Cass. Sez. VI n. 2658 del 21 gennaio 2014 (Cc. 20 dic. 2013)
Pres. Agrò Est. De Amicis,  Ric. SAA’ Maurizio e altri.
Rifiuti. Responsabilità degli enti collettivi da reato, confisca per equivalente, “profitto da risparmio”

Il procedimento di applicazione delle misure cautelari personali e reali, ivi compreso quello previsto dagli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231/01 che disciplina il sequestro e la confisca nei confronti dell’Ente per responsabilità da reato, richiede come “indefettibile antecedente” la “domanda” del pubblico ministero, non potendo riconoscersi al giudice un  potere officioso, non consentito dai principi che presiedono il codice di procedura penale. Ove manchi l'iniziativa del pubblico ministero e il giudice fuoriesca dall’ambito delineato dal pubblico ministero si verifica una nullità generale e assoluta, ex artt. 178, lett. b) e 179, co.1, c.p.p. (la Corte ha annullato senza rinvio il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del custode giudiziario dei beni, ha ordinato l’estensione del provvedimento in relazione e beni e società del tutto diversi da quelli indicati nell’originario decreto di sequestro)

 

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