Consiglio di Stato Sez. VI n. 4926 del 6 giugno 2025
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato in precedenza dall’art. 87 e ora dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Infatti, il sistema del silenzio-assenso previsto da tale articolato normativo rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al D.P.R. n. 380/2001, e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Le verifiche edilizie sono, quindi, effettuate nell’ambito del procedimento avviato dall’operatore richiedente; né diversa regola vale in ragione delle dimensioni dell’impianto e delle relative opere accessorie, non rinvenendosi - nella normativa racchiusa nel D.Lgs. n. 259/2003 né nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza una regola in forza della quale possa affermarsi la sussistenza di un sistema non più unitario, ma diversificato a seconda delle caratteristiche dell’impianto e della sua maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico. Omologhe considerazioni valgono in relazione all’indicazione dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere, non prevista da alcuna disposizione di legge.
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04926/2025REG.PROV.COLL.
N. 03747/2024 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3747 del 2024, proposto da:
Giovanni Sponza, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Muraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Dal Zuffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpav - Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Iliad Italia s.p.a., in persona del legalerappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00340/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa e di Iliad Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Consigliere Lorenzo Cordi' e uditi, per le parti, gli avvocati Sabina Ciccotti (in sostituzione dell’avvocato Anna Maria Muraro), Laura Dal Zuffo e Valerio Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Sponza ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 340/2024, con la quale il T.A.R. per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto proposto avverso: i) il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 44, d.lgs. n. 259/2003, presentata da Iliad Italia S.p.a. (di seguito anche solo “Iliad”), al Comune di Bassano del Grappa in data 20.4.2023 e finalizzata alla realizzazione della stazione radio base per la telefonia mobile denominata “VI36061_014 VIA COGO” (foglio 8 mappale 1592 nel comune di Bassano del Grappa); ii) del titolo unico in autocertificazione ottenuto da Iliad per l’intervento di cui al precedente punto; iii) del parere radio-protezionistico reso dall’Arpav in data 21.03.2023; iv) della comunicazione di inizio lavori presentata da Iliad Italia S.p.a.
2. In punto di fatto l’appellante ha esposto: i) di essere proprietario dei terreni contraddistinti dalle particelle n. 4, n. 205 e n. 446 del foglio n. 8 del catasto del Comune di Bassano del Grappa; ii) di aver presentato ricorso al T.A.R. per il Veneto chiedendo l’annullamento dei provvedimenti indicati al precedente punto, evidenziando come non fosse stato ottenuto un titolo abilitativo idoneo alla costruzione di un traliccio di 32 metri ospitante antenne per il segnale 5G e non fosse stato espresso un motivato parere radio-protezionistico in ordine al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche.
3. Il T.A.R. ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare. Il sig. Sponza ha proposto ricorso in appello, affidato a cinque motivi, che saranno, di seguito, esaminati. Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione comunale e Iliad deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso. In vista dell’udienza pubblica del 5.6.2025 le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. All’udienza del 5.6.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente il Collegio evidenzia di ritenere di poter prescindere – in considerazione dell’infondatezza del ricorso - dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità del ricorso reiterate dal Comune e da Iliad in questo grado di giudizio.
5. Procedendo ad esaminare, quindi, il merito del ricorso in appello si osserva come, con il primo motivo, la parte abbia dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha esposto di ritenere fondata l’eccezione di inammissibilità articolata da Iliad per difetto di legittimazione del sig. Sponza.
5.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Deve, infatti, considerarsi come il T.A.R., pur ritenendo l’eccezione di Iliad fondata, ha, comunque, deciso il merito del ricorso. In sostanza, il T.A.R. non ha arrestato la sua decisione sulle soglie della declaratoria di inammissibilità del ricorso ma ha valutato il merito della domanda. La valutazione di inammissibilità è rimasta, quindi, un obiter dictum non incidente sull’esito finale della decisione, con conseguente inammissibilità di un motivo volto a contestare considerazioni del Giudice di primo grado prive di portata decisoria
6. Con il secondo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che, per l’installazione dell’antenna, fosse necessario un apposito e autonomo titolo edilizio. Il motivo può essere esaminato unitamente al terzo con il quale la parte ha dedotto l’insussistenza di una specifica valutazione sul concreto interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
5.1. Il motivo è infondato per la dirimente considerazione che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato in precedenza dall’art. 87 e ora dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, “costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2021, n. 3019). Infatti, il sistema del silenzio-assenso previsto da tale articolato normativo rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al D.P.R. n. 380/2001, e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666; Id., 1 marzo 2024, n. 2031; Id., 30 dicembre 2024, n. 10468).
5.2. Le verifiche edilizie sono, quindi, effettuate nell’ambito del procedimento avviato dall’operatore richiedente; né diversa regola vale in ragione delle dimensioni dell’impianto e delle relative opere accessorie, non rinvenendosi - nella normativa racchiusa nel D.Lgs. n. 259/2003 né nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questo Consiglio - una regola in forza della quale possa affermarsi la sussistenza di un sistema non più unitario, ma diversificato a seconda delle caratteristiche dell’impianto e della sua maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico. Omologhe considerazioni valgono in relazione all’indicazione dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere, non prevista da alcuna disposizione di legge.
6. Con il quarto motivo la parte ha dedotto la violazione degli obblighi di pubblicità. Il motivo è infondato atteso che l’inosservanza dell’onere pubblicitario non è impeditiva della formazione del silenzio-assenso. Si tratta, invero, di adempimento che l'art. 87, comma 4, [ora art. 44, comma 5] del d.lgs. n. 259 del 2003 assegna allo sportello locale competente a provvedere; “la sua omissione concorre a qualificare l'inerzia dell'amministrazione all'adozione del provvedimento espresso entro il termine di legge, alla cui consumazione segue la formazione del silenzio assenso sull'istanza del privato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2695/2019)” [Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 744, a cui si rinvia anche ai sensi della previsione di cui all’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.].
7. Con il quinto motivo la parte ha dedotto l’illegittimità del parere reso da Arpa. Sul punto il sig. Sponza ha evidenziato come il T.A.R. avesse escluso la violazione della previsione di cui all’art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2023, avendo Iliad depositato in Comune la relazione elettromagnetica valutata positivamente dall’Arpav. L’appellante ha osservato che: i) “tale documentazione, non era mai stata prodotta prima dal Comune a seguito di regolare richiesta di accesso agli atti, avendone avuto contezza solo dopo il deposito delle memorie prodromiche all’udienza camerale”; ii) “ad ogni modo, il parere dell’Arpav rimane parziale ed immotivato e pertanto viziato”; iii) “sebbene si sia potuti procedere a svolgere l’analisi sui dati di emissioni elettromagnetiche prodotte dalle antenne, né la relazione di Iliad né il parere Arpav danno conto dell’esistenza lì accanto di una centrale elettrica, le cui onde elettromagnetiche non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo del campo elettromagnetico”; iv) “se gli interessati avessero potuto partecipare si sarebbe presa certamente in considerazione questa ovvietà, dal momento che [la stazione radio base] è collocata esattamente di fianco”.
7.1. Le deduzioni di parte appellante non possono essere condivise atteso che: i) l’avvenuta cognizione della documentazione mediante la produzione della stessa in sede processuale è circostanza che non ha, comunque, menomato le prerogative difensive della parte, che ben avrebbe potuto chiedere un rinvio per la proposizione di motivi aggiunti; ii) in ogni caso, le deduzioni risultano generiche non contenendo alcuna concreta valutazione tecnico-scientifica sull’incidenza della vicina centrale elettrica che non possono essere affidate al senso comune ma devono essere dimostrate con adeguate evidenze scientifiche.
8. In ragione di quanto esposto il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il sig. Sponza a rifondere al Comune di Bassano del Grappa e a Iliad le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), in favore di ciascuna delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere