Cass. Sez. III n. 23796 del 19 giugno 2007 (Ud. 16 giu. 2007)
Pres. papa rel. Petti Ric. Carani
Aria. Articolo 674 c.p. e normale tollerabilità

La Corte affronta nuovamente il problema del superamento del limite della normale tollerabilità in caso di emissioni provenienti da attività autorizzate e ritiene, nel caso di specie, configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen., enunciando il principio secondo cui il fatto era imputabile a negligenza del titolare dell’insediamento (consistita nella mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici idonei ed eliminare o contenere le emissioni) e non alla natura dell’attività autorizzata svolta. Per la configurabilità del reato, pertanto, non rileva il dato del superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, se l’affermazione di responsabilità si fonda sull’apprezzamento di un profilo di negligenza del titolare dell’insediamento.

 



IN FATTO


Con sentenza del 6 aprile del 2006, il tribunale di Brindisi,in composizione monocratica, condannava Carani Roberto alla pena di € 100,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui all'articolo 674 c.p.p perché, quale legale rappresentante della cooperativa Oasi, ammassando letame direttamente sul terreno senza predisporre alcun sistema di contenimento delle acque meteoriche e delle acque derivanti dal percolamento della biomassa procurava odori atti a molestare le persone. Reato accertato il 12 ottobre del 2003.

Nella sentenza impugnata il fatto è ricostruito nella maniera seguente.


In data 12.10.2003, a seguito di segnalazione telefonica, l'agente scelto Valentino Francesco Claudio e l'agente Asciano Gianfranco - in servizio presso il. Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Brindisi - si recavano presso la Cooperativa di allevamento "Oasi", sita in Ostuni alla Contrada Bocca d'Oro, ed accertavano che su un terreno di circa 336 mq era stato depositato del letame. Appuravano che le deiezioni animali si trovavano sul posto da circa due mesi e che dalle stesse proveniva un cattivo odore.


Il 16.1.2004 il consulente del P.M. dott. Laricchiuta effettuava un sopralluogo sul terreno in questione e, pur escludendo la natura di "rifiuto" del materiale depositato, evidenziava il cattivo odore generato dall'ammasso di letame (deiezioni animali provenienti da allevamenti su lettiera...) e pollina (deiezioni solide di allevamenti avicoli), ritenuto conseguenza della assoluta mancanza di un sistema di contenimento delle acque meteoriche e delle acque derivanti dal percolamento della biomassa, nonché di procedure adeguate per la maturazione dell'ammendante.


I testi Semeraro e Barletta, proprietari di una casa sita in Contrada Colmoni, a circa 200 metri di distanza dalla cooperativa, riferivano in dibattimento che avvertivano un odore di letame così forte da rendere l'aria irrespirabile soprattutto la mattina ed in prima serata.


Il tribunale, dopo avere premesso che le esalazioni insalubri provenienti da un allevamento devono comprendersi nella generica dizione di emissione di gas e vapori e che la sussistenza del reato non era esclusa dalla circostanza che le esalazioni provenivano da un'attività autorizzata perché potevano essere eliminate con accorgimenti tecnici, osservava che la sussistenza della molestia si evinceva dalle testimonianze delle parti lese , le quali erano state confermate dall'accertamento compiuto dal consulente del pubblico ministero: questi aveva confermato che il letame e la pollina producono cattivo odore in assenza di un adeguato sistema di contenimento e di maturazione dell'ammendante; che tali risultanze probatorie non erano state smentite dalla circostanza che in occasione dei sopralluoghi non erano stati avvertiti odori particolarmente molesti, avuto riguardo alla natura episodica dei sopralluoghi ed alla diversa intensità degli odori in relazione alle variazioni metereologiche.

Ricorre per cassazione il difensore sulla base di due mezzi di annullamento


IN DIRITTO


Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dei criteri di valutazione della prova nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione: assume che dalla decisione non si desumeva in base a quali prove il prevenuto fosse stato ritenuto responsabile, avuto riguardo alla circostanza che gli agenti accorsi sul posto avevano solo avvertito " un po' di odore" ed al fatto che lo stesso consulente del pubblico ministero non aveva accertato la presenza di odori molesti ma solo la mancanza di alcune precauzioni che in ipotesi avrebbero potuto realizzare la violazione contestata.


Con il secondo motivo deduce la violazione della norma incriminatrice giacché non era stato provato il superamento del limite della normale tollerabilità per le emissioni.


Il ricorso va respinto perché infondato.


Il primo motivo è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova e di manifesta illogicità della motivazione in realtà si censura l'apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del tribunale la cui motivazione non presenta carenze logiche. Invero, il tribunale ha precisato che la prova si desumeva dalle deposizioni dei vicini di casa i quali avevano affermato che l'ammasso di letame causava odori così forti da rendere l'aria irrespirabile. Siffatte dichiarazioni sono state ritenute attendibili perché confermate dal consulente tecnico ,il quale ha precisato che il cattivo odore si sprigionava per la mancanza di un sistema di contenimento delle acque meteoriche e delle acque derivanti dal percolamento della biomassa nonché per la mancanza di procedure adeguate per la maturazione dell'ammendante. Siffatte emergenze non sono state contraddette dalle deposizioni dei verbalizzanti o dall'esito dei verbali di sopralluogo poiché i testimoni hanno precisato che l'intensità degli odori non era costante ma variava: era particolarmente forte soprattutto la mattina presto ed in prima serata. In questa materia il giudizio sull'intollerabilità delle emissioni stesse non richiede necessariamente l'espletamento di una perizia, ma può basarsi sulle dichiarazioni dei testi soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini. D'altra parte , in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, sebbene non possa essere equiparata al testimone estraneo, non richiede necessariamente riscontri estrinseci e può da sola essere assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad una indagine positiva sulla sua attendibilità accompagnata da un controllo sulla credibilità soggettiva di chi l'ha resa, accertamenti questi ultimi che nella fattispecie, come sopra precisato, sono stati espletati.


Il secondo motivo è infondato. Il problema del superamento del limite della normale tollerabilità si riferisce alle emissioni autorizzate e comunque a quelle che costituiscono una naturale conseguenza dell'attività autorizzata. Nella fattispecie i cattivi odori non erano una conseguenza inevitabile dell'attività di ammasso del letame ma, come accertato dal perito, dipendevano dalla modalità con cui il letame veniva ammassato e dalla mancata adozione delle cautele segnalate dal consulente. Il fatto era quindi imputabile a negligenza del prevenuto e non alla natura dell'attività svolta. La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è configurabile, indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, allorché l'attività produttiva di carattere industriale autorizzata provochi molestie alle persone, non per le sue caratteristiche, ma per la mancata attuazione di possibili accorgimenti tecnici idonei ad eliminare o contenere le emissioni moleste (Cass 38936 del 2005, 11984 del 1995;3919 del 1997:11205 del 1999 ).


Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali


P.Q.M

La Corte

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Rigetta


Il ricorso e condanna il ricorrente alle spese