Cass.Sez. III n. 41074 del 11 novembre 2011 (Ud.7 lug. 2011)
Pres.Ferrua Est.Teresi Ric.Nassar
Alimenti. Cattivo stato di conservazione
Il cattivo stato di conservazione di un prodotto alimentare, la cui detenzione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 5, comma primo, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283, è configurabile anche nel caso di detenzione in condizioni igieniche precarie. (Fattispecie di detenzione di prodotti ittici confezionati e successivamente collocati in un frigo a pozzetto a contatto con altri alimenti).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FERRUA    Giuliana         - Presidente  - del 07/07/2011
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. TERESI    Alfredo     - rel. Consigliere - N. 1614
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - N. 03516/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Nassar Mahamed, nato in Alessandria d'Egitto il 26.10.1950;
 avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 5.11.2010 che  			l'ha condannato alla pena di Euro 206 d'ammenda per la  			contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b;
 Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
 Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott.  			Alfredo Teresi;
 Sentito il P.M. nella persona del PG, dr. FODARONI Maria Giuseppina,  			che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
 Sentito il difensore del ricorrente, avv. Gentili Marcello, che ha  			chiesto l'accoglimento del ricorso.
 OSSERVA
 Con sentenza in data 5.11.2010 il Tribunale di Milano condannava  			Nassar Mohamed alla pena di Euro 206 d'ammenda quale colpevole,  			essendo gestore di un ristorante/pizzeria, di avere detenuto per la  			somministrazione ai clienti prodotti ittici congelati in cattivo  			stato di conservazione, privi d'idoneo contenitore protettivo e a  			diretto contatto con ghiaccio spesso e con altri alimenti  			preconfezionati.
 Gli alimenti (pesce spada, coda di rospo e sogliole) erano detenuti  			in un congelatore a pozzetto privi d'involucro protettivo e  			dell'imballaggio originario a diretto contatto col ghiaccio e con  			confezioni di altri prodotti donde la cattiva conservazione delle  			derrate da ascrivere, quanto meno, a colpa dell'imputato che aveva  			ammesso di avere eliminato il contenitore originario senza apporne  			altri involucri alle porzioni di pesce da destinare alla cucina.  			Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di  			legge; mancanza e vizio di motivazione:
 - in relazione all'art. 45 cod. pen., all'art. 125 c.p.p., comma 3, e  			all'art. 111 Cost. per il mancato esame della deduzione difensiva sul  			caso fortuito desumibile dalle dichiarazioni dei due operanti secondo  			cui la confezione originale si era rotta accidentalmente, sicché  			alcun addebito, neppure di natura colposa, poteva profilarsi a carico  			del ristoratore;
 - sul diniego del richiesto beneficio della non menzione della  			condanna;
 - sulla ritenuta configurabilità del reato per l'insussistenza di  			un'offesa penalmente rilevante nella condotta contestatagli poiché  			non era stata accertata l'inosservanza di prescrizioni igienico-  			sanitarie intese a garantire la buona conservazione delle sostanze  			alimentari (il pesce era genuino e non contaminato da fattori  			patogeni).
 Chiedeva l'annullamento della sentenza.
 Il motivo sull'affermazione di responsabilità non è puntuale  			perché censura con rilievi palesemente erronei e in punto di fatto  			la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da  			vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori  			emersi a carico dell'imputato e confutate le obiezioni difensive.  			In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati  			all'alimentazione, la disposizione della L. n. 283 del 1962, art. 5,  			lett. b) (che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari in  			cattivo stato di conservazione) non si riferisce, a differenza delle  			ipotesi previste nelle successive lett. c) e d) alle sostanze  			alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e  			cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo  			igienico-sanitario per cui vi è il pericolo della loro  			contaminazione e alterazione.
 Pertanto, l'inosservanza delle precauzioni igienico-sanitarie intese  			a garantire la buona conservazione del prodotto è di per sè  			sufficiente a integrare la contravvenzione di cui alla L. n. 283 del  			1962, art. 5, lett. b), giacché, trattandosi di reato di pericolo  			presunto, non esige, per la sua configurabilità, un previo  			accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi  			di un danno per la salute del consumatore (Cassazione Sezione 3 n.  			5528, 23.03.1998, De Matteis, RV. 210747).
 Infatti, con le disposizioni relative al confezionamento dei prodotti  			alimentari si è voluto garantire, a tutela della salute pubblica, la  			loro assoluta igienicità anche mediante il divieto di produrre e  			porre in commercio, senza che sia necessario il perfezionamento di  			una compravendita, alimenti in cattivo stato di conservazione.  			Ne consegue che il reato si consuma con la semplice detenzione in  			luoghi destinati alla vendita al pubblico (e tale era l'esercizio  			commerciale dell'imputato in cui è stata eseguita l'ispezione dei CC  			del NAS) delle sostanze alimentari in condizioni igieniche precarie.  			A tali criteri si è attenuto il giudice di merito, il quale ha  			osservato che gli eterogenei prodotti ittici sequestrati (pesce  			spada, code di rospo, sogliole) originariamente racchiusi in  			confezioni di grosse dimensioni sono stati privati dagli involucri e  			ricollocati nel frigo a pozzetto a diretto contatto gli uni con gli  			altri, con altri alimenti confezionati e col ghiaccio e ciò non è  			avvenuto per caso fortuito, come infondatamente asserito in ricorso,  			ma per precisa scelta dell'imputato che ha ammesso, come sottolineato  			in sentenza, "di non essere solito utilizzare nuove confezioni per il  			pesce surgelato una volta aperta la confezione originaria, per paura  			di incorrere in ulteriori problemi vista la complessità della  			normativa sulle confezioni alimentari".
 Di conseguenza tale modalità di conservazione dei prodotti ittici  			integra il reato in esame.
 È fondato, invece, il motivo sull'omessa motivazione in ordine al  			beneficio della non menzione della condanna richiesto dalla difesa  			nelle conclusioni finali.
 Pertanto, richiamato, quanto all'affermazione di responsabilità, il  			principio della formazione progressiva del giudicato, la sentenza  			impugnata deve essere annullata con rinvio sul punto.  			P.Q.M.
 La Corte annulla la sentenza impugnata sul punto del beneficio della  			non menzione della condanna con rinvio al Tribunale di Milano per  			nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
 Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 luglio 2011.  			Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011
 
                    




