Cass. Sez. III n. 10110 del 11 marzo 2016 (Ud 21 gen 2016)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Navarra ed altro
Beni ambientali.Accertamento di compatibilità paesaggistica e rimessione in pristino

L'accertamento di compatibilità di cui all'art. 181, comma 1-ter, d.lgs. n. 42 del 2004, può avere ad oggetto le sole opere già in origine assentibili perché compatibili con il paesaggio, sì che lo stesso non può essere condizionato all'esecuzione di determinati interventi. Ne deriva, quale ulteriore conseguenza, che l'opera, così com'é, è ritenuta concretamente idonea a compromettere i valori protetti anche dall'autorità preposta alla tutela del vincolo sull'area in cui sorge. Sotto altro profilo, il sequestro del manufatto abusivo non è ostativo alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto è sempre possibile effettuare, ai sensi dell'art. 85, disp. att. cod. proc. pen., interventi ripristinatori sul bene sequestrato. E' perciò priva di fondamento l'eccezione che il sequestro del manufatto aveva impedito la rimessione in pristino dello stato dei luoghi prima che fosse disposto dall'autorità amministrativa e comunque prima della condanna.

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri Vincenzo Navarra e Vincenza Tedesco ricorrono per l'annullamento della sentenza del 04/03/2015 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna alla pena di due mesi e venti giorni di arresto loro inflitta dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 17/03/2014 per il reato continuato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo F), 64 e 71, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo B), 65 e 72 (capo C), 93 e 95 (capo D), 94 e 95 (capo E), d.P.R. 380 del 2001, per aver realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in difformità dall'autorizzazione rilasciata, opere in conglomerato cementizio armato senza la predisposizione di un progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato, senza averne fatto denunzia alle autorità competenti, senza la prescritta autorizzazione del Genio civile e senza il preventivo avviso. Fatto contestato come accertato il 1° settembre 2011

1.1.Con unico, articolato motivo, comune a entrambi i ricorsi, eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla negata efficacia estintiva del reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 del certificato di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza il 26/11/2012, subordinato alla demolizione di alcune opere. Il rilascio di tale certificato, ancorché subordinato alla demolizione di alcune parti dell'opera realizzata, ne sancisce - deducono - sia la conformità agli strumenti urbanistici che la mancanza di un reale pregiudizio degli interessi sottesi l'apposizione del vincolo e, dunque, l'inidoneità della condotta a porre in pericolo il bene protetto. Peraltro, proseguono, si è trattato di abusi di minima entità, consistiti in minime modifiche di una costruzione risalente nel tempo. Per quanto attiene gli altri reati, la Corte d'appello - osservano - non avrebbe potuto ordinare la demolizione delle opere senza incorrere nella violazione dell'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 alla luce del parere favorevole alla loro realizzazione rilasciato dal Genio civile. Infine, concludono, è illogico pretendere la demolizione spontanea delle opere abusive resa impossibile prima del loro dissequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono inammissibili perché totalmente infondati.

3.Gli imputati non contestano dì aver, in zona sismica e vincolata, realizzato su un preesistente fabbricato le seguenti opere: a) sul lato est, in aderenza al fabbricato stesso e su una piattaforma di circa 100 metri rialzata di cm. 0,60 dal piano di campagna, una tettoia estesa mq. 58, alta al colmo mt. 3,30 e mt. 2,70 alla gronda, costituita da pilastri e travi in legno, il cui lato sud era stato tamponato interamente, mentre i lati est e nord erano stati delimitati da un muretto alto un metro; b) sul lato nord, il tamponamento di una tettoia preesistente dalla quale son stati ricavati due vani rifiniti e ammobiliati; c) la demolizione, sul lato est, di una scala di accesso al lastrico solare e l'annessione 2 al fabbricato di un deposito ricavandone due locali destinati a servizi, rifiniti e arredati.

3.1.Deducono, come primo argomento, l'efficacia sanante dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, sia pure successivamente al reato, in occasione e in previsione del permesso di costruire in sanatoria, condizionata alla demolizione delle opere in essa meglio indicate.

3.2.La deduzione è totalmente priva di fondamento sul decisivo rilievo che l'accertamento di compatibilità urbanistica di cui all'art. 181, comma 1-ter, d.lgs. n. 42 del 2004, può avere ad oggetto le sole opere già in origine assentibili perché compatibili con il paesaggio, sì che lo stesso non può essere condizionato all'esecuzione di determinati interventi (Sez. 3, n. 19081 del 24/03/2009, Bucciarelli, Rv. 243724). Ne deriva, quale ulteriore conseguenza, che l'opera, così com'é, è ritenuta concretamente idonea a compromettere i valori protetti anche dall'autorità preposta alla tutela del vincolo sull'area in cui sorge.

3.3.Sotto altro profilo, il sequestro del manufatto abusivo non è ostativo alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto è sempre possibile effettuare, ai sensi dell'art. 85, disp. att. cod. proc. pen., interventi ripristinatori sul bene sequestrato (cfr. sul punto, Sez. 3, n. 17188 del 24/03/2010, Marinelli, Rv. 247152; cfr. altresì Sez. 3, n. 9186 del 14/01/2009, Mancini, Rv. 243098). E' perciò priva di fondamento l'eccezione che il sequestro del manufatto aveva impedito la rimessione in pristino dello stato dei luoghi prima che fosse disposto dall'autorità amministrativa e comunque prima della condanna.

3.4.E' inoltre noto il principio secondo il quale il rilascio in sanatoria dell'autorizzazione dell'Ufficio del Genio civile non costituisce causa estintiva dei reati previsti dalla normativa antisismica (Sez. 3, n. 5861 del 15/03/1994, Ilardo, Rv. 197827), così come è altrettanto noto che il permesso di costruire in sanatoria non estingue i reati urbanistici diversi da quelli specificamente indicati dall'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001.

3.5.Correttamente, infine, i giudici di merito hanno ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere abusive, trattandosi di conseguenza che l'art. 181, u.c., d.lgs. n. 42 del 2004 indica come necessaria in caso di condanna per il reato ivi previsto.

3.6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/01/2016