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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Urbanistica.Abusi edilizi, cambio di destinazione d’uso e inefficacia sanante della sanzione pecuniaria

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 12 Marzo 2026
Visite: 688

Consiglio di Stato Sez. II n. 1037 del 9 febbraio 2026
Urbanistica.Abusi edilizi, cambio di destinazione d’uso e inefficacia sanante della sanzione pecuniaria

L’interesse del privato all’impugnazione di un’ordinanza di rimessa in pristino permane anche a fronte di un successivo provvedimento demolitorio, qualora quest'ultimo presupponga la legittimità dell'atto precedente. Nel merito, il mutamento della destinazione d'uso da magazzino a residenziale è illegittimo ove l’immobile sia privo dei requisiti minimi di areazione, illuminazione e altezza previsti dalla normativa urbanistica e igienico-sanitaria. Tali difformità sostanziali, riguardando la salubrità e la qualità dei locali, non sono sanabili mediante il versamento di una sanzione pecuniaria irrogata per opere minori. Il pagamento di tale sanzione non preclude all’Amministrazione l’esercizio del potere repressivo-ripristinatorio volto a ristabilire l’uso legittimo del manufatto. Non sussiste, inoltre, violazione del principio del ne bis in idem quando la sanzione pecuniaria e l’ordine di demolizione si riferiscano a profili 

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Urbanistica. Nuova costruzione e necessità di permesso di costruire per chiusura ballatoi

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 11 Marzo 2026
Visite: 329

Cass. Sez. III n. 7379 del 24 febbraio 2026 (UP 12 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Mastroeni
Urbanistica. Nuova costruzione e necessità di permesso di costruire per chiusura ballatoi

La realizzazione di un vano cucina mediante l'accorpamento di un preesistente ballatoio all'unità abitativa principale, con creazione di nuovi volumi e dotazione di impianti tecnologici, integra un intervento di "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001. Per tali opere è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, risultando irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 44 lett. b) del medesimo decreto, la contestuale modifica della destinazione d'uso della superficie esterna. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito può legittimamente escludere la particolare tenuità dell'offesa valorizzando la tipologia di abuso edilizio e l'incremento volumetrico accertato, in quanto indici rivelatori di una modalità della condotta non esigua sotto il profilo del danno o del pericolo al bene giuridico protetto.

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Rifiuti.Responsabilità del titolare d'impresa nella gestione dei rifiuti e particolare tenuità del fatto

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 11 Marzo 2026
Visite: 851

Cass. Sez. III n. 7095 del 23 febbraio 2026 (UP 13 nov 2025) 
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Maiorana e altro
Rifiuti.Responsabilità del titolare d'impresa nella gestione dei rifiuti e particolare tenuità del fatto

In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità per attività illecite, quale il trasporto non autorizzato, grava su tutti i soggetti coinvolti nel ciclo produttivo, inclusi i titolari di imprese. Costoro rispondono anche per omessa vigilanza sull'operato di dipendenti o collaboratori, in forza dei doveri di diligenza e del principio di cooperazione ex art. 178 d.lgs. 152/2006, a meno che non sia provata una valida delega di funzioni. Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice può legittimamente fondare il diniego sulla rilevante offensività della condotta desunta dal dato oggettivo della quantità dei rifiuti trasportati.

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Rifiuti.Trasporto di rifiuti e posizione giuridica del trasportatore

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 11 Marzo 2026
Visite: 646

Trasporto di rifiuti e posizione giuridica del trasportatore

di Leonardo PACE

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Sviluppo sostenibile.Autonomia e natura residuale delle aree idonee ex lett. c-quater) art. 20 d.lgs. 199/2021

Dettagli
Categoria principale: Sviluppo sostenibile
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 11 Marzo 2026
Visite: 732

Consiglio di Stato Sez. IV n. 01099 del 11 febbraio 2026
Sviluppo sostenibile.Autonomia e natura residuale delle aree idonee ex lett. c-quater) art. 20 d.lgs. 199/2021

In materia di installazione di impianti da fonti rinnovabili, la fattispecie di idoneità prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater) del d.lgs. n. 199/2021 possiede natura autonoma e residuale rispetto alle ipotesi speciali tipizzate nelle precedenti lettere da a) a c-ter). L’inciso "fatto salvo quanto previsto" deve essere interpretato in chiave di specialità e non come imposizione di requisiti cumulativi: la lett. c-quater) introduce infatti una clausola di chiusura volta ad ampliare il novero delle aree idonee nel regime transitorio. Pertanto, ai fini della qualificazione di un’area come idonea, è sufficiente che essa risulti priva di vincoli paesaggistici e posta oltre le fasce di rispetto (500 metri per il fotovoltaico), senza che debba concorrere il rispetto dei criteri di prossimità a zone produttive o infrastrutturali previsti dalla precedente lett. c-ter). Tale esegesi, conforme ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e di semplificazione, impedisce interpretazioni restrittive che vanificherebbero la ratio espansiva della normativa nazionale ed eurounitaria. Risulta, di conseguenza, illegittimo il provvedimento comunale di autotutela che inibisce un intervento basandosi sull'erroneo presupposto della necessaria applicazione cumulativa delle diverse classi di idoneità

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Urbanistica.Demanio marittimo, interventi edilizi in aree vincolate e periculum in mora nel sequestro preventivo

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 10 Marzo 2026
Visite: 717

Cass. Sez. III n. 7085 del 23 febbraio 2026 (CC 16 gennaio 2026) 
Pres. Aceto Rel. Scarcella Ric. Di Lorenzo
Urbanistica.Demanio marittimo, interventi edilizi in aree vincolate e periculum in mora nel sequestro preventivo.

In tema di reati edilizi e paesaggistici, l'esecuzione di qualsiasi intervento, inclusa la semplice tinteggiatura modificativa dell'aspetto esteriore, su manufatti abusivi situati in zone vincolate integra una ripresa dell'attività criminosa, configurando una nuova fattispecie di reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001. Ai fini del sequestro preventivo, il periculum in mora è integrato dalla natura permanente dell'illecito di occupazione abusiva di demanio marittimo (art. 1161 cod. nav.) e dal rischio di aggravamento dell'offesa derivante da interventi manutentivi volti a protrarre l'occupazione. L'appartenenza di un bene al demanio necessario, come il lido del mare e la spiaggia, discende direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ.) in virtù delle caratteristiche intrinseche del bene, indipendentemente dalle risultanze catastali, e ne esclude l'usucapibilità. In presenza di vincolo paesaggistico, ogni alterazione dello stato dei luoghi richiede il previo nulla osta, non surrogabile da titoli edilizi semplificati.

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  • Urbanistica.Ordine di demolizione e principio di proporzionalità
  • Rifiuti.Obblighi di bonifica: distinzione tra soglie di contaminazione (CSC) e di rischio (CSR)
  • Caccia e animali.Caccia in deroga a specie protette (fringuello e storno)
  • Beni ambientali. Reati paesaggistici ed edilizia libera stagionale
  • Urbanistica.Legittimazione passiva all'ordine di demolizione e perdita della proprietà
  • Urbanistica.Requisiti formali della cessione di cubatura e legittimazione all’accertamento di conformità in comproprietà
  • Rifiuti.Il deposito temporaneo ex art. 185-bis D.Lgs. 152/2006
  • Urbanistica. Natura permanente e prescrizione delle violazioni sismiche "formali"
  • Rifiuti.Riqualificazione tra abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
  • Sviluppo sostenibile.Inapplicabilità del silenzio-assenso e autonomia della fase di verifica (RVC) nei certificati bianchi

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