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L’errore nella misura, l’errore nella norma: la trap-line come fattore di collasso epistemico e processuale nel diritto penale della pesca
di Daniela MAINENTI
Urbanistica.Doppia conformità e varianti
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Cass. Sez. III n. 34292 del 21 ottobre 2025 (UP 10 lug 2025)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Lamberti
Urbanistica.Doppia conformità e varianti
Il principio di doppia conformità, alla base della sanatoria edilizia (di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001), implica l'identità delle opere al momento della loro realizzazione e al momento della richiesta di sanatoria e, perciò, non trova applicazione per le varianti, le quali, per definizione, implicano un mutamento dell'opera edilizia da realizzare, rispetto a quanto assentito con l'originario permesso di costruire.
Urbanistica.La mini-sanatoria edilizia introdotta dal Decreto Salva Casa e le criticità applicative
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La mini-sanatoria edilizia introdotta dal Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 (cd. Decreto Salva Casa), convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 e le criticità applicative
di Antonio VERDEROSA
Urbanistica.Sanzione pecuniaria per mancata demolizione
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Consiglio di Stato Sez. III n. 7526 del 25 settembre 2025
Urbanistica.Sanzione pecuniaria per mancata demolizione
Il presupposto dell'applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, è costituito dalla mera inottemperanza all'ordinanza di demolizione, atteso che detta disposizione è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso
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Alimenti.Procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari: le prime risposte della Cassazione
Procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari: le prime risposte della Cassazione
di Vincenzo PAONE
Urbanistica.Destinazione delle aree effettuata in sede di pianificazione urbanistica e destinazione d’uso degli immobili
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Consiglio di Stato Sez. II n. 7889 del 8 ottobre 2025
Urbanistica.Destinazione delle aree effettuata in sede di pianificazione urbanistica e destinazione d’uso degli immobili
La destinazione delle aree effettuata in sede di pianificazione urbanistica non deve essere confusa con la destinazione d’uso degli immobili, di cui all’art. 23-ter DPR 6 giugno 2001 n. 380, dedicato al ‘mutamento d’uso urbanisticamente rilevante’ di un singolo immobile o di una singola unità immobiliare. In questo caso, il mutamento di destinazione, con o senza opere, inerisce (comma 1) a ‘ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria ... tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale’, come indicate dal medesimo comma. Ciò che costituisce oggetto di mutamento, nella previsione della norma, è il singolo immobile, inteso come fabbricato preesistente e con destinazione già impressa, o una frazione del medesimo (unità immobiliare), laddove il mutamento di destinazione dell’area oggetto del piano regolatore o di una sua variante afferisce al livello urbanistico della pianificazione generale del territorio, rientrante nelle competenze proprie dell’Ente locale, nel quadro della legislazione nazionale e regionale, e può essere realizzato solo attraverso l’adozione di strumenti urbanistici. Nella previsione del citato art. 23-ter DPR n. 380/2001, la destinazione d’uso non riguarda il territorio, ma i beni che su quel territorio si collocano, e non descrive uno stato ontologico o deontologico di un’area del territorio comunale, cui si riconnette una certa disciplina conformativa del diritto dominicale per orientare le eventuali future modifiche dell’assetto urbanistico di quel luogo nell’ambito di una visione globale e funzionale del territorio comunale, ma l’uso che di quel determinato bene si sta attuando e, dunque, per dirla altrimenti, la funzione a cui esso è concretamente adibito. Ciò comporta che la considerazione ed unificazione delle categorie funzionali di cui al citato art. 23-ter vale ai soli fini della ‘insediabilità’ e quindi della ammissibilità di un determinato intervento ma non ai fini dell’equivalenza dell’intervento stesso dal punto di vista del carico urbanistico e dunque del relativo calcolo degli standard ai sensi del d.m. n. 1444 del 1968 e delle discipline di settore.
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