Consiglio di Stato Sez. II n. 3170 del 19 aprile 2021
Danno ambientale.Tutela ambientale e legittimazione ad agire

Il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all’ambiente, quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura più circoscritta o diversi; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica è possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l’ambiente.


Pubblicato il 19/04/2021

N. 03170/2021REG.PROV.COLL.

N. 08609/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8609 del 2011, proposto da Legambiente Associazione Ambientalista Nazionale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal signor Piero Meaglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Contaldi e Chiara Servetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;

contro

il Comune di Chivasso in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Martino e Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Lazio, n. 9;
la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi ed Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Antonelli n. 49;
la società Vale Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gambino e Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;
la Provincia di Torino non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 657/2011, resa tra le parti, concernente Piano particolareggiato e variante al Piano regolatore generale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chivasso, della Regione Piemonte e della società Vale Immobiliare S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le brevi note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 25 del d.l., n. 137/2020, convertito con l., n. 176/2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021, svolta con modalità telematica ai sensi del medesimo art. 25 d del d.l., n. 137/2020, convertito con l., n. 176/2020, il Cons. Carla Ciuffetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame gli interessati hanno impugnato la sentenza del Tar per il Piemonte n. 657/2011 che ha dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile il ricorso dai medesimi presentato per l’annullamento: della deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 60 in data 21 dicembre 2009 recante “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni intervenute in merito all’adozione del PPE e della contestuale variante al vigente PRGC ai sensi dell’art. 40 commi 6 e 7 e s.m.i. relative alle aree 4.11 e 5.25 del vigente PRGC”; della deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 61 in data 21 dicembre 2009 concernente “Adozione del progetto definitivo del PPE con contestuale variante al vigente PRGC ai sensi dell’art. 40 comma 6 e s.m.i. relativo alle aree 4.11. e 5.25 area Mauriziano”, nonché degli atti connessi, tra i quali la deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 16 in data 27 aprile 2009 di adozione del progetto preliminare del PPE e della contestuale variante al PRGC, relativo alle suddette aree, nonché del provvedimento di cui alla nota prot. n. 56308 in data 17 dicembre 2008, con la quale la Regione, Direzione Programmazione Strategica e Direzione Ambiente, aveva escluso, a seguito di verifica preventiva, l’assoggettabilità di detto progetto a VAS, nonché della determinazione dirigenziale n. 9 in data 7 aprile 2009 del Comune di Chivasso di recepimento di tale ultimo provvedimento.

2. Riferiscono in fatto gli appellanti che il suddetto Piano particolareggiato riguarda due aree situate a ridosso del Parco Mauriziano e prevede la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo per circa 550 nuovi abitanti, che creerebbe una sorta di cortina tra il parco e i palazzi retrostanti. L’area 4.11 sarebbe già stata interessata da un piano esecutivo convenzionato (PEC), approvato nel 1995, per la realizzazione di palazzine residenziali, poi sospeso in mancanza di interventi di messa in sicurezza idraulica dell’area, in cui si erano verificate alluvioni nel 1994 e nel 2000. Tale area, attualmente inedificata, costituirebbe un bacino di laminazione delle acque meteoriche, la cui funzione verrebbe ridotta con il nuovo insediamento, con l’effetto di un rilevantissimo rischio di alluvione per le aree immediatamente adiacenti. Sull’area 5.25, classificata come “area industriale esistente e completamento”, insisterebbe un capannone industriale ormai dismesso.

Con nota in data 17 dicembre 2008 la Regione Piemonte aveva ritenuto che il progetto andasse escluso dalla VAS, ma ne aveva evidenziato delle criticità sotto il profilo idrogeologico e paesaggistico, in relazione alle quali aveva stabilito alcune prescrizioni. Il deposito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, in data 27 aprile 2009, di adozione del progetto preliminare, ai fini della presentazione di osservazioni da parte degli interessati, sarebbe stato effettuato in mancanza della prescritta relazione geologica, che sarebbe stata protocollata due giorni dopo la data di adozione della suddetta delibera, senza essere depositata nella Segreteria comunale. Le controdeduzioni alle osservazioni presentate, tra cui quelle dell’Associazione Legambiente, tutte respinte tranne quella relativa all’intubamento del Rio Nuovo Orchetto, erano state adottate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2009, cui faceva seguito la deliberazione consiliare n. 61/ 2009, entrambe impugnate in primo grado.

Nelle more della pubblicazione della sentenza impugnata, la Giunta Regionale aveva approvato il PPE e la variante, con deliberazione n. 11-2010, in data 17 maggio 2011, impugnata dagli appellanti, insieme alle deliberazioni del Consiglio comunale di Chivasso n. 61 in data 10 maggio 2010 e n. 80 in data 21 dicembre 2010.

2.1. Con unico motivo di gravame, gli interessati avversano la sentenza in epigrafe in base alle seguenti censure:

a) il ragionamento del Tar sarebbe contraddittorio: infatti, pur riconoscendo la natura strutturale della variante in questione, ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 56/1977, e la sufficienza, ai sensi l’art. 6 del Codice dell’ambiente, dell’idoneità potenziale di un progetto ad impattare sull’ambiente ai fini della sottoposizione alla VAS, il primo giudice non aveva tuttavia ravvisato profili di illegittimità nell’esclusione del PPE dalla VAS; inoltre, il Tar aveva ritenuto non contraddittoria la nota regionale in data 17 dicembre 2008, che dopo aver evidenziato alcune criticità del progetto, concludeva rilevando l’assenza di “particolari criticità ambientali” e di “effetti ambientali rilevanti”;

b) il Tar non si sarebbe pronunciato sul motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione della previsione contenuta nell’allegato II della delibera della Giunta regionale n. 12-8931, in data 9 giugno 2008, che assoggettava alla VAS le varianti strutturali ai sensi dell’art. 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. n. 56/1977; in particolare, la variante in questione sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui alla citata lett. a), concernente “modifiche all’impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale”;

c) la medesima delibera regionale n. 12-8931 in data 9 giugno 2008 sarebbe stata violata anche nella parte in cui prevede che “in caso di esclusione dalla valutazione ambientale l’Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di piano particolareggiato e di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in fase di verifica preventiva”: infatti il Comune appellato non avrebbe tenuto conto né delle criticità evidenziate dalla Regione Piemonte circa la compatibilità idraulica del canale Nuovo Orchetto, le altezze degli edifici per preservare le visuali di altri fabbricati e la funzione di polmone verde del parco limitrofo, né di “tutte le possibili misure di mitigazione riguardo al consumo ed impermeabilizzazione di suolo ed all'inserimento ambientale” di cui si indicava l’adozione; erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che le criticità relative all’impatto dell’edificazione sarebbero state successivamente superate in quanto la relazione del Responsabile del Settore Copianificazione Urbanistica - Area Metropolitana, in data 14 luglio 2010, ne avrebbe attestato la perdurante persistenza, come ribadito anche dalla Commissione tecnica urbana, tanto da rinviare in controdeduzione il PPE e la variante affinché fossero introdotte le modifiche e le integrazioni puntualmente illustrate, ai sensi dell’art. 15, co. 13, della l.r. n. 56/1977;

d) con le successive deliberazioni n. 21/2010 e n. 80/2010, il Comune di Chivasso non si sarebbe adeguato alle suddette prescrizioni regionali, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, in quanto le altezze degli edifici sarebbero rimaste invariate, tanto che, in sede di controdeduzioni, l’Ente locale aveva fatto presente di aver considerato “opportuno salvaguardare l’impianto urbanistico proposto, valutando con la proprietà delle aree interessate la stesura di un piano economico-finanziario dell’intervento proposto con il PPE in Variante del vigente P.R.G.C. e del PEC approvato nel 2006, dalla verifica dei due Piani Finanziari relativi al PP E esteso all’ area 8.15 ed al PEC già sottoscritto relativo alla sola area urbanistica 4.11, si evince che la maggiore volumetria del PPE consente di avere un valore unitario di utile dell’operazione finanziaria praticamente identico a quello del P EC, seppure con maggiori rischi per il maggior importo di capitale da investire”; una tale controdeduzione sarebbe illegittima perché evidenzierebbe la preminente considerazione delle ragioni finanziarie del progetto rispetto a quelle di compatibilità ambientale; il confronto tra le deliberazioni consiliari n. 60/2009 e n. 61/2009 da un lato e le deliberazioni consiliari n. 21/2010 e n. 80/2010 dall’altro, mostrerebbe una sostanziale invarianza del PPE e della variante;

e) erroneamente il Tar avrebbe dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per difetto di impugnazione delle suddette delibere n. 21 e n. 80 del 2010 - in ogni caso impugnate con autonomo ricorso - in quanto atti non immediatamente lesivi, non essendosi ancora concluso il procedimento con la definitiva approvazione da parte della Regione Piemonte, avvenuta solo con la deliberazione in data 17 maggio 2011; comunque l'annullamento degli atti presupposti avrebbe determinato la caducazione degli atti successivamente adottati;

f) il Tar non avrebbe esaminato i seguenti motivi del ricorso di primo grado:

1) difetto di motivazione sotto il profilo dell’interesse pubblico del ricorso ad un piano particolareggiato per realizzare un intervento di edilizia residenziale privata, considerato che la stessa area era già stata oggetto di un PEC e non erano chiari gli oneri che ne sarebbero derivati per il Comune, dato che per tale profilo si era ritenuto di rinviare ad una successiva convenzione con i soggetti attuatori;

2) a seguito delle osservazioni presentate al progetto preliminare, riguardanti il contrasto con l’art. 73 comma 2, punto 2, NTA del PRGC e con le disposizioni della circolare regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP in tema di contenimento dei corsi d’acqua a proposito del contenimento del Rio Orchetto, il Comune aveva deciso di limitare parzialmente l’intubamento del corso d’acqua, canalizzando per il resto il corso d’acqua per “migliorare la funzionalità e la manutenzione”, mentre, per lo spostamento dello stesso corso, aveva rilevato che esso andava collegato “alla nuova infrastrutturazione delle aree pubbliche previste dal PPE per garantirne l’attuazione sia dei comparti edificatori che delle aree pubbliche”; non sarebbe quindi venuto meno il contrasto con le disposizioni sopra richiamate, che implicherebbero un divieto assoluto di copertura dei corsi d’acqua;

3) in violazione dell’art. 39, co. 1, della l.r. n. 56/1977, la relazione illustrativa del PPE non avrebbe previsto i relativi tempi di attuazione con indicazione delle relative priorità, né la relazione finanziaria avrebbe indicato il riparto degli oneri finanziari derivanti dall’acquisizione ed urbanizzazione delle aree tra il soggetto attuatore e il Comune;

4) in violazione degli artt. 14, 15 e 16 della l.r. n. 56/1977, il progetto preliminare non sarebbe stato accompagnato dalla prescritta relazione idrogeologica con indagine geotecnica; la relazione sarebbe stata formata e protocollata due giorni dopo l’approvazione del progetto preliminare, ad esso non sarebbe mai stata allegata per essere sottoposta ad osservazioni, mentre sarebbe stata allegata solo alla deliberazione di approvazione del progetto definitivo; tale omissione sarebbe confermata dalla relazione illustrativa della variante allegata al progetto definitivo, che evidenzierebbe che il progetto definitivo di Piano, rispetto a quello preliminare, era stato integrato con alcune relazioni tra cui quella in questione; tale circostanza, erroneamente ritenuta dal Tar una mera irregolarità - in base alla considerazione che la relazione era “rimasta fuori dal procedimento di pianificazione per soli due giorni”, come ammesso dalla stessa Amministrazione nel giudizio di primo grado - denoterebbe una carenza istruttoria grave, considerato che le aree oggetto del PPE presenterebbero un elevato rischio idrogeologico, essendo “classificate quali aree III B. 2.1., in base alla circolare regionale 7 /LAP, nonché appartenente alla fascia C del PAI ovvero alle Aree di inondazione per piena catastrofica” e che sia l’ARPA in data 9 aprile 2010 sia il Settore Pianificazione Difesa del Suolo Dighe della Regione Piemonte in data 21 aprile 2010 avevano segnalato significative criticità delle quali tenere conto in fase di progettazione; in particolare il Settore Pianificazione, Difesa del Suolo, Dighe della Regione Piemonte aveva rilevato “diverse imprecisioni”, sia della relazione geologico tecnica sia della relazione geomorfologica, consigliandone la revisione; in sede di controdeduzioni, il Comune non avrebbe fornito considerazioni adeguate rispetto a tali evidenze; la perizia delle parti appellante avrebbe dimostrato l’inadeguatezza delle opere idrauliche realizzate nel 2006 - che non erano state in grado di evitare o limitare i gravi effetti dell’alluvione avvenuta nell’agosto 2010 - sotto il profilo dell’efficienza idraulica e del loro stato di manutenzione così da non garantire la sicurezza del territorio che si intendeva urbanizzare; il Comune aveva rimandato gli interventi necessari ad assicurare il principio di invarianza idraulica, come richiesto dalla Regione, alla progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, senza chiarire le misure che in concreto sarebbero state adottate, circostanza che evidenzierebbe la particolare gravità dell’omissione della sottoposizione ad osservazioni della relazione idrogeologica.

3. Si sono costituiti in giudizio la società Vale Immobiliare s.r.l., la Regione Piemonte e il Comune di Chivasso, chiedendo il rigetto dell’appello. Le parti appellate ripropongono l’eccezione presentata in primo grado di difetto di legittimazione attiva e di interesse degli appellanti e sottolineano la correttezza della sentenza in epigrafe nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per difetto di impugnazione delle delibere comunali nn. 21 e 80 del 2010 di cui gli interessati avrebbero avuto piena conoscenza in quanto depositate agli atti in primo grado. Il Comune di Chivasso eccepisce inoltre il difetto di specificità delle censure proposte dagli appellanti.

Con atto depositato in data 1 ottobre 2020, la società Vale Immobiliare ha chiesto la riunione del presente gravame con gli appelli n.rg. 1964/2018 e n.rg. 2395/2018

4. All’udienza pubblica del 9 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

4.1. In via preliminare si ritiene che il presente appello possa essere deciso anche in assenza di una fisica riunione del ricorso in epigrafe con quelli indicati dalla società appellata, considerato che, per essi, s’è già inverato il presupposto fondamentale dell’intervenuta chiamata degli appelli alla medesima udienza di discussione e dell’assegnazione degli stessi a magistrati relatori di un medesimo collegio giudicante.

4.2. Occorre esaminare le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di interesse dell’Associazione Legambiente e del signor Pietro Meaglia, riproposte dalle parti appellate.

Tali eccezioni devono essere respinte in quanto la legittimazione ad agire dell’Associazione Legambiente, individuata ai sensi dell’art. 13 della l. n. 349/1986, va ricondotta all’art. 18, co. 5., della stessa legge, per ogni ipotesi in cui l’iniziativa dell’associazione sia volta alla prevenzione, contrasto o ripristino di situazioni con potenziale rischio o concreta verificazione di danno ambientale. Vista anche la legittimazione processuale speciale prevista per le associazioni riconosciute ex art. 310 d.lgs. n. 152/2006 ed ex art. 139 d.lgs. n. 206/2005, non può dubitarsi della legittimazione ad agire della stessa Associazione. Come è noto, il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all’ambiente, quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura più circoscritta o diversi; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica, quali quelli impugnati nel presente giudizio, è possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l’ambiente, come effettivamente dedotto dagli interessati sin dal primo grado di giudizio. La legittimazione ad agire del signor Piero Meaglia, nonché il suo interesse ad agire, vanno ricondotti al concetto di vicinitas, in quanto egli è proprietario di un immobile nel quale risiede, collocato a circa 100 m dall’area destinata dal PPE ai nuovi fabbricati, la cui altezza ne comprometterebbe luce, qualità dell’aria e vedute; inoltre, l’edificazione di terreni costituenti un bacino di laminazione delle acque meteoriche metterebbe a rischio di frequenti allagamenti l’area in cui si trova tale immobile.

4.3. Ad avviso del Collegio non è ravvisabile il difetto di specificità, paventato dal Comune di Chivasso, dell’unico motivo d’appello, il cui esame va avviato a partire dalle censure esposte sub 2, lett. e), in quanto speculari ai rilievi con cui le parti appellate sottolineano la correttezza della sentenza in epigrafe nella parte in cui ha dichiarato il ricorso di primo grado improcedibile per difetto di impugnazione delle delibere consiliari n.n. 21 e 80 del 2010.

Le suddette censure sub 2, lett. e) sono fondate. Infatti, tali deliberazioni non potevano ritenersi immediatamente lesive al momento della loro adozione, non essendosi ancora concluso il procedimento di approvazione del PPE e della contestuale variante, avvenuto solo con la definitiva approvazione da parte della Regione Piemonte con successiva deliberazione in data 17 maggio 2011; inoltre, non risultava dimostrato che i ricorrenti avessero avuto piena conoscenza delle stesse deliberazioni e una tale conoscenza non è surrogabile con quella che di tali atti avevano i difensori in giudizio dei ricorrenti (cfr., e multis, Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 747; id., sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6908). Perciò, la mancata impugnazione di tali atti endoprocedimentali non poteva ritenersi idonea a configurare un sopravvenuto difetto di interesse, anche perché, evidentemente, l’annullamento degli atti presupposti avrebbe ovviamente determinato la caducazione degli atti successivamente adottati.

4.4. Come emerge dagli atti di cui è causa, l’area oggetto del PPE è classificata in fascia C del PAI e nella classe IIIb2.1 della circolare n. 7LAP. Da quanto riferiscono gli appellanti risulta in modo incontestato che in tale area erano state realizzate opere di sistemazione idraulica collaudate nel 2006 e che esse non avevano impedito ulteriori episodi di allagamento, sicché le stesse opere si erano dimostrate inadeguate a tutelare la zona dal punto di vista idraulico. Tali circostanze, nonché quelle evidenziate negli atti degli organi competenti richiamati dagli appellanti (tra cui note dell’ARPA in data 9 aprile 2010 e del Settore Pianificazione Difesa del Suolo Dighe della Regione Piemonte in data 21 aprile 2010), così come le criticità, segnalate anche sotto altri aspetti, dai suddetti atti della Regione Piemonte avrebbero richiesto una particolare attenzione in sede istruttoria da parte del Comune di Chivasso.

Anche alla luce di tali considerazioni, si deve rilevare che la pronuncia impugnata presenta profili contraddittorietà, come evidenziato dagli appellanti.

Un primo profilo va ravvisato nel convincimento del primo giudice circa la mancanza negli atti impugnati di un impatto significativo sull’ambiente, tale da richiedere la sottoposizione del piano alla VAS ai sensi dell’art. 6 del Codice dell’ambiente. Infatti nel punto 4.4 della sentenza in epigrafe si afferma che non può “non rilevarsi come la stessa nota regionale del 17.12.2008 impugnata ponga in luce talune criticità del progetto in controversia rispetto ai valori ambientali” e si rileva che, ciò nonostante, la Regione aveva concluso che “la trasformazione correlata alla variante non è caratterizzata da particolari criticità ambientali e non produce effetti ambientali rilevanti”. Secondo il Tar, la suddetta nota non poteva essere ritenuta contraddittoria, recando “considerazioni non rappresentative di quei significativi impatti sul bene ambiente che costituiscono il necessario presupposto per l’assoggettamento a valutazione ambientale strategica”. Ad avviso del Collegio, tale conclusione, invece, non è condivisibile, alla luce dell’intrinseca incoerenza dei contenuti della suddetta nota e delle criticità evidenziate dall’ulteriore documentazione versata in atti che portano a considerare che del principio di precauzione ambientale richiamato dal Tar non sia stata idoneamente valutata la portata “anticipatoria”. Sicché devono ritenersi fondate le censure degli appellanti riconducibili a quanto esposto sub 2 lett. a).

Un secondo profilo di contraddittorietà è riconducibile alle statuizioni del Tar da cui risulta la natura strutturale della variante in questione, di cui ai punti 3.2 e 4.1 della sentenza impugnata, che non sono state oggetto di impugnazione dalle parti e quindi restano incontroverse. Una volta considerata strutturale la variante, il Tar avrebbe dovuto svolgere una specifica valutazione dell’applicabilità delle disposizioni dell’allegato II della delibera della Giunta regionale n. 12-8931, in data 9 giugno 2008, che indica le varianti strutturali da assoggettare obbligatoriamente alla VAS, valutazione che non risulta effettuata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 l.r. n. 56/1977, nel testo vigente all’epoca dei fatti, l’adozione di variante strutturale avrebbe dovuto essere effettuata con il procedimento previsto dall’art. 15 della stessa legge. Perciò il progetto preliminare avrebbe dovuto comprendere allegati tecnici tra cui: le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti gli aspetti geologici, idraulici e sismici del territorio e la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza (art. 14, co. 1, lett. a) e b)). Poiché il citato art. 15 configura tali atti come parte del progetto preliminare, da depositare presso la segreteria del Comune per consentire l’attivazione del procedimento partecipativo previsto dal sesto comma dello stesso articolo, la mancata allegazione dei medesimi atti non poteva essere considerata una mera irregolarità, come invece ritenuto nel punto 6 della sentenza impugnata, in quanto tale difetto di allegazione sostanziava una violazione di legge, che aveva impedito agli interessati di presentare osservazioni e proposte sulla base dei contenuti degli allegati, oltre a denotare carenze dell’attività istruttoria.

Perciò, devono ritenersi fondate le censure degli appellanti riconducibili a quanto esposto sub 2 lett. b) e lett. f) n. 4, il cui accoglimento consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze.

5. Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere accolto.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso impugnati.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore