Cass. Sez. III n. 45821 del 23 novembre 2012 (Ud. 23 ott. 2012)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Orlando
Urbanistica. Nozione di difformità totale

L'espressione «organismo edilizio» indica sia una sola unità immobiliare, sia una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo autonomo, sia all'effettuazione di modificazioni con opere anche soltanto interne tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanistica in quanto incidente sull’assetto del territorio attraverso l'aumento del c.d. «carico urbanistico». Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere implicanti una totale modificazione rispetto al previsto. Inoltre, il riferimento alla «autonoma utilizzabilità» non impone che il corpo difforme sia fisicamente separato dall'organismo edilizio complessivamente autorizzato, ma ben può riguardare anche opere realizzate con una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato. Dunque, la difformità totale si verifica allorché si costruisca «aliud pro alio» quando, cioè, i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale.

 

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