Cass. Sez. III n. 49583 del 16 dicembre 2015 (Cc 27 ott 2015)
Pres. Franco Est. Di Nicola Ric. Dragonetti
Urbanistica.Nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire
In materia urbanistica, la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale, sanzionata dall'art. 44, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Pertanto non rileva nella fattispecie la novella ex art. 17, comma 1, lett. n) decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 che, tra l'altro, nell'affermare che il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, fa salve, in ogni caso, le diverse previsioni da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, pacificamente disattese nel caso di specie e la cui violazione trova presidio proprio nella fattispecie ex art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 che punisce, tra l'altro, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dai regolamenti edilizi nonché dalla normativa urbanistica statale e regionale, richiamata dal titolo IV del d.P.R. n. 380 del 2001, con particolare riferimento all'art. 32 TUE
{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/DRAGONETTIN.pdf|1100|1000}