Beni ambientali.Opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica
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Consiglio di Stato Sez. V n. 8432 del 3' ottobre 2025
Beni ambientali.Opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica
Le opere per cui non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica sono solo ed esclusivamente quelle di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, cioè, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili; il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio, conservazione. Per tutte le altre opere è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, come confermato dall’art. 146, comma 4, (secondo cui l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio, quali appunto la d.i.a., s.c.i.a. o c.i.l.a) e dal successivo art. 167, comma 4, (secondo cui, in caso di assenza della autorizzazione paesaggistica, è possibile la successiva sanatoria solo per quegli interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o aumento di quelli legittimamente realizzati, per l’impiego di materiali in difformità o per lavori di mera manutenzione ordinaria o straordinaria) della legge n. 42 del 2004. Il regolamento n. 31 del 2017, che è fonte subordinata rispetto al d.lgs. n. 42 del 2004, non può alterare tale sistema (l’art. 146 autorizza l’adozione di un regolamento per disciplinare procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità e non per introdurre deroghe o modifiche del d.lgs. n. 42 del 2004).
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Alimenti.Accertamento del cattivo stato di conservazione
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Cass. Sez. III n. 35916 del 4 novembre 2025 (UP 2 ott 2025)
Pres. Di Nicola Est. Galanti Ric. Ledda
Alimenti.Accertamento del cattivo stato di conservazione
Il giudice può apprezzare il cattivo stato di conservazione degli alimenti senza necessità di prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione
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Beni ambientali.La Convenzione Europea sul paesaggio e la giustizia amministrativa italiana
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La Convenzione Europea sul paesaggio e la giustizia amministrativa italiana
di Maria ABBRUZZESE
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia: dal vincolo di continuità alla neutralità morfologica
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Ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia: dal vincolo di continuità alla neutralità morfologica
(Commento alle sentenze Cass. Pen., Sez. III, 29 ottobre 2025, n. 35217, e Cons. St., Sez. IV, 4 novembre 2025, n. 8542)
di Antonio VERDEROSA
Ambiente in genere.AIA AUA Autorizzazione Unica e PAS
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Consiglio di Stato Sez. II n. 8387 del 29 ottobre 2025
Ambiente in genere.AIA AUA Autorizzazione Unica e PAS
La c.d. autorizzazione unica ambientale (AUA) introdotta dal d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, è un titolo di legittimazione “cumulativo”, comunque applicabile ai soli casi di impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). L’effetto “sostitutivo” ricollegato dall’ordinamento al rilascio dell’AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito (le autorizzazioni per gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera, il rumore, la gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura e il recupero dei rifiuti), ne rende peraltro in linea generale obbligatoria la richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell’intervento regolatorio, che mira proprio alla riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici), degli oneri burocratici connessi alla gestione dell’attività di impresa. Lungo la stessa direttrice di semplificazione si collocano altresì le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, riferiti, rispettivamente, all’autorizzazione unica e alla procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli impianti di produzione di energie alternative. Mentre l’autorizzazione unica, tuttavia, ha mantenuto invariata la denominazione, confluendo nell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2011, la PAS, declinata al successivo art. 6, ha sostituito la d.i.a. (secondo la denominazione utilizzata dalle linee guida, in maniera in verità non coordinata con le modifiche dell’istituto di cui alla l. n. 241 del 1990 già intervenute) nei commi da uno a dieci; i casi di interventi di attività edilizia libera, al comma 11. La norma, infatti, si applica, per sua espressa previsione, ai casi di «costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387», ovvero, appunto, agli interventi colà assoggettati a denuncia di inizio attività (§11), seppure alternativa al procedimento unico, oppure a mera comunicazione per via telematica dell’inizio dei lavori (§ 12)
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Rifiuti.Abbandono di rifiuti vecchia e nuova disciplina
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Cass. Sez. III n. 37187 del 14 novembre 2025 (UP 8 ott 2025)
Pres. Liberati Est. Di Stasi Ric. Pistarino
Rifiuti.Abbandono di rifiuti vecchia e nuova disciplina
Il recente d.l. 116\2015, entrato in vigore il 9/8/2025 e conv. in l. n. 247/2025, che ha modificato molte delle norme di cui al d.lgs 152/2006, ha previsto nel nuovo testo dell'art. 255, la contravvenzione di abbandono di rifiuti non pericolosi- che nei casi particolari di cui all'art. 255-bis si connota quale ipotesi delittuosa - e nel nuovo art. 255-ter il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi, con un trattamento sanzionatorio che prevede anche ipotesi aggravate. Risulta, quindi, evidente che non può essere invocata l'abrogatio criminis in relazione alla condotta posta in essere antecedentemente e qualificata ai sensi dell'art. 256, comma 2 dlv 152\06, in quanto le modifiche in questione hanno solo diversificato le condotte a seconda dell'oggetto, mantenendone la rilevanza penale, e previsto pene più severe e nuove ipotesi delittuose.
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