TAR Lazio (RM) Sez Iter Ord. 4908 del 12 novembre 2010
Caccia e animali. Calendario venatorio

Sul calendario venatorio del Lazio.

 

 

Ordinanza n. 4908/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8208 del 2010, proposto da:

 

Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Onlus (WWF Italia Onlus); Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale; Lega per L'Abolizione della Caccia L.a.c Onlus; Ente Nazionale Protezione Animali Enpa Onlus; Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Birdlife Italia Onlus: sodalizi tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

 

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'Rosa Maria Privitera, e con la stessa domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Presidente della giunta Reginale in data 09.08.2010 numero T0379, avente ad oggetto: "Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatorio 2010-2011 nel Lazio" allegato come parte integrante e sostanziale al decreto e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato, ad una prima e sommaria delibazione del ricorso in epigrafe propria della presente fase cautelare, che, come il Giudice delle Leggi ha più volte sottolineato:

- oggetto della caccia è la fauna selvatica, bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma « adeguato e non riducibile », restando salva la potestà della Regione di prescrivere, purché nell'esercizio di proprie autonome competenze legislative, livelli di tutela più elevati (sent. n.193 del 2010);

- «la disciplina statale che delimita il periodo venatorio [...] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome» e che «le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili» hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998); mentre secondo la giurisprudenza costante della Corte le disposizioni relative alla tutela della fauna selvatica contenute nella cennata legge statale hanno carattere di norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 4 del 2000, n. 210 del 2001);

- Il fondamento di tale competenza esclusiva statale si rinviene nell'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni - ordinarie e speciali - a non diminuire l'intensità della tutela. Quest'ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata (sent. n. 237 del 2008);

Considerato che le date di chiusura della stagione venatoria risultano, nell’atto impugnato, fissate nell’ambito dei termini disciplinati dall’art.18 della legge n.157 del 1992;

Considerato, pertanto, alla luce di tali parametri direttivi nonché in considerazione del dato normativo di cui all’art.1 della legge n.157 del 1992 (il quale considera la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato), che deve riscontrarsi l’assenza in atto di una normativa statale che permetta di dare concreta attuazione alla norma del comma 1 bis dell’art.18 della legge n.157 del 1992;

Considerato, con riguardo agli specifici contenuti della doglianza prospettata nell’ultimo mezzo di gravame, che

- le ZPS sono quei territori (facenti parte della Rete ecologica europea denominata "Natura 2000”) funzionali alla conservazione di alcune specie dell’avifauna stanziali o migratorie che nidificano ovvero che, durante la migrazione, sostano per approvvigionarsi in tali territori e che la Comunità europea ha inteso tutelare attraverso la c.d. direttiva “uccelli” 79/409 CEE (oggi sostituita dalla dir. 2009/147/Ue) prevedendo, all’art.4, l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli.

- Le misure di protezione sono date dalla valutazione di incidenza cui rimane soggetto qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significativa sulla Zona (art.7 della Direttiva Habitat del 1992 che ha esteso le misure di protezione previste per i Sic anche alle ZPS);

- La direttiva habitat ha trovato attuazione nell’Ordinamento interno col d.P.R. n.357 del 1997 il cui art.5 assoggetta a valutazione di incidenza il piano faunistico venatorio e non anche il calendario venatorio: piano, peraltro, già approvato dalla Regione LAZIO nel 1998 ( e dunque dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n.357 del 1997) e non oggetto di specifica impugnativa; e tanto fermo restando che il Calendario contiene, con riguardo all’attività venatoria consentita nelle Z.P.S. specifiche e più stringenti disposizioni;

Considerato quanto ai pareri resi dall’Ispra che l’art.7 comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica tale istituto come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere;

Considerato, con riguardo alle date di apertura e chiusura della caccia previste in calendario in dissonanza con le indicazioni dell’Ispra, che tale dissonanza non rileva, nella presente sede cautelare, con riguardo alle date di apertura del periodo di caccia (essendo ormai superata anche quella, posticipata rispetto al Calendario, suggerita dall’Ispra) ; mentre acquista rilevanza con riguardo alle date di chiusura che nel Calendario risultano posticipate rispetto a quelle proposte dall’Istituto predetto;

Considerato che, sebbene nell’atto impugnato siano menzionati i pareri Ispra (al pari degli altri numerosi documenti che si assumono valutati istruttoriamente ai fini della redazione del Calendario), deve rilevarsi l’assenza di ogni utile supporto motivazionale volto a dare contezza, sotto il profilo indicato nel precedente periodo, della non praticabilità e/o superabilità del parere Ispra (supporto che, invero e senza entrare nel merito della relativa fondatezza o meno, trova svolgimento nella sola memoria difensiva della resistente amministrazione regionale); al che accede la fondatezza, in parte qua, della doglianza in trattazione: fondatezza che impone il riesame del Calendario venatorio impugnato nella parte in cui dispone date di chiusura dell’attività venatoria posticipate rispetto a quelle proposte dall’Ispra senza darne adeguato supporto motivazionale (significando, si aggiunge ovviamente per ragioni di completezza, che in caso di inottemperanza dell’amministrazione regionale, l’attività venatoria dovrà ritenersi non consentita nei periodi compresi tra le date di chiusura proposte dall’Ispra e quelle, posticipate, previste nel Calendario) ;

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare in epigrafe al fine del riesame dell’atto impugnato.

Compensa tra le parti, alla luce della peculiarità dell’istanza cautelare in trattazione, le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2010