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Sez. 3, Sentenza n. 36094 del 09/09/2004 (Ud. 23/06/2004 n.01426 ) Rv. 229476
Presidente: Dell'Anno P. Estensore: Piccialli L. Imputato: Vento e altro. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.)
(Annulla in parte senza rinvio, App.Palermo, 23 aprile 2003).
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Costruzione di impianto sportivo senza creazione di volumetrie - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione - Realizzazione in zona sottoposta a vincolo paesistico - Autorizzazione - Necessità - Fattispecie.
CON MOTIVAZIONE

Sez

Massima (Fonte CED Cassazione)
Non integra il reato edilizio di cui all'art. 20, comma primo, lett. c) legge n. 47 del 1985 la realizzazione di un impianto sportivo (nella specie, un campo da basket) senza creazione di volumetria accessoria (quale locali per spogliatoi, servizi igienici ed altro), in quanto tale tipo di costruzione è soggetto al semplice obbligo di denuncia di inizio attività e non al regime di rilascio di concessione edilizia, ferma restando la realizzazione dell'illecito di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490 del 1999, qualora l'intervento sia stato effettuato, senza la prescritta autorizzazione, in area sottoposta a vincolo paesistico. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 23/062004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 1426
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 33792/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VANTO Giuseppe, n. il 5/8/1942 a Gioiosa Ionica, res. a Trapani;
e
ERRERA Ignazio, n. il 12/6/1966 a Marsala, ivi res., rapp. e dif. dall'avv. Carlo Ferrarone, dal foro di Marsala;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 23/04/2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
Giuseppe Vento, personalmente, ed Ignazio Errera, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella in data 26/3/2002 del Tribunale di Trapani, assolti dagli addebiti di cui agli artt. 734 c.p. e 55, 1161 cod. nav., sono stati confermati colpevoli, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di committente ed assuntore delle opere, delle contravvenzioni, in ritenuta continuazione, di cui agli artt. 20 lett. C) L. 47/85 e 163 D.Lgs. 49/99, accertate il 25/7/2000.
Gli addebiti ritenuti fondati ai giudici di merito, sulla scorta delle risultanze di p.g. confermate in dibattimento, attengono alla realizzazione abusiva, in assenza di concessione comunale ed autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo paesaggistico gravante sulla zona (compresa nella fascia dei mt. 300 dal mare), di un "campo di basket in asfalto". Il ricorso del Vento è affidato a tre motivi.
Nel primo si deduce l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 4 L. 493/93 e 2 co. 60 L. 662/90, a termini dei quali interventi relativi ad aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie sarebbero soggetti a semplice denuncia d'inizio attività;tale regime, relativo ai ed "interventi minori", sarebbe stato confermato dall'art. 1 co. 6 della successiva 21/12/2001 n. 441.
Nel secondo si lamenta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello, con il quale era stata dedotta l'erroneità del trattamento sanzionatorio praticato per il reato di cui all'art. 163 D.lgs. 490/99, per il quale avrebbe dovuto applicarsi la pena di cui alla lettera a) dell'art. 20 L. 47/85. Nel terzo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione, relativamente all'irrogato ordine di demolizione, incompatibile con l'accertamento, pur contenuto in sentenza, dell'avvenuta eliminazione dello stesso prima del giudizio. Il ricorso dell'Errerà deduce, in due motivi intimamente connessi, violazione degli artt. 47 e 48 c.p. e 6 L. 4/85, per non avere i giudici di merito considerato la buona fede del ricorrente imputato, tratto in inganno dal committente previa esibizione di autorizzazioni relative ad un terreno limitrofo e, comunque, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il "mero titolare d'impresa ed esecutore materiale delle opere" avesse l'onere, in situazione di apparente legalità, di "verificare la documentazione amministrati va ... gli elaborati progettuali, le planimetrie e simili". Il primo motivo del ricorso Vento è fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, in fattispecie analoghe (v., in particolare, Sez. 3^ 21/11/02-14/1/03, Castiglione + 1), ai sensi dell'art. 1 c. 6 della L. 21/12/2001 n. 443 gli "interventi edilizi minori", di cui all'art. 4 co. 7 D.L. 5/10/1993 n. 398, conv. con modd. in L. 493/93, sono soggetti a semplice denuncia d'inizio attività.
Tra tali interventi rientrano, per espressa previsione della richiamata disposizione, quelli relativi "ad aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie".
La fattispecie in esame, relativa ad un semplice campetto da pallacanestro, senza volumetrie accessorie (quali spogliatoi, servizi igienici, et similia, di cui non è menzione nelle sentenze di merito), è agevolmente riconducibile alla citata previsione e, pertanto, irrilevante sotto il profilo urbanistico - penale. Non altrettanto è a dirsi sotto quello ambientale-paesaggistico, trattandosi di intervento (basti considerare l'impatto visivo creato dalla modifica del suolo, che nella specie è stato coperto da asfalto), idoneo a compromettere o, comunque, a modificare l'assetto naturale dei luoghi sottoposti a tutela e, come tale, soggetto al preventivo vaglio dell'autorità tutoria, nella specie del tutto mancato.
Dalle suesposte considerazioni conseguono:
a) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per entrambi i ricorrenti (giovandosi il concorrente Errera, ancorché non deducente il sopra esaminato motivo, dell'effetto estensivo di cui all'art. 587 co. 1 c.p.p);
b) b) il rigetto dell'impugnazione, quanto al residuo reato di cui all'art. 163 D.lgs 490/99, anche in relazione alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, posto che la giurisprudenza (peraltro minoritaria) richiamata nel secondo motivo del ricorso Vento, ritiene applicabile la sanzione dell'ammenda nei soli casi di interventi difformi parzialmente dall'autorizzazione ambientale, nella specie del tutto mancata;
c) l'eliminazione della pena corrispondente al reato urbanistico, che ai sensi dell'art. 620 lett. l), sciolto il vicolo della continuazione, tento conto del computo esplicitato in sede di merito e della equivalente gravità dei due reati, si determina in gg. 2 di arresto ed euro mille di ammenda (pari all'aumento praticato, ex art. 81 c.p., sulla pena base).
Anche il terzo motivo del ricorso Vento è fondato, considerato che nella sentenza d'appello si è dato atto che "l'opera in questione è stata demolita con rimessione in pristino dei luoghi...". Sicché la statuizione di demolizione ex art. 7 (che, comunque, sarebbe caduta a seguito della decisione assolutoria dal reato urbanistico) e quella di ripristino, pronunziata ai sensi della normativa ambientale, devono essere eliminate, non avendo ragione di essere adottate. I motivi dedotti dall'Errera, di residua rilevanza agli effetti del reato ambientale, non sono meritevoli di accoglimento, implicando circostanze di fatto (secondo le quali il Vento avrebbe dolosamente tratto in inganno il coimputato) assertivamente dedotte e, peraltro, in contrasto con apprezzamenti di merito, adeguatamente motivati sul piano logico dalla corte territoriale, sulla scorta della considerazione dell'evidenza, risultante dall'esame sommario della documentazione progettuale ed amministrativa, che le "attrezzature per lo svago" genericamente autorizzate dovessero ricadere all'interno dello stabilimento balneare gestito dal Vento, e non all'esterno, dove in concreto l'Errerà ha materialmente realizzato il campetto da pallacanestro.
D'altra parte la natura di reato comune, non "proprio", del reato ambientale (Cass. 2^) n. 9229/94), comporta che l'assuntore dei lavori abbia l'onere, derivante dall'osservanza delle regole di elementare diligenza professionale, di accertarsi della legittimità dell'intervento; la relativa violazione si traduce in colpa, comportante ex art. 42 u.c C.P., anche in caso di ignoranza di fatto da, essa determinatala responsabilità contravvenzionale in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85, perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di gg. 2 di arresto ed euro mille di ammenda, nonché l'ordine di demolizione e quello di
ripristino;rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004