Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 82 del 10 maggio 2024
Oggetto: Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Puglia - Aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all’art. 6, c. 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione, sino al 31 dicembre 2023, di tali aree dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal loro utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi - Denunciata introduzione di una deroga alle disposizioni relative alla disciplina dell’autorizzazione paesaggistica - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dei beni culturali - Denunciata applicazione della previsione a tutti i parcheggi a uso pubblico in contrasto con la normativa statale riguardante la verifica di assoggettabilità a VIA dei parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Consiglio di Stato Sez. II n. 3257 del 9 aprile 2024
Rifiuti.Custode giudiziario ed obblighi di rimozione
La responsabilità alla rimozione dei rifiuti grava sul custode giudiziario di immobile sottoposto a pignoramento immobiliare, quando all’interno dell’immobile pignorato si trovino rifiuti da inviare a smaltimento; la circostanza che il custode giudiziario non assuma formalmente la custodia di tali rifiuti, oltre che essere indifferente ai fini della consumazione dell’illecito, contribuisce, semmai, ad aggravare la posizione del custode dell’immobile pignorato, che in tal modo assume un atteggiamento di dichiarato e voluto disinteresse verso i rifiuti, che per questo divengono “abbandonati” e “incontrollati”.
Il cigno verde e la separazione dei poteri
(nota a sentenza Tribunale civile di Roma del , sez. II, causa n. 39415 del 2021)
di Giuseppe TROPEA
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 256 del 28 marzo 2024
Urbanistica.Nozione di sagoma
Per "sagoma" si intende la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti; mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne
Cass. Sez. III n. 15637 del 13 aprile 2024 (CC 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Spiezia ed altri
Urbanistica.Esecuzione del sequestro impeditivo
Il principio di proporzionalità, applicabile anche alla fase esecutiva del sequestro impeditivo, non può spingersi, in assenza di impulso di parte, fino alla rivalutazione della sussistenza del presupposto del “periculum in mora”, realizzandosi, in tal caso, una indebita invasione da parte del giudice delle prerogative dell’organo requirente preposto all’esecuzione del provvedimento. In tema di reati urbanistici, ai fini della valutazione del requisito della “indispensabilità” dell’ordine di sgombero, occorre tenere conto anche dell’aggravio in concreto del “carico urbanistico” dell’opera abusiva, ancorché ultimata, in quanto incidente sul regolare assetto del territorio.
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 249 del 27 marzo 2024
Urbanistica.Esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi
L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che l'ordinanza di ripristino costituisce atto vincolato per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, infatti, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati. L'ordinanza di demolizione, per la sua natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento; ciò tanto più che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell'atto, adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato. Invero, la natura vincolata del provvedimento de quo rende di per sé inconfigurabile un qualunque apporto partecipativo del privato; non si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare alcunché di diverso, rispetto a quanto statuito dall'Amministrazione
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