Urbanistica.Reato di cui all’art. 75 TUE e soggetti responsabili
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Cass. Sez. III n. 35123 del 19 settembre 2024 (UP 12 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Biancuzzi
Urbanistica.Reato di cui all’art. 75 TUE e soggetti responsabili
Il reato di cui all’art. 75 d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo. Quanto ai profili di responsabilità, il reato è configurabile a carico del costruttore, del committente o del proprietario ma anche del direttore dei lavori il quale, in qualità di primo garante della sicurezza, è soggetto all'obbligo specifico di inibire l'utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo.
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Urbanistica.Interventi edilizi eseguiti in assenza di autorizzazione su aree di proprietà pubblica
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TAR Lazio (RM) Sez.II-bis n. 16165 del 6 settembre 2024
Urbanistica.Interventi edilizi eseguiti in assenza di autorizzazione su aree di proprietà pubblica
Nessuna doppia conformità può ammettersi per opere non assentibili ai sensi della disciplina applicabile agli interventi edilizi eseguiti da privati di cui al titolo II del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opere pubbliche realizzate da un concessionario di servizi pubblici soggette allo speciale procedimento abilitativo previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b) del d.P.R. cit. e dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Ne consegue che le opere in questione costituiscono interventi edilizi eseguiti, in assenza di autorizzazione, su aree di proprietà pubblica, per le quali l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 prevede, quale unico rimedio sanzionatorio, l’ordine di demolizione, dovendosi interpretare la relativa disposizione con particolare rigore, in quanto l'abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave che se commesso illegittimamente su suolo privato. L'art. 35 citato, volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.
Acque.Analisi critica della proposta di Regolamento UE sulle opportunità di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero.
Analisi critica della proposta di Regolamento UE sulle opportunità di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Una valutazione sulle fallacie logiche e sfide per una gestione sostenibile
di Daniela MAINENTI
Rifiuti.Errore sulla necessità dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di gestione
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Cass. Sez. III n. 35124 del 19 settembre 2024 (UP 12 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Osmani ed altri
Rifiuti.Errore sulla necessità dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di gestione
In alcun modo il consiglio del professionista può essere considerato elemento positivo idoneo a indurre in errore scusabile il titolare di un’impresa sulla necessità dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti che costituisce oggetto della propria impresa, a maggior ragione se si considera che nel caso di specie il trasporto veniva effettuato senza nemmeno il formulario di identificazione (FIR) di cui all’art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006. La scusabilità dell’errore deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell’“homo eiusdem professionis et condicionis”, sicché in alcun modo può dirsi scusabile l’errore di colui il quale intraprenda un’attività imprenditoriale per il cui esercizio è richiesta l’autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine. Il dubbio impone, semmai, l’astensione o comunque sollecita la adozione di informazioni qualificate presso l’amministrazione pubblica, non di certo presso un consulente privato.
Ecodelitti.Delitto di omessa bonifica
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Tribunale di Siena, Sent. n. 197 del 29 aprile 2024– est. Cerretelli
Ecodelitti.Delitto di omessa bonifica
Il delitto di omessa bonifica è un reato omissivo proprio atteso che ne può rispondere solamente quello specifico soggetto su cui ricade l'obbligo giuridico di effettuare la bonifica o il ripristino dell'area, obbligo che gli deriva dalla legge, da un provvedimento giurisdizionale o da un provvedimento amministrativo. Poiché l'ordine del giudice o della pubblica autorità non possono che conseguire a un preesistente obbligo di legge rimasto inottemperato, l’obbligo di bonifica sorge, anzitutto, nel momento in cui si creano i presupposti di fatto previsti dalla legge: nel caso previsto dall’art. 242 cit. il soggetto obbligato alla bonifica è il responsabile dell’inquinamento che, nel corso del procedimento amministrativo di bonifica previsto dall’art. 242 d. lgs. 152/2006 risulta aver prodotto un inquinamento del suolo in misura superiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR) per il sito specifico; ai sensi dell’art. 250 cit., invece, le figure apicali deputate alla materia ambientale di Comune e Regione sono obbligate a provvedere alla bonifica se non è individuabile il responsabile dell’inquinamento ovvero se il responsabile dell’inquinamento e il proprietario del terreno inquinato non provvedono alla bonifica.
Rifiuti.End of waste
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TAR Piemonte Sez. II n. 938 del 2 settembre 2024
Rifiuti.End of waste
Un fondamentale precetto dell’art. 184 ter, comma 1, lett. d) D.Lgs. 152/2006 indica quale autonomo requisito rilevante ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto che “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”. Benché tale requisito sia espressione di un principio informatore della disciplina dei rifiuti e non possa di per sé dirsi innovativo, tuttavia, la sua autonoma considerazione da parte del legislatore vale a chiarire che, affinché il rifiuto sia sottratto al regime tutorio suo proprio, occorre che l’assenza di effetti negativi sull’ambiente o la salute sia accertata prima che il materiale sia utilizzato o commercializzato alla stregua di un prodotto “primario”. Fino a tale momento dovrà trovare applicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 184 ter, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti.
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