Urbanistica. Difetto di legittimazione del progettista e limiti alle destinazioni complementari
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 124 del 10 gennaio 2026
Urbanistica. Difetto di legittimazione del progettista e limiti alle destinazioni complementari
Il progettista e direttore dei lavori è privo di legittimazione e interesse ad agire per l’impugnazione di atti che incidono sui titoli edilizi o sulla pianificazione urbanistica, quali l'annullamento in autotutela di delibere di approvazione di progetti. La sfera giuridico-patrimoniale incisa dal provvedimento è esclusivamente quella del proprietario (titolare dello ius aedificandi), mentre il professionista non vanta un interesse legittimo pretensivo, poiché l'annullamento del titolo non sottrae a quest'ultimo facoltà giuridiche proprie. Il potenziale discredito professionale o l'interesse morale derivante dalla rimozione dell'opera progettata costituiscono meri interessi di fatto o indiretti, inidonei a fondare il ricorso. Sotto il profilo sostanziale, le destinazioni d’uso complementari (come gli uffici per la gestione di un parcheggio) non sono sempre liberamente insediabili: se lo strumento urbanistico (N.T.A.) le prevede espressamente solo per specifiche zone, esse devono ritenersi escluse nelle altre aree pur affini, prevalendo la tipicità delle previsioni del PGT sulle norme regionali generali
Elettrosmog.Il posizionamento alternativo delle antenne
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Il posizionamento alternativo delle antenne
di Maurizio Maria LUCCA
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Ambiente in genere.Sospensione della prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente
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Cass. Sez. III n. 2941 del 26 gennaio 2026 (UP 8 gen 2026)
Pres. Liberati Rel. Mengoni Ric. PM in proc. Spezziga
Ambiente in genere.Sospensione della prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente
In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001, la prescrizione delle sanzioni amministrative rimane sospesa (ovvero "non corre") dal momento della contestazione dell'illecito fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che, qualora la contestazione dell'illecito — come quella contenuta nel decreto di citazione a giudizio — intervenga prima della scadenza del termine quinquennale dalla consumazione del reato, l'effetto interruttivo-sospensivo impedisce il decorso della prescrizione per tutta la durata del procedimento. È pertanto errata la declaratoria di prescrizione dell'illecito amministrativo pronunciata prima che la sentenza conclusiva del giudizio sia divenuta definitiva, qualora l'atto di contestazione sia stato validamente notificato entro i termini di legge
Urbanistica.Onere della prova sulla datazione del manufatto e preavviso di rigetto in autotutela
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Consiglio di Stato Sez. II n. 418 del 20 gennaio 2026
Urbanistica.Onere della prova sulla datazione del manufatto e preavviso di rigetto in autotutela
In materia edilizia, sebbene l'onere di provare l'anteriorità di un'opera rispetto alla c.d. "Legge Ponte" del 1967 ricada solitamente sul privato, tale principio subisce un temperamento nei casi di obiettiva impossibilità di ricostruire lo stato legittimo dell'immobile, anche dopo verificazione giudiziale,. In presenza di una documentazione storica lacunosa e per manufatti di modesta entità, non è esigibile dal proprietario la conservazione di prove inconfutabili, impedendo che l'incertezza si traduca in un pregiudizio automatico per il privato,. Sotto il profilo procedimentale, l'istanza del vicino volta a reprimere un presunto abuso sollecita l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, il quale, avendo natura facoltativa e discrezionale, non obbliga la P.A. a inviare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990. Infine, l’impossibilità di datazione certa non inficia la validità dei titoli paesaggistici ed edilizi (DIA), stante l'assenza di elementi probatori idonei a smentire la legittimità del manufatto oggetto di ristrutturazione
Acque Responsabilità ex art. 2051 c.c. e gestione del Servizio Idrico Integrato
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Corte di Appello di Napoli Sez. VIII n. 1105 del 13 febbraio 2026
Acque Responsabilità ex art. 2051 c.c. e gestione del Servizio Idrico Integrato
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e si fonda sul nesso causale tra la cosa e l'evento, prescindendo da una colpa del custode o dall'inosservanza di un obbligo di vigilanza. La qualità di custode spetta a chi esercita un effettivo potere di fatto che consenta di controllare i rischi inerenti alla cosa, funzione che può essere scissa dalla titolarità del diritto di proprietà. In materia di Servizio Idrico Integrato, il trasferimento ex lege della gestione delle infrastrutture al Gestore d'Ambito, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legislazione regionale, sottrae all'Ente comunale ogni competenza materiale e funzione di vigilanza sulla rete idrica. Ne consegue che il Comune proprietario è privo della custodia e non può essere ritenuto corresponsabile per i danni derivanti dalla rottura delle condutture, ricadendo la responsabilità esclusiva sul Gestore, unico soggetto investito del potere-dovere di custodia, manutenzione e controllo fisico della "res" (segnalazione Avv. Alessandro Biamonte)
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Ambiente in genere.Inapplicabilità delle proroghe automatiche alle concessioni demaniali non "nuove".
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Cass. Sez. III n. 03657 del 29 gennaio 2026 (CC 20 nov 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Amoroso Ric. Di Concetto Nizia
Ambiente in genere.Inapplicabilità delle proroghe automatiche alle concessioni demaniali non "nuove".
Con riferimento al reato di occupazione abusiva di spazio demaniale (art. 1161 cod. nav.), la proroga legale dei termini di durata delle concessioni marittime prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. n. 194 del 2009 si riferisce esclusivamente alle concessioni "nuove" (sorte dopo la legge n. 88 del 2001) e non opera per i titoli proseguiti oltre la scadenza naturale solo in virtù di meccanismi di rinnovo automatico, incompatibili con la Direttiva 2006/123/CE. L'occupazione di tali aree, in assenza di un atto espresso di rinnovazione, deve ritenersi sine titulo, integrando il fumus del reato. Non sussiste violazione del divieto di immutatio libelli qualora il giudice del riesame confermi la misura sulla base di una diversa qualificazione giuridica dell'invalidità del titolo, restando immutato il fatto storico contestato. Il periculum in mora è insito nella natura permanente dell'illecito e nel rischio di protrazione dell'offesa al bene pubblico.
- Urbanistica. Vigilanza edilizia, affidamento e distinzione tra opere sanate e nuovi abusi
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