Sez. 3, Sentenza n. 562 del 17/11/2005 Ud. (dep. 11/01/2006 ) Rv. 233010
Presidente: Lupo E. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Cesaro. P.M. Ciampoli L. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib.S.M. Capua V. s.d. Aversa, 26 Aprile 2005)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Reato di cui all'art. 25, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 - Reato a condotta mista - Permanenza - Momento di cessazione - Individuazione.

Il reato di cui all'art. 25, comma primo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, prosecuzione nell'esercizio di impianto preesistente senza presentazione della domanda di autorizzazione, è reato a condotta mista, implicando la condotta commissiva dell'esercizio dell'attività produttiva e quella omissiva della mancata presentazione della domanda, con la conseguenza che la permanenza perdura sino a quando il soggetto non desista dall'attività o presenti la domanda di autorizzazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 02088
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 027847/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CESARO FRANCESCO, N. IL 05/09/1952;
avverso SENTENZA del 26/04/2005 TRIB. SEZ. DIST. di AVERSA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per: inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 26 aprile 2005, il Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto Cesaro Francesco responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25 (perché, quale titolare di una attività di autocarrozzeria, era sprovvisto della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, con censure non manifestamente infondate, che il Collegio non ritiene esaminare dal momento che il reato è estinto per prescrizione. La contravvenzione prevista dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 1 ha natura mista perché implica una condotta commissiva, esercizio di una attività produttiva, ed una condotta omissiva rappresentata dalla mancata presentazione della domanda di autorizzazione. Pertanto, la permanenza del reato dura fino a quando il soggetto, volontariamente o coattivamente, non desista dalla attività oppure, se tale evento non si realizza, fino a quando compia l'azione doverosa, cioè, presenti la domanda di autorizzazione (Cass. Sezione 3 sentenza 44249/2004). La circostanza che la permanenza cessi con l'ottemperanza dell'obbligo previsto dalla legge emerge dal chiaro testo normativo che punisce colui che, esercitando un impianto esistente, non presenta nel termine prescritto la "domanda di autorizzazione"; la conclusione è in sintonia con il bene tutelato dalla norma che consiste nello interesse della Pubblica Amministrazione ad esercitare un monitoraggio ecologico ed un preventivo controllo contro i possibili inquinamenti. Ora, poiché dagli atti processuali emerge che la domanda di autorizzazione è stata inoltrata in data 30 marzo 2001, si deve rilevare che si è maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p. (anni quattro e mezzo tenuto conto dell'interruzione). Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la sentenza in esame perché il reato è estinto per prescrizione dando atto che manca la evidente prova favorevole all'imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006