Rifiuti.Differenza tra soggetto svolgente attività di pulizia manutentiva e produttore iniziale
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4691 del 29 maggio 2025
Rifiuti.Differenza tra soggetto svolgente attività di pulizia manutentiva e produttore iniziale
L'iscrizione all'Albo costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione. Quanto alla qualifica di produttore iniziale (art 183 lett f) d.lgs. 152/2006, questa è riferita al soggetto che con la sua attività produce rifiuti ed al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) come anche a chi effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); dal dato testuale emerge quindi con sufficiente evidenza che le operazioni necessarie per la manutenzione dei depuratori non possono essere qualificate come svolte dal produttore iniziale atteso che il rifiuto nello specifico è già esistente in natura e l’impresa si occupa della sua rimozione ai fini del trasporto. Va ancora rilevato che in base al disposto dell’art 230, comma 5, d.lgs.152/2006 il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; in particolare l’art. 212, comma 5, d.lgs. 152/2016 fa espresso riferimento all’iscrizione come requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto. Ne emerge pertanto un regime specifico per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva che è attività diversa da quella di produttore iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti.
Urbanistica.Accesso agli atti in materia edilizia
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 1648 del 13 maggio 2025
Urbanistica.Accesso agli atti in materia edilizia
Il ricorso per l’accesso agli atti introduce ad onta della sua struttura impugnatoria, un giudizio sul rapporto e non sull’atto. Da questa premessa discende l’importante conseguenza applicativa secondo la quale il giudice non può limitarsi a verificare l’eventuale esistenza di vizi nella determinazione amministrativa, ma deve accertare la sussistenza del diritto all’accesso, di modo che nulla impedisce che la sentenza accerti o neghi l’eccesso per ragioni diverse rispetto a quelle indicate dall’autorità amministrativa. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale a tal fine richiesto dall’art. 22 della Legge n. 241/1990 è sufficiente il requisito della vicinitas, da intendersi in termini più ampi di quelli che perimetrano la legittimazione ad agire.
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Ambiente in genere.La tutela del clima nel diritto internazionale: discrezionalità nella scelta degli strumenti di mitigazione climatica e relativi limiti
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La tutela del clima nel diritto internazionale: discrezionalità nella scelta degli strumenti di mitigazione climatica e relativi limiti
di Elena FASOLI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Rifiuti.Rifiuti e veicoli fuori uso. Gli ultimi chiarimenti della Cassazione
Rifiuti e veicoli fuori uso. Gli ultimi chiarimenti della Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
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Caccia e animali.Diniego della richiesta di licenza di porto di fucile per “uso caccia”
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Consiglio di Stato Sez. III n. 4531 del 23 maggio 2025
Caccia e animali.Diniego della richiesta di licenza di porto di fucile per “uso caccia”
Tenuto conto del carattere preventivo e cautelare del divieto di porto o detenzione delle armi, la esistenza in capo al richiedente di elementi negativi di valutazione, che facciano perdere all’Autorità competente la fiducia in merito al buon uso delle armi, è sufficiente ai fini della valutazione negativa formulata dall’amministrazione, senza che possa rilevare alcun ipotetico difetto di istruttoria il cui approfondimento non avrebbe potuto comunque elidere la decisiva pregnanza di quei fatti, storicamente accaduti e non contestabili, che l’amministrazione nell’ambito della sua ampia discrezionalità ha ritenuto essere rilevanti ai fini delle proprie determinazioni. La valutazione del pericolo di abuso dell'arma è connotata da un'ampia discrezionalità, essendo sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento negativo impugnato la sussistenza di circostanze tali da ritenere sussistenti possibili rischi di inappropriato o abusivo uso delle armi da parte del titolare.
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