Sviluppo sostenibile.Inapplicabilità del silenzio-assenso e autonomia della fase di verifica (RVC) nei certificati bianchi
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Consiglio di Stato Sez. II n. 969 del 6 febbraio 2026
Sviluppo sostenibile.Inapplicabilità del silenzio-assenso e autonomia della fase di verifica (RVC) nei certificati bianchi
L’istituto del silenzio-assenso ex art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 è inapplicabile al settore degli incentivi per l’efficienza energetica, in quanto riconducibile alla materia ambientale, espressamente sottratta a tale meccanismo semplificatorio. La specifica previsione di cui all’art. 6, comma 3, d.m. 28 dicembre 2012, che contempla un’ipotesi di assenso tacito, è limitata alla sola Proposta di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e non è estensibile per analogia alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC). Il procedimento per il rilascio dei titoli di efficienza energetica ha natura a formazione progressiva: l'approvazione della PPPM è atto presupposto necessario ma non sufficiente, restando fermo il potere-dovere del GSE di svolgere un’autonoma istruttoria su ogni singola RVC per accertare l’effettiva addizionalità dei risparmi. Tale requisito, gravante sul richiedente in virtù del principio di autoresponsabilità, esclude l'incentivo qualora l'intervento risulti economicamente sostenibile già grazie ai soli risparmi generati (basso Pay Back Time), poiché in tal caso il sostegno pubblico si tradurrebbe in un mero sussidio lesivo della concorrenza.
Ecodelitti.Prova dell’inquinamento ambientale e responsabilità dell’amministratore di fatto
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Cass. Sez. III n. 7066 del 23 febbraio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Di Caterino
Ecodelitti.Prova dell’inquinamento ambientale e responsabilità dell’amministratore di fatto
In tema di inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.), la prova del "deterioramento" o della "compromissione" delle matrici ambientali, che devono essere "significativi e misurabili", non richiede necessariamente l’espletamento di perizie tecniche qualora l’evento sia di macroscopica evidenza e immediatamente percepibile (come nel caso di inondazione del suolo da parte di ingenti e stratificati quantitativi di liquami zootecnici). Tali nozioni descrivono uno squilibrio strutturale o funzionale del bene che, pur non essendo irreversibile, deve essere effettivo e sostanziale. Quanto alla gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006), la responsabilità penale è configurabile non solo in capo al titolare formale dell'impresa, ma nei confronti di chiunque eserciti concreti poteri gestori o di rappresentanza, operando quale amministratore di fatto nell'esercizio di un'attività economica.
Ambiente in genere.Momento consumativo dell'esecuzione di opere nella fascia di rispetto demaniale
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Cass. Sez. III n. 7628 del 26 febbraio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Trapani
Ambiente in genere.Momento consumativo dell'esecuzione di opere nella fascia di rispetto demaniale
In tema di reati contro il demanio marittimo, la contravvenzione di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto di trenta metri senza la prescritta autorizzazione (artt. 55 e 1161 cod. nav.), qualora l'intervento insista esclusivamente su proprietà privata e non determini un'occupazione di suolo demaniale o un impedimento all'uso pubblico dello stesso, ha natura di reato permanente la cui consumazione cessa con l'ultimazione dei lavori. Ne consegue che il termine di prescrizione decorre dal momento del completamento dell'opera abusiva e non può essere protratto valorizzando l'eventuale incidenza sul godimento del bene comune, poiché tale effetto riguarda fattispecie di reato diverse (impedimento dell'uso pubblico o occupazione abusiva) non contestate nel caso in cui l'imputazione sia limitata alla sola inosservanza dei vincoli di cui all'art. 55 cod. nav.
Urbanistica.Permesso di costruire condizionato al pagamento degli oneri di urbanizzazione
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 956 del 5 febbraio 2026
Urbanistica.Permesso di costruire condizionato al pagamento degli oneri di urbanizzazione
Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta dal privato al Comune contestualmente al rilascio del permesso di costruire. Tale previsione normativa, interpretata secondo il dato letterale e in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione, legittima l'Amministrazione a subordinare il rilascio del titolo edilizio all'effettivo versamento di quanto dovuto, non essendo rimessa all'arbitrio del richiedente la scelta sui tempi della contribuzione. La sussistenza di meccanismi sanzionatori e di riscossione coattiva ex art. 42 del medesimo d.P.R. non smentisce tale conclusione, rappresentando rimedi successivi attivabili qualora il Comune abbia rilasciato il titolo senza pretendere il pagamento contestuale. Parimenti, nel calcolo della quota di standard urbanistici ex d.m. n. 1444/1968, le sedi viarie non vanno detratte dalla superficie totale dell'insediamento prima di applicare la percentuale di calcolo, poiché esse stesse costituiscono opere di urbanizzazione e, se private, non sono aree da cedere alla collettività.
Rifiuti.Deposito incontrollato e particolare tenuità del fatto
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Cass. Sez. III n. 07629 del 26 febbraio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Pullara
Rifiuti.Deposito incontrollato e particolare tenuità del fatto.
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi impresa, anche per attività occasionale, e non richiede un'organizzazione stabile dell'area. Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice può legittimamente escludere la tenuità dell'offesa valorizzando la natura del bene giuridico protetto (ambiente e territorio), ritenuto di valore incommensurabile, a prescindere dall'avvenuta bonifica dell'area, la quale non elide di per sé la rilevanza penale della condotta pregressa
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