Urbanistica.Sostituzione della copertura di un edificio
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8068 del 17 ottobre 2025
Urbanistica.Sostituzione della copertura di un edificio
La sostituzione della copertura di un edificio si distingue dal ripristino e dalla ricostruzione proprio in ragione della contestualità delle operazioni di rimozione ed installazione, o almeno della loro contiguità temporale, in quanto la rimozione della precedente copertura si giustifica proprio in ragione della sua contestuale o imminente sostituzione con altra copertura, con conseguente sussistenza di un nesso causale tra la rimozione e la nuova installazione. Qualora, invece, sia trascorso un certo lasso temporale tra la rimozione della precedente copertura e il progetto della nuova installazione, non può più parlarsi di sostituzione, essendo venuto meno qualsiasi collegamento causale tra le due operazioni di rimozione e nuova installazione, che si configurano quindi come due interventi distinti ed autonomi.
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Rifiuti.Nuove sanzioni per l’illecita gestione rifiuti
Nuove sanzioni per l’illecita gestione rifiuti: considerazioni critiche al D.L. 116/2025 come convertito dalla L. 147/25.
di Stefano MAGLIA e Alessandra CORRU'
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Rifiuti.Accertamento della natura di una cosa come rifiuto
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Cass. Sez. III n. 34296 del 21 ottobre 2025 (UP 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. fontani
Rifiuti.Accertamento della natura di una cosa come rifiuto
Ai fini dell'accertamento della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria una analisi tecnica disposta dal giudice, potendosi ricavare il relativo convincimento da altri elementi del processo, sicché tale attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici, le ispezioni o i sequestri
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Urbanistica.Permesso di costruire ed autotutela
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7696 del 2 ottobre 2025
Urbanistica.Permesso di costruire ed autotutela
Il superamento del rigido limite temporale di 18 mesi (oggi 12 mesi) per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-novies, legge n. 241/1990, deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l'accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante al fine di superamento del termine di diciotto mesi anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'Amministrazione con i propri mezzi. L’articolo 21-novies, in definitiva, contempla due categorie di provvedimenti - differenziabili in ragione dell'uso della disgiuntiva “o” - che consentono all’Amministrazione di esercitare il potere di annullamento d'ufficio oltre il termine di diciotto mesi dalla loro adozione, a seconda che siano, appunto, conseguenti a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni sostitutive false
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Beni culturali.Uscita dal territorio nazionale
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Corte costituzionale n.160 del 31 ottobre 2025
Oggetto: Beni culturali - Uscita dal territorio nazionale - Previsione che consente all’ufficio di esportazione della Soprintendenza, all’atto di ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, solo nell’ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, c. 3, lett. d-bis), del medesimo decreto legislativo (vale a dire "le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione") e non anche nelle altre ipotesi di cui all’art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 - Denunciata disciplina manifestamente irragionevole visto il confronto con gli artt. 13, c. 1, e 65, c. 1, del medesimo decreto legislativo i quali operano un richiamo omnicomprensivo al c. 3 dell’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, senza enucleare un regime differenziato per la fattispecie di cui alla lett. d-bis) del c. 3 dell’art. 10 di tale decreto legislativo - Normativa illogica che dà luogo a una disparità di trattamento - Assenza di una ragione per la quale, a fronte del medesimo concreto valore del bene, il suo regime di tutela dipenda esclusivamente dalla circostanza se sia stato o meno attivato il procedimento semplificato ex c. 4-bis del citato art. 65 - Introduzione di un novella legislativa che travalica la sua finalità di semplificazione procedimentale, divenendo strumento di parziale liberalizzazione del settore - Detrimento del primario bene costituzionale dell’integrità della cultura - Violazione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibilità
Urbanistica.Articolo 94-bis TUE
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Cass. Sez. III n. 34295 del 21 ottobre 2025 (UP 24 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Montefusco
Urbanistica.Articolo 94-bis TUE
La disposizione di cui all'art. 94-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 non deroga all'obbligo di dare preavviso scritto allo sportello unico comunale, limitandosi a prevedere una semplificazione amministrativa per le opere di scarsa rilevanza e non pericolose per la pubblica incolumità.
- Urbanistica.Accesso ai titoli edilizi
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