Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7534 del 25 settembre 2025
Rifiuti.Impianto per la gestione di rifiuti e AIA
La legge non richiede che, per domandare il rilascio dell'AIA, occorra avere la disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto: nessuna disposizione dell'art. 29-ter d.lgs. 152/2006 prevede, per la valida presentazione della domanda di AIA, la dimostrazione della titolarità dell'area; l'unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l'art. 5 d.lgs. 152/2006 definisce, alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che "elabora" il piano, programma o progetto. A riprova di ciò, si menzionano gli artt. 177, co. 2, e 208, co. 6, d.lgs. 152/2006, a mente dei quali la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e l'approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa dei beni di interesse, ai sensi del d.p.r. 327/2001. Se, dunque, l'approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l'attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell'area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l'approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell'esproprio. Ne consegue che il provvedimento di rilascio dell'AIA non può essere considerato illegittimo per il fatto che, al momento della domanda, la società istante non vantava un titolo che le assicurasse la titolarità dei terreni.
Cass. Sez. III n. 32526 del 10 ottobre 2025 (CC 11 giu 2025)
Pres. Andreazza Est. Liberati Ric. Polfra
Urbanistica.Lottizzazione e nozione di terzi estranei al reato ai fini della confisca
In tema di lottizzazione abusiva, non sono terzi estranei al reato, ai fini della confisca, né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, in quanto normalmente committente degli interventi realizzati e parte dei relativi atti negoziali e di ogni altra attività all'uopo posta in essere, né quella che è titolare apparente di beni, che rappresenta il mero schermo con cui il reo, effettivo proprietario, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7437 del 22 settembre 2025
Caccia e animali.Aree contigue alle aree naturali protette
Fermo restando il principio secondo il quale nelle aree contigue alle aree protette l’esercizio dell’arte venatoria deve avvenire nella forma della “caccia controllata”, riservata ai soli residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua (art. 32, comma 3, l. n. 394/1991), la regolamentazione dell’esercizio della caccia può avvenire anche in un secondo momento rispetto alla delimitazione delle aree contigue, atteso che a tal fine è necessario acquisire atti di intesa non solo con l’organismo di gestione dell’area protetta, ma anche con gli enti locali interessati (art. 32, comma 1, l. n. 394/1991).La possibilità delle Regioni di individuare delle aree contigue alle aree naturali protette e di estendere ad esse la tutela ambientale (anche sotto il profilo della tutela della fauna selvatica) è espressamente prevista dall’ordinamento giuridico.
Cass. Sez. III n. 29230 del 7 agosto 2025 (UP 10 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Colombara
Ecodelitti.Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e abusività della condotta
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai fini della valutazione dell’abusività della condotta, in disparte l’ipotesi di attività svolta senza autorizzazione, ossia «clandestina», cui va equiparata l’ipotesi di «illiceità» o «illegittimità» del provvedimento autorizzativo, va considerata «abusiva» anche la condotta contra legem, ossia che si svolga in violazione della normativa di rango primario o secondario, ovvero di attività contra jus, ossia svolta in violazione della normativa tecnica di settore (come nel caso delle c.d. «BAT» o best available techniques e delle loro relative Conclusioni), ovvero ancora quella che si svolga in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito ad una valutazione unitaria della condotta che consideri l’aspetto temporale (continuatività dell’inosservanza), quantitativo (parte di attività svolta abusivamente rispetto a quella oggetto di autorizzazione) e qualitativo (natura sostanziale delle violazioni riscontrate).
La riforma urbanistica regionale: l'impatto cogente del r.r. n. 3/2025. certezza dei termini e incentivi per il consumo di suolo zero
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. III n. 7450 del 22 settembre 2025
Urbanistica.Diritto di sopraelevazione e cessione di cubatura
La cessione di cubatura riguarda fondi contigui, anche se derivanti da frazionamento, e non unità abitative di un unico fabbricato condominiale. Con la cessione di cubatura il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo. Si tratta di un atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale che non richiede la forma scritta ad substantiam ex art 1350 c.c. ed è trascrivibile ai sensi dell’art. 2643 n. 2 bis c.c. Esso non è in alcun modo assimilabile all’assenso prestato dal singolo condomino, nei limiti della propria quota millesimale, all’utilizzo in sopraelevazione della cubatura residua del fabbricato che insiste su un unico fondo. L’individuazione di tanti subalterni nell’ambito della stessa particella catastale ove è localizzato l’edificio condominiale, infatti, corrisponde al numero delle unità abitative che compongono il condominio e non deriva dal frazionamento di un lotto unitario in tanti lotti autonomi. Per altro verso, la cubatura non utilizzata dal condominio non integra un diritto reale e non è ricompresa nell’elenco dei beni comuni di cui all’art. 1117 c.c., sicché non richiede, ai fini del suo utilizzo, il consenso di tutti i condomini né è funzionale alla realizzazione di un bene a servizio della collettività condominiale. Il diritto di sopraelevazione ex lege riconosciuto al proprietario dell’ultimo piano comprende necessariamente anche l’uso della cubatura residua del fabbricato da sopraelevare.
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