Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi
Consiglio di Stato Sez. II n. 5831 del 7 luglio 2025
Urbanistica.Valutazione unitaria dell'abuso edilizio
In materia di abusi edilizi, questi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate. L'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente. Ed, invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5985 del 9 luglio 2025
Urbanistica.Vincolo cimiteriale
L'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 che prevede il divieto di costruire nuovi edifici di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri, è preposto a tutela sia di intuibili esigenze sanitarie, che della sacralità del luogo, pone nell'area interessata un vincolo di inedificabilità assoluta; il vincolo di inedificabilità previsto dalla disposizione deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo, pertanto, di allocare all'interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia intende tutelare. Il divieto vale anche per i manufatti interrati, in relazione alle predette finalità di tutela igienico-sanitaria.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6809 del 1 agosto 2025
Urbanistica. Differenze tra monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici e contributo di costruzione
L'istituto della monetizzazione differisce da quello relativo al contributo di costruzione, atteso che il primo, essendo un elemento essenziale della validità del titolo edilizio, attiene alla disciplina del territorio – e, dunque, può essere attratto nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, laddove subordina il rilascio del permesso di costruire all'esistenza di opere a standard o all'impegno alla loro realizzazione o alla cessione delle relative aree - mentre il contributo di costruzione opera sul piano dell'efficacia all'interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente e si fonda sulla normativa di cui agli artt. 16 e ss. dello stesso Testo Unico dell'Edilizia. In altri termini, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l'area interessata all'imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all'interno della specifica zona di intervento; e ciò vale ad evidenziare la diversità ontologica della monetizzazione rispetto al contributo di concessione di talché, sotto il versante processuale, non si può utilizzare lo strumento dell'azione di accertamento (Legge n. 10/1977) (segnalazione M. GRISANTI).
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6062 del 11 luglio 2025
Rifiuti.Cessazione della qualifica di rifiuto
A partire dall’art. 9 bis comma 1 lettera a) l. 2010/2008, esplicitamente emanato per venire incontro alle difficoltà del settore, il legislatore si è fatto carico di consentire un accertamento della perdita della qualifica di rifiuto anche a prescindere dai decreti ministeriali, evidentemente anche allo scopo di favorire lo sviluppo di impianti sperimentali basati su tecnologie innovative.
CGARS n. 492 del 20 giugno 2025
Urbanistica.L'errore nei dati catastali non rende illegittima la demolizione delle opere abusive
In materia di ordini di demolizione di opere abusive, l'erronea indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto del provvedimento costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell'atto, qualora lo stesso contenga una dettagliata descrizione delle opere per le quali si ingiunge la demolizione tale da consentirne l'esatta individuazione ai fini dell'esecuzione dei lavori di ripristino; infatti, eventuali rettifiche delle indicazioni catastali potranno essere valutate nella successiva fase di acquisizione delle aree in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
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