TAR Sicilia Sez. I ord. 1373 del 2 dicembre 2008
Caccia. Calendario venatorio

Ordinanza sospensiva in materia di caccia
N. 01373/2008 REG.ORD.SOSP.
N. 02... REG.RIC.
N. 01373/2008 REG.ORD.SOSP
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2424 del 2008, proposto da:
Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Anti Vivisezione Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), rappresentati e difesi dall\'avv. Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Corrado V. Giuliano in Palermo, via M. D\'Azeglio N. 27/C;
contro
Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T., Regione Sicilia Assessorato Agricolutura e Foreste, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;
nei confronti di
Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze\', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso Maurizio Lino in Palermo, via Liberta\' N.171;
e con l\'intervento di
ad opponendum:
Associazione Siciliana Caccia e Natura, Associazione Nazionale Libera Caccia, rappresentati e difesi dall\'avv. Angelo Russo, con domicilio eletto presso Maria Carla Grimaldi in Palermo, via Notarbartolo N.38; Arcicaccia Federazione Siciliana, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale per la Sicilia, Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Mistretta, Alessandra Gazze\', Maurizio Lino, con domicilio eletto presso Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta\' 171;
per l\'annullamento
previa sospensione dell\'efficacia,
1) del D.A. 17 ottobre 2008 dell\'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (pubblicato in G.U.R.S. n. 49 del 24 ottobre 2008), avente ad oggetto "Correzioni e parziali modifiche al decreto 25 settembre 2008, concernente calendario venatorìo per il periodo 27 settembre 2008 -31 gennaio 2009";
2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 (di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n: 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006), siccome emanato in assenza delle obbligatorie e preventive Valutazione di Incidenza (VI.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
3) del D.A. 25 settembre 2008 dell\'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatorìo per il periodo 27 settembre 2008 - 31 gennaio 2009", pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 3 ottobre 2008, nelle parti in cui:
a) autorizza la caccia alla Lepre italica (Lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del preiievo come testualmente previsto dal parere dell\'INFS;
b) autorizza la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2008 contenuta nel parere dell\'INFS;
e) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 27 settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia previsti dall\'ari. 18, comma 5, della L. n. 157/1992;
d) non contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell\'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S,, come testualmente previsto dall\'art 21 della L. reg. sic. n. 33/1997 e s.m.i;
e) non ha preventivamente sottoposto il Calendario Venatorio alla Valutazione di Incidenza (V.I.), nonché alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prescritte per legge.
4) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai
provvedimenti sopra indicati..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell\'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Federazione Siciliana della Caccia;
Visto l’atto di costituzione delle ulteriori parti di cui in epigrafe;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/12/2008 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 24 ottobre 2007, n. 1778), in applicazione dei principi generali in ordine al rapporto tra il provvedimento finale ed il contenuto del parere obbligatorio ma non vincolante, all’Amministrazione è imposto l\'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e quindi di esprimere le valutazioni che l\'hanno portata a disattendere il parere dell’organismo consultivo rappresentato dall’INFS;
Ritenuto altresì che in relazione agli atti oggetto di gravame, ad una sommaria delibazione, propria della attuale fase cautelare, sussiste il dedotto danno grave ed irreparabile in relazione al D.A. 17/10/2008 di modifica del precedente D.A.25/10/2008, unitamente a quest’ultimo nella parte in cui:
i) autorizza la caccia della Lepre italica (Lespus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna anche minimale forma di pianificazione e selettività del prelievo come previsto nel parere dell’INFS (lett.”a” del provvedimento impugnato sub.3 del ricorso in epigrafe);
ii) autorizza la caccia della beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi consecutivi dal 1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009 in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31/12/2008 contenuta nel parere INFS (lett.”b” del provvedimento impugnato sub.3);
iii) non contiene il divieto di caccia nelle aree e sui valichi montani interessati dalla principali rotte di migrazione dell’aviofana, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come previsto dall’art.21 L.R.33/97 (lett.”d” del provvedimento impugnato sub.3);
Considerato altresì non sussistono allo stato i presupposti che possono giustificare la proposizione di questioni di costituzionalità già in fase cautelare, impregiudicata ogni valutazione propria del giudizio di merito;
RITENUTO che, per quanto in premessa rappresentato, sussistono i presupposti per concedere, nei limiti di cui in premessa, la sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall\'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 02/12/2008 con l\'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giallombardo, Presidente
Agnese Anna Barone, Referendario
Roberto Valenti, Referendario, Estensore


L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2008
IL SEGRETARIO