Cass. Sez. III, Sent n. 42213 del 22122006 (ud. 6/12/2006 )
Presidente: De Maio G. Estensore: Teresi A. Imputato: Parziale e altro.
(Dichiara inammissibile,Trib.Velletri sez.dist. Anzio, 23 giugno 2005)
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - Emissione di gas, vapori e fumi - Idoneità ad arrecare molestia alle persone - Pericolo per la salute pubblica.

Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) è configurabile quando tali emissioni siano conseguenza di un'attività non conforme alla normativa ed arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" dell'incriminazione. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto sussistente il reato a carico del titolare di una pizzeria che svolgeva la propria attività con modalità non conformi alla disciplina sull'abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido Presidente del 06/12/2006
Dott. ONORATO Pierluigi Consigliere SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo rel. Consigliere N. 1992
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo Consigliere N. 04247/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARZIALE Ernesto, nato in Anzio il 02.05.1975;
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri in Anzio in data 23.06.2005 con cui è stato condannato alla pena di Euro 206,00 d'ammenda per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., con la conferma delle statuizioni civili in favore delle costituite parti civili;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. OSSERVA
Con sentenza in data 23.06.2005 il Tribunale di Velletri in Anzio condannava Parziale Ernesto alla pena dell'ammenda per avere, quale titolare di una pizzeria, provocato emissioni di fumo maleodoranti offendendo e molestando alcuni occupanti il condominio sito in Anzio Via Aldobrandini n. 23, i quali si erano costituiti parte civile. Proponeva appello l'imputato chiedendo di essere assolto perché:
- egli gestiva la pizzeria previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative;
- "all'evento accidentale occorso" egli aveva rimediato tempestivamente;
- a seguito d'ulteriori reclami egli si era sempre adeguato alle prescrizioni dell'ASL;
- dalla data indicata in contestazione non si erano verificati altri inconvenienti, sicché erroneamente la sentenza aveva ritenuto la permanenza;
- le sole deposizioni dei testi, basate su soggettive percezioni, non provavano che i fumi che fuoriuscivano dalla cucina superassero la normale tollerabilità.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti venivano trasmessi a questa Corte ex art. 568 c.p.p., n. 5.
Il ricorso non è puntuale perché censura con erronee argomentazioni giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente da vizi logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutata ogni obiezione difensiva. La sentenza, infatti, ha correttamente ritenuto che l'imputato, nell'esercizio di una pizzeria, abbia provocato emissione di fumo e cattivi odori idonei a molestare molti degli occupanti di un edificio condominiale stante che il teste Monti, ispettore dell'ASL, ha constatato la presenza di sostanze fuligginose provenienti dalla canna fumaria della cucina del locale non soltanto sul lastrico solare degli appartamenti sovrastanti la pizzeria, ma anche all'interno dell'appartamento Palustri, nonché all'interno dell'appartamento Farinelli-Pollastrini nel quale la fuliggine era sparsa sulla pavimentazione e sulle suppellettili. Il getto molesto, protrattosi nel tempo ed oggetto di continue proteste degli abitanti del condominio, che avevano pure segnalato insopportabili odori di fritto e dispersione di grasso, ma sicuramente ricollegabile alla mancata dotazione del forno a legna di un regolare sistema d'abbattimento dei fiumi che l'imputato aveva vanamente tentato di regolarizzare dopo le contestazioni degli organi comunali.
Infatti, altro sopralluogo del 31/05/2004 aveva accertato la persistenza di odori tipici della frittura provenienti dell'attività del sottostante ristorante e costituitosi fonti di disturbo e disagio per i condomini.
E configurabile, quindi, il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) perché le emissioni provenivano dall'esercizio di una pizzeria non conforme alla normativa sull'abbattimento dei fiumi emessi dalla canna fumaria ed arrecavano concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice.
Il quadro probatorio non è per nulla intaccato dalle flebili dei ricorrente, il quale ha sostanzialmente dedotto di non essere stato in grado, nonostante vari tentativi di regolarizzazione l'impianto, d'impedire che il funzionamento della canna fumaria arrecasse intollerabili ai vicini.
La vagliata attendibilità dell'accusa e la logica spiegazione delle incongruità segnalatale dalla difesa hanno correttamente indotto il Giudice di merito all'affermazione di responsabilità alla stregua del solido tessuto probatorio ricostruito.
In conclusione, non hanno rilevanza in questa sede valutazioni sulla rilevanza della prova diverse da quell'adottata dai Giudici d'appello, non potendo il controllo di legittimità investire l'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, riservata al giudizio di merito, ne' la loro rispondenza alle effettive acquisizioni processuali.
La manifesta infondatezza del ricorso, che prelude l'applicazione di sopravvenute cause di estinzione del reato (Cass. S.U. n. 32/2000, De Luca), comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 6 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2006