Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 236, del 22 gennaio 2015
Sviluppo sostenibile.Legittimità pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico
Nella valutazione dell’impatto ambientale del progettato impianto, la Regione ha tenuto doverosamente e congruamente conto sia degli effetti positivi che l’impianto avrebbe avuto per quanto riguarda la produzione di energia, sia sulla necessità di protezione paesaggistica e ambientale del territorio. Il giudizio che ne è scaturito nel senso della prevalenza di questi ultimi non appare incoerente, incongruo o inattendibile, essendo l’impianto composto da quindici aerogeneratori di grande taglia, con turbine con rotori aventi un raggio delle pali rotanti di trentotto metri e mezzo, posizionati su altrettante torri tubolari singolarmente cementate in fondazioni di cemento armato del diametro di quattro metri e aventi un’altezza fino a ottanta metri, in verticale fino a centodiciotto metri e mezzo, il tutto nel contesto di uno dei più caratteristici e significativi paesaggi d’Italia, non antropizzato e privo di infrastrutture tecnologiche lineari. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00236/2015REG.PROV.COLL.
N. 10808/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10808 del 2010, proposto da:
Acciona Energia Solare Italia s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino Clemente, Andrea Marega, Roberto Leccese, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Nunziante in Roma, via XX Settembre, 1;
contro
Regione Toscana in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio eletto presso Pasquale Mosca in Roma, corso d'Italia, 102;
nei confronti di
Ministero per i beni e le Attività culturali in persona del ministro in carica, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana in persona del soprintendente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Arezzo, Comune di Cortona, Regione Umbria;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 986/2010, resa tra le parti, concernente pronuncia negativa su impatto ambientale parco eolico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e delle Amministrazioni intimate, sopra indicate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Pafundi per delega dell'avvocato Agostino Clemente, Pasquale Mosca per delega dell'avvocato Lucia Bora e l'avvocato dello Stato Roberto Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Acciona Energia Solare Italia s.r.l. (già Ehn s.r.l.), attiva nel settore della produzione di energia da fonte rinnovabile e, in particolare, nella realizzazione di impianti eolici, chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Toscana ha respinto il ricorso proposto avverso la deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 107 del 18 febbraio 2008, recante pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico “Ginezzo” da realizzare nel territorio del Comune di Cortona. Nei limiti dell’interesse dedotto in causa sono state oggetto del ricorso di primo grado anche la deliberazione della medesima giunta n. 923 dell’11 dicembre 2006, di approvazione delle misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 91/43/CEE, e la deliberazione della giunta provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006, recante approvazione del documento “aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella provincia di Arezzo”.
I) Espone la società appellante di aver presentato alla Regione Toscana in data 9 febbraio 2006 la domanda per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 79, preliminare al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la realizzazione del suddetto parco eolico, che ricadeva su un’area inclusa tra quelle dichiarate idonee nel piano energetico regionale approvato il 18 gennaio 2000 e nell’elenco delle aree vocate di cui alla deliberazione della Provincia di Arezzo n. 862 del 2004. Peraltro, nelle more del procedimento, con deliberazione della giunta provinciale n. 137 del 6 marzo 2006 l’elenco delle “aree vocate” è stato modificato, con conseguente valutazione di inopportunità per la realizzazione del progetto di cui trattasi e giudizio sfavorevole espresso dalla conferenza di servizi interna del 16 ottobre 2007, sfociato nella pronuncia negativa di compatibilità ambientale espressa con la deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 107 del 18 febbraio 2008, anche sulla base della deliberazione della medesima giunta n. 923 dell’11 dicembre 2006, che dispone una moratoria per la realizzazione di nuovi impianti eolici nelle ZPS fino alla redazione dei piani di gestione dei siti.
II) Il ricorso presentato dalla società Acciona s.r.l. è stato respinto con la sentenza oggetto dell’odierno appello, che ha rilevato:
a) l’inammissibilità delle censure rivolte avverso la moratoria di cui alla deliberazione regionale n. 923 del 2006, siccome attinenti al diverso procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, mentre il ricorso è relativo alla valutazione di impatto ambientale;
b) l’irrilevanza della mancata inclusione del sito di Monte Ginezzo tra le aree indicate come non opportune nelleLinee guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici, adottate dalla Regione nel febbraio 2004 e che non costituiscono un documento ufficiale;
c) l’infondatezza delle censure rivolte avverso la deliberazione della giunta provinciale di Arezzo n. 137 del 2006, che ha valutato il sito de quo come inidoneo ad ospitare un parco eolico e che non si pone in termini contraddittori rispetto alla precedente deliberazione n. 862 del 2004;
d) l’analitico, e perciò idoneo a suffragare la legittimità delle determinazione assunta, esame degli aspetti positivi e di quelli negativi del progetto proposto da parte della Regione, emergente dal verbale della conferenza di servizi del 16 ottobre 2007;
e) l’inclusione del sito tra quelli di importanza comunitaria (SIC) e regionale (SIR) e la sua definizione quale zona di protezione speciale (ZPS) e la conseguente irrilevanza della mancata inclusione nel sistema regionale delle aree protette, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 644 del 5 luglio 2004;
f) l’insufficienza delle possibili opere di mitigazione a incidere significativamente sugli impatti negativi dell’opera, secondo la valutazione discrezionale dell’Amministrazione espressa nella deliberazione regionale n. 107 del 2008;
g) la congruità del giudizio negativo con la nota della Soprintendenza di Arezzo del 22 febbraio 2007, richiamata nel verbale della conferenza del 18 ottobre 2007 e con l’evidenziata necessità di salvaguardare la visuale del territorio di Cortona, nonché con il parere della Provincia di Arezzo circa l’impatto negativo sulla tutela delle rotte di migrazione dell’avifauna e con quello espresso dalla regione Umbria a tutela del lago Trasimeno;
h) la sufficienza della fase procedimentale instaurata a seguito della presentazione delle osservazioni della società interessata, e della conseguente motivazione del parere negativo finale.
III) Sotto tutti i profili sopra riassunti la sentenza è stata censurata con l’appello in esame che, sotto tutti i profili, è infondato.
III.a) Come ha osservato il primo giudice, il divieto transitorio di realizzazione di nuovi parchi eolici dettato al punto 9 dell’allegato 1 alla deliberazione della giunta regionale n. 923 del 2006 rileva al fine del rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e non attiene all’ambito del sub procedimento relativo alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico, sfociato nella pronuncia impugnata in principalità. Ne deriva che il suddetto divieto, sebbene richiamato nella deliberazione recante la pronuncia negativa di compatibilità ambientale, non ne condiziona la legittimità, essendo anzi la valutazione ambientale sfavorevole di per sé impeditiva del rilascio dell’autorizzazione, senza necessità di ulteriori motivazioni, che del resto sono contenute nella deliberazione regionale n. 107 del 2008. Tale valutazione di compatibilità ambientale resta, in definitiva, pur se incastonata in un procedimento finalizzato ad un'autorizzazione unica, un provvedimento distinto emanato a seguito di un autonomo iter procedimentale e costituisce, a sua volta, condizione imprescindibile per la prosecuzione e la favorevole definizione dell'iter autorizzatorio.
III.b) Non esiste alcuna contraddizione tra l’impugnata valutazione negativa e la mancata inclusione dell’area de qua tra quelle che la Regione Toscana ha incluso, con le linee guida del 2004, tra quelle non idonee all’installazione di impianti eolici. A prescindere dalla considerazione, evidenziata dal Tribunale amministrativo, della mancata ufficialità del relativo atto, è evidente che il carattere stesso dell’elencazione costituisce soltanto un primo orientamento ai fini dell’esame dei progetti, ma certo non esime l’Amministrazione dal considerare in concreto le singole e specifiche caratteristiche anche di luoghi non ivi considerati, al fine di valutarne la specifica autorizzabilità: l’esclusione di Monte Ginezzo da quelli inidonei non vale, perciò, a costituire di per sé l’ammissibilità dell’impianto eolico, e a rendere ultronea qualsiasi valutazione circa la compatibilità con i valori ambientali, il cui esito positivo costituisce, come si è detto, un elemento necessario al fine del rilascio dell’autorizzazione unica.
III.c) Per i medesimi motivi appena esposti è infondata anche la censura che pretende la contraddittorietà tra la deliberazione della Provincia di Arezzo n. 137 del 2006, richiamata nel provvedimento impugnato in principalità, e le suddette linee guida regionali. Il provvedimento programmatico provinciale, che individua le aree vocate all’installazione di impianti eolici, esclude quella in discorso, e non presenta alcuna contraddizione intrinseca, come pretende la società ricorrente: puntualmente la sentenza impugnata ne ricostruisce l’iter argomentativo e motivazionale, evidenziando che ad una prima individuazione di aree con caratteristiche positive sotto il profilo del “potenziale eolico”, la deliberazione stessa procede a mettere a confronto i siti così individuati con gli elementi contrari alla realizzazione degli impianti. E’ quindi del tutto logico che i fattori naturalistico-ambientali ostativi alla realizzazione del parco nella località Monte Ginezzo, appartenendo a quest’ultima categoria, abbiano trovato applicazione solo in questa seconda fase, e abbiano determinato la contestata esclusione.
Neppure sussiste la pretesa contraddittorietà estrinseca tra la deliberazione n. 137 del 2006 e la precedente deliberazione della giunta provinciale n. 862 del 6 dicembre 2004.
Lo stesso provvedimento impugnato in principalità dà ampia contezza del procedimento che ha condotto al superamento della prima deliberazione (la quale, inoltre, rimetteva a successivi sviluppi procedimentali il parere definitivo circa l’area de qua), e dell’istruttoria che ha condotto alla sua modifica, istruttoria alla quale hanno dato impulso le osservazione e le segnalazioni formulate da soggetti pubblici e privati attivi nel settore della protezione ambientale. Del tutto correttamente, perciò, la Regione ha tenuto conto della deliberazione n. 137 del 2006, vigente nel momento dell’esame del progetto, nel valutare l’ammissibilità dell’installazione, a nulla rilevando che la modificazione fosse intervenuta in data successiva alla presentazione del progetto da parte della ricorrente: il principio generale tempus regit actum , di cui è stata fatta palese applicazione, identifica infatti il giusto contesto di riferimento giuridico.
III.d) Nella valutazione dell’impatto ambientale del progettato impianto, la Regione ha tenuto doverosamente e congruamente conto sia degli aspetti paesistico-ambientali, sia degli effetti positivi che l’impianto avrebbe avuto per quanto riguarda la produzione di energia: il richiamo, operato dalla deliberazione impugnata, al verbale della conferenza di servizi del 16 ottobre 2007, dà conto della comparazione effettuata tra l’impatto positivo dell’opera e quelli negativi dal punto di vista ambientale, legittimamente comprensivo degli aspetti più propriamente visivi propri del contesto, anche tenuto conto del parere non incondizionato espresso il 22 maggio 2006 dal Comune di Cortona, che pone l’accento sulla necessità di protezione paesaggistica e ambientale del territorio.
Il giudizio che ne è scaturito nel senso della prevalenza di questi ultimi non appare incoerente, incongruo o inattendibile, perciò risulta immune dai vizi denunciati con il motivo in esame e in generale da profili di illogicità (vale poi ricordare che, come ha sottolineato il Ministero appellato, l’impianto di cui trattasi è di consistenti dimensioni, essendo composto da quindici aerogeneratori di grande taglia, costituiti da turbine con rotori aventi un raggio delle pali rotanti di trentotto metri e mezzo, posizionati su altrettante torri tubolari singolarmente cementate in fondazioni di cemento armato del diametro di quattro metri e aventi un’altezza fino a ottanta metri, in verticale fino a centodiciotto metri e mezzo, il tutto nel contesto di uno dei più caratteristici e significativi paesaggi d’Italia, non antropizzato e privo di infrastrutture tecnologiche lineari).
III.e) Per quanto in particolare concerne poi la difesa della biodiversità, è dirimente osservare che l’inclusione del sito tra quelli di importanza comunitaria (SIC) e comunque regionale (SIR: l.r. Toscana 6 aprile 2000, n. 56) e la sua qualificazione quale zona di protezione speciale (ZPS) rende del tutto ininfluente, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la mancata inclusione di Monte Ginezzo nel sistema regionale delle aree protette, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 644 del 5 luglio 2004, la cui portata, come osserva il primo giudice, non può prevalere sui profili di rilevanza comunitaria e sulle connesse esigenze di precauzione ambientale.
III.f.g.h) Come del pari è stato rilevato in primo grado, l’istruttoria sulla quale si basa la deliberazione impugnata appare particolarmente accurata, sotto tutti gli aspetti rilevanti, tra i quali quello inerente alla tutela della flora e dell’avifauna, condotta alla stregua dei pareri tecnici degli organi a ciò preposti. Di conseguenza, infondata è la censura che si appunta avverso la mancata proposizione di misure di mitigazione, dal momento che, da un lato, la motivazione della valutazione negativa – conclusione che, naturalmente, rientra nell’ambito di quelle possibili - discende qui da una istruttoria che risulta completa e coerente con il risultato finale, e, dall’altro lato, il giudizio circa l’opportunità o la necessità di proporre alternative al progetto appartiene alla valutazione dell’Amministrazione. Né può ravvisarsi la violazione degli obblighi posti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 a garanzia della partecipazione al procedimento, dato che a seguito delle osservazioni presentate dalla società interessata la Regione ha avviato un’ulteriore fase, chiedendo, proprio in relazione a tali osservazioni, altri pareri della Soprintendenza di Arezzo, del Comune di Cortona e di altri organismi tecnici.
IV) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del giudizio, nella misura complessiva di 5.000 (cinquemila) euro per questo secondo grado, con solidarietà passiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Carlo Mosca, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)