Pres. papa rel. Petti Ric. Carani
Aria. Articolo 674 c.p. e normale tollerabilità
La Corte affronta nuovamente il problema del superamento del limite della normale tollerabilità in caso di emissioni provenienti da attività autorizzate e ritiene, nel caso di specie, configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen., enunciando il principio secondo cui il fatto era imputabile a negligenza del titolare dell’insediamento (consistita nella mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici idonei ed eliminare o contenere le emissioni) e non alla natura dell’attività autorizzata svolta. Per la configurabilità del reato, pertanto, non rileva il dato del superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, se l’affermazione di responsabilità si fonda sull’apprezzamento di un profilo di negligenza del titolare dell’insediamento.
IN FATTO
Con sentenza del 6 aprile del 2006, il tribunale di Brindisi,in
composizione monocratica, condannava Carani Roberto alla pena di
€ 100,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese
processuali, quale responsabile del reato di cui all'articolo 674 c.p.p
perché, quale legale rappresentante della cooperativa Oasi,
ammassando letame direttamente sul terreno senza predisporre alcun
sistema di contenimento delle acque meteoriche e delle acque derivanti
dal percolamento della biomassa procurava odori atti a molestare le
persone. Reato accertato il 12 ottobre del 2003.
Nella sentenza impugnata il fatto è ricostruito nella
maniera seguente.
In data 12.10.2003, a seguito di segnalazione telefonica, l'agente
scelto Valentino Francesco Claudio e l'agente Asciano Gianfranco - in
servizio presso il. Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di
Brindisi - si recavano presso la Cooperativa di allevamento "Oasi",
sita in Ostuni alla Contrada Bocca d'Oro, ed accertavano che su un
terreno di circa 336 mq era stato depositato del letame. Appuravano che
le deiezioni animali si trovavano sul posto da circa due mesi e che
dalle stesse proveniva un cattivo odore.
Il 16.1.2004 il consulente del P.M. dott. Laricchiuta effettuava un
sopralluogo sul terreno in questione e, pur escludendo la natura di
"rifiuto" del materiale depositato, evidenziava il cattivo odore
generato dall'ammasso di letame (deiezioni animali provenienti da
allevamenti su lettiera...) e pollina (deiezioni solide di allevamenti
avicoli), ritenuto conseguenza della assoluta mancanza di un sistema di
contenimento delle acque meteoriche e delle acque derivanti dal
percolamento della biomassa, nonché di procedure adeguate
per la maturazione dell'ammendante.
I testi Semeraro e Barletta, proprietari di una casa sita in Contrada
Colmoni, a circa 200 metri di distanza dalla cooperativa, riferivano in
dibattimento che avvertivano un odore di letame così forte
da rendere l'aria irrespirabile soprattutto la mattina ed in prima
serata.
Il tribunale, dopo avere premesso che le esalazioni insalubri
provenienti da un allevamento devono comprendersi nella generica
dizione di emissione di gas e vapori e che la sussistenza del reato non
era esclusa dalla circostanza che le esalazioni provenivano da
un'attività autorizzata perché potevano essere
eliminate con accorgimenti tecnici, osservava che la sussistenza della
molestia si evinceva dalle testimonianze delle parti lese , le quali
erano state confermate dall'accertamento compiuto dal consulente del
pubblico ministero: questi aveva confermato che il letame e la pollina
producono cattivo odore in assenza di un adeguato sistema di
contenimento e di maturazione dell'ammendante; che tali risultanze
probatorie non erano state smentite dalla circostanza che in occasione
dei sopralluoghi non erano stati avvertiti odori particolarmente
molesti, avuto riguardo alla natura episodica dei sopralluoghi ed alla
diversa intensità degli odori in relazione alle variazioni
metereologiche.
Ricorre per cassazione il difensore sulla base di due mezzi di
annullamento
IN DIRITTO
Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dei criteri di
valutazione della prova nonché illogicità e
contraddittorietà della motivazione: assume che dalla
decisione non si desumeva in base a quali prove il prevenuto fosse
stato ritenuto responsabile, avuto riguardo alla circostanza che gli
agenti accorsi sul posto avevano solo avvertito " un po' di odore" ed
al fatto che lo stesso consulente del pubblico ministero non aveva
accertato la presenza di odori molesti ma solo la mancanza di alcune
precauzioni che in ipotesi avrebbero potuto realizzare la violazione
contestata.
Con il secondo motivo deduce la violazione della norma incriminatrice
giacché non era stato provato il superamento del limite
della normale tollerabilità per le emissioni.
Il ricorso va respinto perché infondato.
Il primo motivo è inammissibile perché sotto
l'apparente deduzione della violazione dei criteri di valutazione della
prova e di manifesta illogicità della motivazione in
realtà si censura l'apprezzamento delle risultanze
probatorie da parte del tribunale la cui motivazione non presenta
carenze logiche. Invero, il tribunale ha precisato che la prova si
desumeva dalle deposizioni dei vicini di casa i quali avevano affermato
che l'ammasso di letame causava odori così forti da rendere
l'aria irrespirabile. Siffatte dichiarazioni sono state ritenute
attendibili perché confermate dal consulente tecnico ,il
quale ha precisato che il cattivo odore si sprigionava per la mancanza
di un sistema di contenimento delle acque meteoriche e delle acque
derivanti dal percolamento della biomassa nonché per la
mancanza di procedure adeguate per la maturazione dell'ammendante.
Siffatte emergenze non sono state contraddette dalle deposizioni dei
verbalizzanti o dall'esito dei verbali di sopralluogo poiché
i testimoni hanno precisato che l'intensità degli odori non
era costante ma variava: era particolarmente forte soprattutto la
mattina presto ed in prima serata. In questa materia il giudizio
sull'intollerabilità delle emissioni stesse non richiede
necessariamente l'espletamento di una perizia, ma può
basarsi sulle dichiarazioni dei testi soprattutto se si tratta di
persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini. D'altra parte ,
in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa
dal reato, sebbene non possa essere equiparata al testimone estraneo,
non richiede necessariamente riscontri estrinseci e può da
sola essere assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad una
indagine positiva sulla sua attendibilità accompagnata da un
controllo sulla credibilità soggettiva di chi l'ha resa,
accertamenti questi ultimi che nella fattispecie, come sopra precisato,
sono stati espletati.
Il secondo motivo è infondato. Il problema del superamento
del limite della normale tollerabilità si riferisce alle
emissioni autorizzate e comunque a quelle che costituiscono una
naturale conseguenza dell'attività autorizzata. Nella
fattispecie i cattivi odori non erano una conseguenza inevitabile
dell'attività di ammasso del letame ma, come accertato dal
perito, dipendevano dalla modalità con cui il letame veniva
ammassato e dalla mancata adozione delle cautele segnalate dal
consulente. Il fatto era quindi imputabile a negligenza del prevenuto e
non alla natura dell'attività svolta. La contravvenzione di
cui all'art. 674 cod. pen. è configurabile,
indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione
eventualmente stabiliti dalla legge, allorché
l'attività produttiva di carattere industriale autorizzata
provochi molestie alle persone, non per le sue caratteristiche, ma per
la mancata attuazione di possibili accorgimenti tecnici idonei ad
eliminare o contenere le emissioni moleste (Cass 38936 del 2005, 11984
del 1995;3919 del 1997:11205 del 1999 ).
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente alle spese