Rifiuti.Dalla giacenza al processo. Il perimetro giuridico della messa in riserva
Dalla giacenza al processo. Il perimetro giuridico della messa in riserva
di Oreste PATRONE
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Elettrosmog.Criteri di localizzazione degli impianti
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Consiglio di Stato Sez. VI n.8345 del 28 ottobre 2025
Elettrosmog.Criteri di localizzazione degli impianti
I regolamenti comunali previsti dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio. Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete
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Ambiente in genere.Il nudge (anche nell’ambiente) tra managerialismo e Foucault
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Il nudge (anche nell’ambiente) tra managerialismo e Foucault
di Alberto PIEROBON
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Urbanistica.Provvedimento di conservazione delle opere abusive acquisite al patrimonio comunale
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Consiglio di Stato Sez. VII n.8409 del 30 ottobre 2025
Urbanistica.Provvedimento di conservazione delle opere abusive acquisite al patrimonio comunale
L’art. 31, comma 5, del testo unico dell’edilizia prevede che «L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico». La norma – a chiusura di un articolato sistema sanzionatorio suscettibile di operare a fronte di edificazioni non legittime e non altrimenti recuperabili alla legittimità a favore dei privati – palesemente offre una via di uscita (consentendo, di fatto, alla mano pubblica ciò che non è permesso alla parte privata) rispetto alla soluzione finale della demolizione dell’edificazione abusiva, permettendo che – questa volta in mano pubblica – l’edificazione non legittima resti pur sempre in situ. Affinché il vantaggio (unilaterale, in quanto possibile solo alla mano pubblica) si determini effettivamente, la disposizione in parola pone peraltro dei requisiti destinati a fungere da presupposto all’evento (sussistenza di prevalenti interessi pubblici; mancanza di contrasto dell’edificazione, pur sempre abusiva, con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico). Della ricorrenza di questi presupposti arbitro è l’ente locale (giacché è lo stesso ad auto individuarli) ma, per l’eventualità di errori od indulgenze, al privato controinteressato resta in ogni caso la residua difesa di poterne dimostrare l’insussistenza. Dunque, il provvedimento di conservazione delle opere abusive già acquisite al patrimonio comunale, di competenza del consiglio comunale, ha contenuto altamente discrezionale ed è una scelta funzionale all’interesse pubblico, come stabilito dall’art. 31, comma 5, del d.p.r. n. 380 del 2001
Urbanistica.Decreto Salva Casa e cambio di destinazione d’uso
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 7951 del 0 ottobre 2025
Urbanistica.Decreto Salva Casa e cambio di destinazione d’uso
La parziale liberalizzazione del cambio di destinazione d’uso introdotta dal c.d. Salva Casa riguarda unicamente le zone A-B-C del D.M. n. 1444/68 e non la zona E - agricola. Infatti, tuttora, non è possibile in assenza di titolo e del rispetto dei presupposti di legge e di zona, operare con o senza opere edilizie un cambio di destinazione in zona agricola da residenziale - rurale a commerciale.
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Sviluppo sostenibile.Impianti fotovoltaici e titolo abilitativo
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8197 del 22 ottobre 2025
Sviluppo sostenibile.Impianti fotovoltaici e titolo abilitativo
I tre elementi sintomatici della unitarietà di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, rilevante ai fini dell'individuazione del titolo abilitativo richiesto, sono costituiti dalla circostanza che gli impianti sono localizzati in aree vicine, sono riconducibili al medesimo “centro di interessi” e condividono lo stesso punto di connessione
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