Cass. Sez. III n. 24086 del 18 giugno 2012 (Ud 11 apr. 2012)
Pres. Mannino Est. Sarno Ric. Di Nicola
Urbanistica. Cartellonistica stradale e normativa antisismica

E' dato notorio che i cartelloni recanti indicazioni sulla viabilità apposti ai margini del tratto autostradale non possono essere, per la funzione svolta, di modeste dimensioni. Appare peraltro di tutta evidenza che anche interventi in apparenza “minori" possano in concreto rilevare sul piano della pericolosità. Nella valutazione sul punto non possono non concorrere, infatti, con l'elemento dimensionale anche altri aspetti quali, ad esempio, le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno, ecc. in quanto suscettibili di accrescere il grado di pericolo per l'incolumità pubblica. Ed è ovvio che da tale valutazione non si potrà prescindere anche per le zone in cui il grado di sismicità non sia particolarmente elevato.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 11/04/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 965
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33804/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NICOLA BRUNO N. IL 05/01/1947;
2) VISINTIN PIERANTONIO N. IL 22/01/1946;
avverso la sentenza n. 120/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, del 24/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
1. Visintin Pierantonio e Di Nicola Bruno, il primo nella qualità di Direttore del 7^ Tronco "Autostrade per l'Italia Spa" e committente della ditta Di Nicola Bruno ed il secondo in quanto titolare della omonima ditta, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ottona, lo ha condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, contestato per avere, in concorso con altri, nella qualità di committente responsabile della ditta Di Nicola Bruno, esecutrice materiale dei lavori, in assenza della prescritta autorizzazione del competente ufficio della regione, realizzato opere di installazione di pannelli a messaggi variabili, in zona sismica Z3.
2. Deduce in questa sede il ricorrente Di Nicola:
2.1 violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, rilevando che il concetto di costruzione cui fa riferimento la disposizione predetta si riferisce alle sole opere edili in senso stretto e non anche, quindi, alla realizzazione di semplici pannelli contenenti messaggi autostradali dalla cui istallazione, non può peraltro, oggettivamente, secondo il ricorrente, derivare una concreta fonte di rischio per l'incolumità;
2.2 violazione di legge in ordine alla sospensione condizionale della pena in quanto quest'ultima risulta applicata senza che vi fosse stata richiesta in tal senso.
3. Il ricorrente Visentin, dopo avere evidenziato che la notifica dell'estratto contumaciale è irregolare e che, pertanto, deve essere ritenuto ancora in termini per l'impugnazione, deduce la violazione dell'art. 161 c.p.p., e art. 157 c.p.p., comma 8 bis, per quanto concerne la notifica ed, inoltre, anch'egli l'erronea applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, con considerazioni analoghe a quelle del Di Nicola richiamando il precedente di questa Corte n. 28514 del 2007 che circoscrive la disciplina in questione agli edifici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le ragioni esposte dal Visintin sulla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza ad un indirizzo diverso da quello del domicilio dichiarato e presso cui era stato notificato anche il decreto di citazione inducono a ritenere in termini il ricorso per cui può procedersi all'esame ulteriore del ricorso esaminando la doglianza di merito, che, per la comunanza del contenuto e delle argomentazioni può essere trattata congiuntamente al primo motivo di ricorso del Di Nicola.
Al riguardo deve ritenersi infondata la questione relativa all'insussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95.
Entrambi i ricorrenti citano la sentenza di questa Sezione n. 28514 del 2007 secondo cui ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, le norme dettate dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma solo alle opere edili in senso stretto, ossia alle costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con cui vengono realizzate.
Il tribunale in motivazione, manifestando l'avviso contrario, si è già fatto carico di evidenziare come il precedente citato afferisca in realtà alla costruzione di un traliccio dell'Enel che rappresenta opera pubblica la cui realizzazione era sottoposta a proprie regole costruttive la cui compatibilità con la disciplina urbanistica è rimessa alla valutazione del ministero dei Lavori Pubblici ed alla Regione e che l'incolumità pubblica era garantita dall'osservanza delle regole tecniche previste per la realizzazione di tali opere dalla L. n. 109 del 1994.
E tuttavia è senz'altro vero che la sentenza del 2007 afferma che le disposizioni in questione si riferiscano alle opere edili in senso stretto e che viene all'uopo valorizzato il riferimento al termine "edificio" contenuto, ad esempio, nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 85 e 91.
Ora, ritiene anzitutto il Collegio di dover rilevare come l'orientamento più restrittivo non si allinei a quello prevalente, secondo cui qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95, (Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010 Rv. 248330).
In particolare le disposizioni in questione sono state già ritenute da questa Sezione applicabili anche per cartelloni per la gestione di spazi pubblicitari su pilastri metallici con basamento in cemento (sentenza n. 12201/2010). E ciò proprio sulla premessa che, come anche in altre occasioni affermato, la normativa antisismica - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato - deve essere applicata a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Sez. 3, n. 38142 del 24/10/2001, Tucci, Rv 220269). Ciò posto ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'orientamento maggioritario che non limita agli edifici la violazione dell'art. 95.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, fa, infatti, riferimento indistintamente a "tutte le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità.
Ed anche l'art. 92, riferendosi all'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici e manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, avvalora la tesi della non coincidenza delle nozioni di costruzione e di edificio, anche se è logico ritenere che l'aspetto della sicurezza debba riguardare anzitutto gli edifici.
Peraltro la nozione di costruzione è stata ampiamente elaborata dalla giurisprudenza della Corte e da quella amministrativa già con riferimento alle tematiche connesse al rilascio della concessione (ora permesso di costruire) e si è rilevato in tali occasioni che debbano essere ricompresi nella nozione di costruzione tutte le opere che alterino in modo stabile lo stato dei luoghi ancorché riconducibili a manufatti privi di volume interno utilizzabile e che, in particolare, anche la sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale (Sez. 3, n. 5328 del 15/01/2004 Rv. 227402). Ciò posto ritiene quindi il Collegio che non solo non vi è giustificazione sul piano formale per differenziare la nozione di costruzione in relazione alle disposizioni del medesimo testo normativo aprioristicamente escludendo la cartellonistica installata sul ciglio autostradale, ma che debba ritenersi ostativa a tale limitazione l'oggettiva finalità delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83 e ss., che è da rinvenire, come detto in precedenza, nella necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità.
Ora è dato notorio che i cartelloni recanti indicazioni sulla viabilità apposti ai margini del tratto autostradale non possono essere per la funzione svolta di modeste dimensioni. Appare peraltro di tutta evidenza che anche interventi in apparenza "minori" possano in concreto rilevare sul piano della pericolosità Nella valutazione sul punto non possono non concorrere, infatti, con l'elemento dimensionale anche altri aspetti quali, ad esempio, le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno, ecc. in quanto suscettibili di accrescere il grado di pericolo per l'incolumità pubblica.
Ed è ovvio che da tale valutazione non si potrà prescindere anche per le zone in cui, come nel caso di specie, il grado di sismicità non sia particolarmente elevato.
Ciò posto correttamente la decisione impugnata si è fatta carico di soffermarsi sulle caratteristiche del cartellone, escludendo in particolare logicamente che potesse trattarsi di opera temporanea o precaria con il rilievo che si era resa necessaria un'attività di scavo funzionale alla realizzazione di plinti in calcestruzzo sui quali apporre poi il pannello a messaggio variabile. Per contro il ricorrente si è limitato nel motivo di ricorso ad affermare in modo generico l'inoffensività dell'opera contestata, ritenendo comunque esclusi i cartelloni dalla disciplina in questione.
3.1 Si appalesa invece fondato il secondo motivo di ricorso del Di Nicola.
La Corte ha più volte affermato il principio secondo cui nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 c.p., il giudice può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato, l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione: di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta giustificazione (Sez. 1, n. 44602 del 11/11/2008 Rv. 241912). Nella specie, pur sostanziandosi la condanna nella sola pena dell'ammenda, manca in motivazione qualsiasi motivazione circa il vantaggio per l'imputato derivante per l'imputato - che non ne aveva fatto richiesta e che anzi se ne duole - dalla concessione del beneficio.
Sul punto può pertanto provvederà direttamente la Corte annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, così come richiesto dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena in favore di Di Nicola Bruno che elimina.
Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012