MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 15 settembre 2004
Recepimento della direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
Gazzetta Ufficiale N. 87 del 15 Aprile 2005
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del
nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro
dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
a decretare di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, ora con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e
con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e
funzionali, nonche' in materia di emissioni inquinanti, delle
macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto
comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva
97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e
particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
1° giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27
giugno 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva 97/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del
3 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/63/CE della
Commissione che adegua al pregresso tecnico la direttiva 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 35 dell'11 febbraio 2003, che modifica la
direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi
e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
Sentito il Ministro della salute;
Adotta
il seguente decreto:
Recepimento della direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 dicembre 2002 che modifica la direttiva 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati
all'installazione su macchine mobili non stradali.
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
20 dicembre 1999, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, e' modificato
come segue:
a) all'art. 2:
1) l'ottavo trattino e' sostituito dal seguente:
« - immissione sul mercato, l'azione di rendere un motore
disponibile per la prima volta sul mercato, a titolo oneroso o
gratuito allo scopo di distribuirlo e/o usarlo nella Comunita»;
2) sono aggiunti i seguenti trattini:
« - motore di sostituzione, un motore di nuova costruzione
destinato a sostituire il motore di una macchina, che viene fornito
unicamente a tale scopo;
- motore portatile, un motore che soddisfa almeno una delle
seguenti condizioni:
a. deve essere installato su un'apparecchiatura condotta da
un operatore per tutta la durata della o delle funzioni cui e'
adibita;
b. deve essere installato su un'apparecchiatura che, per
svolgere la o le funzioni cui e' adibita, deve operare in diverse
posizioni, ad esempio capovolta o di lato;
c. deve essere installato su un'apparecchiatura nella quale
la somma del peso a secco, motore piu' apparecchiatura, non supera i
20 kg ed alla quale si applica almeno una delle seguenti
caratteristiche:
1. l'operatore deve sostenere o trasportare
l'apparecchiatura per tutta la durata della o delle funzioni
previste;
2. l'operatore deve sostenere o dirigere l'apparecchiatura
per tutta la durata della o delle funzioni previste;
3. il motore deve essere utilizzato in un generatore o in
una pompa;
- motore non portatile, un motore che non rientra nella
definizione di motore portatile;
- motore portatile ad uso professionale operante in diverse
posizioni, un motore portatile che soddisfa le condizioni di cui ai
punti 1) e 2) della definizione di motore portatile; e per il quale
il costruttore di motori ha comprovato all'autorita' competente che
al motore e' applicabile un periodo di durabilita' delle emissioni di
categoria 3 conformemente al punto 2.1 dell'appendice 4 dell'allegato
IV al presente decreto;
- periodo di durabilita' delle emissioni, il numero delle ore
indicato nell'appendice 4 dell'allegato IV al presente decreto, per
determinare i fattori di deterioramento;
- famiglia di motori ad accensione comandata in piccole serie,
una famiglia di motori ad accensione comandata con una produzione
totale annua inferiore a 5.000 unita';
- costruttore di motori ad accensione comandata in piccole
serie, un costruttore la cui produzione totale annua di motori e'
inferiore a 25.000 unita'.»;
b) all'art. 4:
1) il comma 2. e' modificato come segue:
1.1) nel primo periodo, l'espressione «allegato VI» e'
sostituita con l'espressione «allegato VII»;
1.2) nel secondo periodo, l'espressione «allegato VII» e'
sostituita con l'espressione «allegato VIII»;
2) il comma 4. e' modificato come segue:
2.1) nella lettera a), l'espressione «allegato VIII» e'
sostituita con l'espressione «allegato IX»;
2.2) nella lettera b), l'espressione «allegato IX» e'
sostituita con l'espressione «allegato X»;
3) il comma 5. e' modificato come segue:
3.1) l'espressione «allegato X» e' sostituita con
l'espressione «allegato XI»;
c) all'art. 7, il comma 1. e' sostituito dal seguente:
«1. Le omologazioni e, se del caso, i relativi marchi di
omologazione elencati nell'allegato XII al presente decreto sono
considerate conformi al decreto stesso.»;
d) l'art. 9 e' modificato come segue:
1) nel comma 1. l'espressione «per un tipo di motore o una
famiglia di motori» e' sostituita con l'espressione «per un tipo di
motore o una famiglia di motori ad accensione per compressione» e
l'espressione «allegato VI» e' sostituita dall'espressione «allegato
VII»;
2) nel comma 2. l'espressione «allegato VI» e' sostituita
dall'espressione «allegato VII» e l'espressione «punto 4.2.1
dell'allegato I» e' sostituita dall'espressione «punto 4.1.2.1
dell'allegato I»;
3) nel comma 3. l'espressione «allegato VI» e' sostituita
dall'espressione «allegato VII» e l'espressione «punto 4.2.3
dell'allegato I» e' sostituita dall'espressione «4.1.2.3
dell'allegato I»;
4) nel primo periodo del comma 4. l'espressione «immissione sul
mercato di motori nuovi» e' sostituita dall'espressione «immissione
sul mercato di motori»;
e) dopo l'art. 9, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 9-bis - 1. Ai fini del seguente decreto, i motori ad
accensione comandata vengono suddivisi nelle seguenti classi:
a. classe principale S: piccoli motori con potenza netta < o =
19 kW;
b. la classe principale S si suddivide a sua volta in due
categorie:
1) H: motori per macchine portatili;
2) N: motori per macchine non portatili.
=====================================================================
classe/categoria cilindrata (cm3)
---------------------------------------------------------------------
Motori portatili
Classe SH:1 < 20
---------------------------------------------------------------------
Classe SH:2 > o = 20
< 50
---------------------------------------------------------------------
Classe SH:3 > o = 50
---------------------------------------------------------------------
Motori non portatili
Classe SN:1 < 66
---------------------------------------------------------------------
Classe SN:2 > o = 66
< 100
---------------------------------------------------------------------
Classe SN:3 > o = 100
< 225
---------------------------------------------------------------------
Classe SN:4 > o = 225
---------------------------------------------------------------------
2. A decorrere dall'11 agosto 2004, non puo' essere negata
l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ad
accensione comandata, o il rilascio del documento di cui all'allegato
VII del presente decreto ne possono essere imposti, per
l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che
inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia
montato un motore, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dal
presente decreto in materia di emissioni di inquinanti gassosi.
3. Fase I di omologazione. Sara' negato il rilascio
dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ed
il rilascio dei documenti di cui all'allegato VII del presente
decreto e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali
su cui sia montato un motore dopo l'11 agosto 2004, se il motore non
soddisfa i requisiti stabili nel presente decreto e se le emissioni
di inquinanti gassosi prodotte dal motore in questione non sono
conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto
4.2.2.1 dell'allegato I del presente decreto.
4. Fase II di omologazione. Sara' negato il rilascio
dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ed
il rilascio dei documenti di cui all'allegato VII del presente
decreto e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non
stradali su cui sia montato un motore:
successivamente al 1° agosto 2004 per le classi di motori SN:1 ed
SN:2;
successivamente al 1° agosto 2006 per la classe di motori SN:4;
successivamente al 1° agosto 2007 per le classi di motori SH:1,
SH:2 ed SN:3;
successivamente al 1° agosto 2008 per la classe di motori SH:3,
se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto
e se le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dal motore in
questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella
di cui al punto 4.2.2.2 dell'allegato I del presente decreto.
5. Dopo sei mesi a decorrere dalle date applicabili alle rispettive
categorie di motori di cui ai commi 3. e 4. del presente decreto, ad
eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in
Paesi terzi, sara' consentita l'immissione sul mercato di motori,
gia' montati o meno su macchine, soltanto se essi soddisfano i
requisiti del presente decreto.
6. Per i tipi di motori o le famiglie di motori che soddisfano i
valori limite indicati nella tabella di cui al punto 4.2.2.2
dell'allegato I del presente decreto prima delle date stabilite nel
comma 4., e' consentita un'etichettatura ed una marcatura speciali
per indicare che l'attrezzatura in questione soddisfa i valori limite
prima delle date stabilite.
7. Le seguenti macchine sono esentate dal rispetto delle date di
attuazione per i valori limite di emissione della fase II per un
periodo di tre anni dall'entrata in vigore di tali valori limite di
emissione. Per questi tre anni continuano ad essere applicabili i
valori limite di emissione della fase I:
motosega portatile: un apparecchio portatile destinato al taglio
del legno con sega a catena, da tenersi con due mani ed avente una
cilindrata superiore ai 45 cm3, in conformita' della norma EN ISO
11681-1;
apparecchio con impugnatura superiore, ossia trapani portatili e
motoseghe a catena per gli alberi: un apparecchio portatile con un
manico sull'estremita' superiore, destinato a praticare fori o a
tagliare legno con una sega a catena, in conformita' della norma ISO
11681-2;
decespugliatore portatile con motore a combustione interna: un
apparecchio portatile dotato di una lama rotante in metallo o
plastica destinato a tagliare erbe infestanti, cespugli, arbusti e
vegetazione simile. Deve essere progettato in conformita' della norma
EN ISO 11806 in modo da operare in varie posizioni, come
orizzontalmente o dall'alto verso il basso, e deve avere una
cilindrata superiore a 40 cm3;
tagliasiepi portatile: un apparecchio portatile destinato al
taglio di siepi e cespugli mediante una o piu' lame dotate di moto
alternativo, in conformita' della norma EN 774;
tagliatrice portatile con motore a combustione interna: un
apparecchio portatile destinato a tagliare materiali duri come
pietre, asfalto, cemento o acciaio, mediante una lama rotante in
metallo con una cilindrata superiore a 50 cm3, in conformita' della
norma EN 1454, e
motori non portatili della classe SN:3, ad asse orizzontale:
unicamente quei motori della classe SN:3 non portatili con asse
orizzontale che producono un'energia pari o inferiore a 2,5 kW,
utilizzati essenzialmente per determinati fini industriali,
comprendenti motozappe, tagliatrici a cilindri, aeratori per prati e
generatori.
8. Per ciascuna categoria, sono posposte di due anni le date di cui
ai commi 3, 4 e 5 per i motori prodotti entro la data che precede le
date indicate nei commi medesimi.»;
f) all'art. 10:
1) il comma 1. e' sostituito dal seguente:
«1. I requisiti di cui all'art. 8. commi 1 e 2, all'art. 9,
comma 4, ed all'art. 9-bis, comma 5, non si applicano:
ai motori ad uso delle forze armate, ed
ai motori esentati in base ai commi 1-bis e 2.;
2) dopo il comma 1. e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Il motore di sostituzione deve rispettare i valori
limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente
al momento dell'immissione sul mercato. La dicitura "MOTORE DI
SOSTITUZIONE" e' riportata su un'etichetta applicata al motore, o e'
inserita nel manuale del proprietario.»;
3) dopo il comma 2. sono aggiunti i seguenti commi:
«3. Le date di cui all'art. 9-bis., commi 4 e 5, sono
posticipate di tre anni per i costruttori di motori in piccole serie.
4. Le disposizioni di cui all'art. 9-bis., commi 4 e 5, sono
sostituite dalle disposizioni corrispondenti della fase I per le
famiglie di motori in piccole serie sino ad un massimo di 25000
unita', a condizione che le varie famiglie di motori in questione
abbiano tutte una cilindrata diversa.»;
g) prima degli allegati e' aggiunto il seguente elenco degli
allegati:
«Elenco degli allegati:
Allegato I: ambito di applicazione, definizioni, simboli,
abbreviazioni, marcatura del motore, specifiche e prove, conformita'
della produzione, parametri per la definizione della famiglia di
motori, scelta del motore capostipite;
Allegato II: scheda informativa:
Appendice 1: caratteristiche fondamentali del motore
(capostipite);
Appendice 2: caratteristiche fondamentali della famiglia di
motori;
Appendice 3: caratteristiche fondamentali dei tipi di motori
appartenenti ad una famiglia;
Allegato III: procedimento di prova per motori ad accensione per
compressione:
Appendice 1: procedure di misurazione e campionamento;
Appendice 2: taratura degli strumenti di analisi;
Appendice 3: valutazione dei dati e calcoli;
Allegato IV: procedimento di prova - motore ad accensione
comandata:
Appendice 1: procedure di misurazione e campionamento;
Appendice 2: taratura degli strumenti di analisi;
Appendice 3: valutazione dei dati e calcoli;
Appendice 4: fattori di deterioramento;
Allegato V: caratteristiche tecniche del carburante di
riferimento prescritto per le prove di omologazione e per la verifica
della conformita' della produzione. Carburante di riferimento per
macchine mobili non stradali - motori ad accensione per compressione;
Allegato VI: sistema analitico e di campionamento;
Allegato VII: scheda di omologazione:
Appendice 1: risultati delle prove per i motori ad accensione
per compressione;
Appendice 2: risultati delle prove per i motori ad accensione
comandata;
Appendice 3: apparecchiature e dispositivi ausiliari da
installare per la prova per determinare la potenza del motore;
Allegato VIII: sistema di numerazione della scheda di
omologazione;
Allegato IX: elenco delle omologazioni rilasciate per un tipo di
motore/famiglia di motori;
Allegato X: elenco dei motori prodotti;
Allegato XI: scheda relativa ai motori omologati;
Allegato XII: riconoscimento di omologazioni alternative»;
h) gli allegati sono modificati ed integrati conformemente
all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2004
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 273
Allegato
omissis