalla concessione demaniale per preposizionamento di attrezzature balneari.
- Rifiuti.Trasporto con mezzo non iscritto all'Albo: qualificazione giuridica e particolare tenuità del fatto
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