TAR Puglia (Le), Sez. II n. 1973, del 10 dicembre 2012
Elettrosmog.Illegittimità diniego impianto telefonia mobile in attesa sistema di monitoraggio

E’ illegittima il diniego dell’Amministrazione comunale di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 259/03, per la implementazione di un impianto di telefonia mobile con tecnologia UMTS ed ampliamento per la tecnologia GSM/DCS, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale ormai costante, in base al quale i Comuni non possono bloccare “sine die” la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, in attesa dell’attivazione di un sistema di monitoraggio sulle aree interessate in quanto le stesse sono assimilate dal legislatore alle opere di urbanizzazione primaria e ritenute di preminente interesse nazionale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01973/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01476/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2007, proposto da: 
Nokia Siemens Networks Oyj, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Belvini, con domicilio eletto presso l’avv. Claudio Calasso in Lecce, via C. Accardo, 11;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 9247/07 del 5.06.2007, comunicata a mezzo raccomandata a.r. n. 12920052821-4, spedita dall'ufficio postale di Ostuni il 5.06.2007, con la quale si "esprime parere contrario" all'intervento. Parere contrario all'intervento che (senza tener conto del fatto che non trattasi di realizzazione di nuovo impianto, bensì di adeguamento tecnologico di stazione già esistente), viene motivato per la circostanza che la Wind è già titolare di un impianto regolarmente autorizzato in località Costa Merlata (c.da Refrigerio) su area comunale;

Nonché per l'annullamento della nota prot. n. 9247 del 10.07.2007 (impugnata con motivi aggiunti depositati in data 9.11.2007), comunicata a mezzo raccomandata a.r. in data successiva al 10.07.2007, con la quale il dirigente comunale "dispone il diniego di autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 259/03, per la implementazione con tecnologia UMTS ed ampliamento per la tecnologia GSM/DCS esistente, di un impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare, sull'immobile ubicato nel Comune di Ostuni in località Costa Merlata", riportandosi, facendole proprie, a tutte le motivazioni rese dal responsabile del procedimento con nota n. 9247 del 5.06.2007, e cioè: "a) che la Wind è già titolare di impianto regolarmente autorizzato in località Costa Merlata (c.da Refrigerio) su area comunale; b) che il Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 13.02.2007 ha invitato il Sindaco e l'Amministrazione a non attivare antenne sull'intero territorio nazionale prima che si attivi il sistema di monitoraggio previsto dal PIC, su tutte le aree già provviste di impianti si da rassicurare tutta la cittadinanza ostunense, e che al momento, il suddetto sistema di monitoraggio non è ancora stato attivato";

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e, comunque, consequenziale, compresa la nota di trasmissione del diniego, a firma del Responsabile del procedimento, ing. Federico Ciraci.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti gli avv.ti C. Calasso, in sostituzione dell'avv. G. Belvini, e A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. C. R. Zaccaria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato la nota prot. 9247 del 5.6.2007, contenente il parere contrario all’intervento di implementazione con tecnologia UMTS e di ampliamento con tecnologia GSM della stazione radio-base già esistente su di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Ostuni, località Costa Merlata, espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale sull’istanza di autorizzazione inoltrata dalla Nokia Oyj ai sensi del d.lgs. n. 259/2003.

A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità: violazione di legge; violazione del d.lgs. 259/2003; violazione della legge 36/2001; violazione della L.R. n. 5/2002, come modificata ed integrata dalla L.R. n 22/2006; violazione del Regolamento Regionale n. 14/2006; violazione del Regolamento Comunale approvato con delibere consiliari n. 67 e 68 del 28.12.2005; difetto assoluto di istruttoria; violazione del giusto procedimento; errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia; illegittimità derivata.

Con motivi aggiunti depositati in data 9.11.2007 la ricorrente ha impugnato il diniego definitivo opposto dall’Ente con nota dirigenziale n. 9247 del 10.7.2007, riproponendo le medesime censure già articolate con il ricorso introduttivo.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Amministrazione comunale intimata.

Con ordinanza n. 1098/2007 è stata concessa l’invocata misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. In via preliminare, il Collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, atteso che esso ha ad oggetto l’impugnativa di un atto endoprocedimentale (ossia il parere negativo espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale), come tale insuscettibile di autonoma impugnazione; per la definizione del giudizio, pertanto, ci si può limitare all’esame del provvedimento definitivo di diniego n. 9247 del 10.7.2007 impugnato con motivi aggiunti, che peraltro richiama nelle motivazioni il predetto parere negativo.

3. Quest’ultimo si basa, in sostanza, su due ordini di ragioni; da un lato, la non conformità dell’impianto in parola alle previsioni del PIC (Piano di Installazione Comunale) approvato con delibera di CC n. 67 del 28.12.2005, dall’altro, la sussistenza del divieto di installazione di nuove antenne, deliberato dal Comune di Ostuni con provvedimento n. 2 del 13.2.2007, prima dell’attivazione di un sistema di monitoraggio su tutte le aree.

Quanto al primo motivo ostativo, esso è smentito per tabulas, atteso che nello stesso provvedimento di diniego impugnato l’Amministrazione Comunale di Ostuni riconosce “che in data 21.12.2006 prot. 12963/06 è stata già rilasciata alla società ALCATEL s.p.a., incaricata dalla Wind Telecomunicazioni s.p.a., una autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio-base per telefonia mobile Wind GSM 900 – DCS 1800 in agro di Ostuni alla c.da Refrigerio – loc. Costa Merlata, presso un’area di proprietà comunale adiacente alla SS n. 379”, ossia nel medesimo sito (cfr. deliberazione n. 9247 del 10.7.2007).

Con riguardo, invece, al secondo motivo ostativo opposto dall’Amministrazione, esso si rivela illegittimo alla luce dell’orientamento giurisprudenziale ormai costante, in base al quale i Comuni non possono bloccare “sine die” la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche (nel caso di specie, infatti, il divieto di installare nuove antenne in attesa dell’attivazione di un sistema di monitoraggio sulle aree interessate costituisce un ostacolo temporale indeterminato e come tale illegittimo), assimilate dal legislatore alle opere di urbanizzazione primaria e ritenute di preminente interesse nazionale (artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 259/2003; Corte Cost. n. 307 del 7 ottobre 2003; ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 23 febbraio 2012, n. 987).

Resta da esaminare se, a fronte di una modifica di tipo additivo dell’impianto (qual è quella oggetto dell’istanza di autorizzazione in questione), l’Amministrazione comunale possa legittimamente opporre un diniego di autorizzazione sul rilievo che il nuovo impianto avrebbe caratteristiche tecnologiche diverse da quello già assentito in precedenza e ritenuto conforme al Piano Generale delle Installazioni.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa anche di questa Sezione, la potestà pianificatoria dei Comuni in materia di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, che trova fondamento nella legge quadro n. 36/2001, è volta alla migliore localizzazione degli impianti con l’obiettivo della minimizzazione dei rischi per la popolazione resistente (cfr. art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001); detto ultimo obiettivo, tuttavia, non può rientrare in via primaria nelle attribuzioni proprie dell’Ente Comunale (essendo invece demandato all’autorità statale di esprimersi in merito all’intensità dell’inquinamento elettromagnetico ed al rispetto dei parametri fissati dal legislatore nazionale a salvaguardia della salute dei cittadini), ma va inteso come criterio orientativo tendenziale dell’attività pianificatoria a livello locale (TAR Puglia Lecce, sez. II, 15 dicembre 2007, n. 4251; in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3646).

Peraltro, nel caso in esame, detta attività di pianificazione comunale si è in concreto estrinsecata a mezzo della individuazione di siti idonei alla allocazione degli impianti per comunicazioni elettroniche (tra cui quello ove insiste l’impianto della ricorrente), cosicchè appare incongruo e irragionevole ritenere che la modifica, su un impianto già assentito, delle tecniche di trasmissione del segnale (sia nel senso del potenziamento dello stesso, sia come mutamento della modalità di trasmissione) possa essere negata sulla base della pretesa assenza di previsione pianificatoria.

In ogni caso, questa Sezione ha già chiarito che, in materia di stazioni radio base, la mera modifica della tecnologia di irradiazione del segnale non può essere assimilata alla installazione di un nuovo impianto, ai fini delle scelte localizzative programmate in ambito PIC.

Per le ragioni innanzi illustrate, quindi, il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla società ricorrente va accolto.

3. Tuttavia, tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso proposto avverso il parere negativo del 5.6.2007, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la nota prot. n. 9247/07 del 5.6.2007;

- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego prot. 9247 del 10.7.2007;

- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente FF

Carlo Dibello, Primo Referendario

Simona De Mattia, Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)