Urbanistica. Inammissibilità del condono per frazionamento artificioso delle istanze e poteri del giudice
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Cass. Sez. III n. 22006 del 15 giugno 2026 (CC 25 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Coppola
Urbanistica. Inammissibilità del condono per frazionamento artificioso delle istanze e poteri del giudice penale.
È inammissibile il condono edilizio qualora la sanatoria sia richiesta frazionando artificiosamente l'unità immobiliare in plurimi interventi, allo scopo di eludere i limiti volumetrici o cronologici prescritti dalla legge. Il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la legittimità sostanziale del titolo in sanatoria, accertando la conformità dell'opera alla normativa urbanistica e la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del reato. Tale controllo non è precluso dalla formazione di un eventuale silenzio-assenso, che non impedisce la verifica incidentale sulla sussistenza dei requisiti di legge. Inoltre, per sospendere l'ordine di demolizione, la pendenza dell'istanza di condono deve essere accompagnata da tempi certi di definizione e dalla probabile ravvisabilità dei presupposti sananti, non rilevando il frazionamento di opere che, per coesione strutturale e coincidenza catastale, costituiscono un unico manufatto.
Ecodelitti. Ecoreati in cerca di condotta: gli obblighi di bonifica, ripristino e recupero nel delitto di omessa bonifica.
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Ecoreati in cerca di condotta: gli obblighi di bonifica, ripristino e recupero nel delitto di omessa bonifica.
di Francesco CERRETELLI
Urbanistica. Pianificazione urbanistica in ambito portuale e riespansione dei poteri comunali
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4411 del 3 giugno 2026
Urbanistica. Pianificazione urbanistica in ambito portuale e riespansione dei poteri comunali
In assenza dell'adozione di un Piano Regolatore Portuale (PRP) di "nuova generazione" ai sensi della l. n. 84/1994, la competenza generale in materia di governo del territorio si riespande in capo al Comune. I previgenti piani portuali, avendo natura di meri piani di "opere" privi di autonoma efficacia urbanistica, non sono idonei a esautorare l'ente locale dal potere di regolamentare l'area mediante varianti al PRG o strumenti attuativi. L'Amministrazione comunale esercita in tale ambito un'ampia discrezionalità, potendo legittimamente privilegiare all'interno del sedime portuale attività strettamente connesse alla portualità e disporre la delocalizzazione di servizi non essenziali, quali quelli legati al ciclo dei rifiuti. Le osservazioni presentate dai privati nel procedimento di pianificazione costituiscono semplici apporti collaborativi che non generano aspettative qualificate e non richiedono una motivazione analitica, essendo sufficiente il loro esame alla luce degli interessi generali perseguiti dallo strumento urbanistico.
Caccia e animali. Commercio di avorio e certificazione CITES
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Cass. Sez. III n. 21998 del 15 giugno 2026 (UP 27 mag 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. De Bernardi
Caccia e animali. Commercio di avorio e certificazione CITES
In tema di commercio internazionale di specie protette, la commercializzazione di oggetti in avorio di elefante lavorati e acquisiti da oltre cinquant'anni richiede necessariamente il preventivo vaglio dell'organo di gestione nazionale (CITES). L'esenzione generale dal divieto di commercio non opera in via automatica o sulla base di semplici perizie tecniche di parte, ma postula un giudizio formale dell'autorità competente volto a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, lett. w), del Regolamento (CE) n. 338/97. Tale regime è stato ulteriormente inasprito dal Regolamento (UE) 2021/2280, che ha soppresso la deroga generale per i manufatti in avorio di elefante, rendendo sempre obbligatorio il rilascio di un certificato individuale per ogni transazione commerciale, al fine di potenziare la lotta al bracconaggio e al commercio illegale.
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Urbanistica. Limiti applicativi delle tolleranze costruttive e divieto di sanatoria paesaggistica per incrementi volumetrici
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Consiglio di Stato Sez. II n. 4283 del 27 maggio 2026
Urbanistica. Limiti applicativi delle tolleranze costruttive e divieto di sanatoria paesaggistica per incrementi volumetrici
Le tolleranze costruttive, previste dall'art. 34, comma 2-ter (ora art. 34-bis) del D.P.R. n. 380/2001, operano esclusivamente per minime divergenze in fase esecutiva di un progetto regolarmente assentito, non potendo mai giustificare la realizzazione di opere non contemplate dal titolo edilizio o costituenti un aliquid novi rispetto agli interventi autorizzati. Il parametro del 2% deve essere calcolato in relazione alle misure previste nel progetto approvato e non può riferirsi alla volumetria complessiva dell'edificio o dell'unità immobiliare qualora l'area dell'abuso non fosse oggetto dei lavori autorizzati. Ne consegue che un manufatto realizzato in sostituzione di uno preesistente, con sagoma e dimensioni diverse e in assenza di un titolo specifico, configura una opera abusiva non sanabile come tolleranza di cantiere. Infine, l'accertamento di compatibilità paesaggistica postumo è radicalmente precluso, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, qualora l'intervento abbia determinato la creazione di nuove superfici utili o incrementi volumetrici, a prescindere dalla loro entità.
Rifiuti. Completezza istruttoria e tutela ambientale nelle modifiche non sostanziali agli impianti di gestione
Completezza istruttoria e tutela ambientale nelle modifiche non sostanziali agli impianti di gestione rifiuti: profili amministrativi e penali dalla sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3362/2026
di Cinzia PASQUALE e Leonardo PACE
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