TAR Campania (SA), Sez. II, n. 1868, del 12 settembre 2013
Elettrosmog.Installazione SRB con d.i.a. e integrazioni documentali

L’art. 87 comma 5 del D.Lgs. n. 259/2003 stabilisce che per l’installazione d’impianti di telefonia mobile con d.i.a., il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta dichiarazioni e/o integrazioni documentali “entro il termine di quindici giorni” dalla data di ricezione delle domande; ed, al riguardo, la giurisprudenza, consolidatasi nel tempo ha avuto modo di affermare costantemente la perentorietà del detto termine tenendosi conto della ratio acceleratoria sottesa al procedimento in esame, anche in vista dell’eventuale vanificazione che i tardivi eventi interruttivi del procedimento potrebbero sortire sulla formazione del titolo autorizzatorio per silentium previsto in materia al decorso di giorni 90 dalla presentazione della d.i.a. dal comma 9 del medesimo 87 del D.Lgs. n. 259/2003. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01868/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02182/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2182 del 2004 proposto da Telecom Italia Mobile (TI.M) S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Zucchi con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in piazza XXIV Maggio n. 26;

contro

Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Piscitelli, Luigi Mea e Luigi Rinaldi con domicilio eletto presso gli stessi a Salerno in via Roma, Palazzo di Città (settore avvocatura);

per l'annullamento, previa sospensione: 1) delle note dirigenziali del Comune di Salerno n. 38254 del 21/42004, n. 34948 del 14/4/2004, n. 41972 del 7/5/2004, n. 41958 del 30/4/2004, n. 58048 del 16/6/2004, n. 52710 del 1/6/2004, n. 57393 del 15/6/2004 e n. 57389 del 15/6/2004; 2) del modello B predisposto dal Comune per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile; 3) dell’art. 3 comma 2 lett. “a” del regolamento comunale concernente l’installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni e la relativa deliberazione Consiliare di approvazione n. 4 del 4/2/2002.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I) Con ricorso notificato il 12 luglio 2004, depositato il 16 successivo, la s.p.a. Telecom Italia Mobile ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Salerno ha chiesto integrazioni documentali su otto d.i.a. da essa inoltrate per la realizzazione in varie zone della città di altrettanti impianti di telefonia mobile con tecnologia GSM/UMTS con potenza per singola antenna inferiore a 20 Watt, nonché la previsione del regolamento comunale in materia di teleradiocomunicazioni nella parte concernente le distanze degli impianti dai siti sensibili.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 87 comma 5 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 ed eccesso di potere, assumendosi la natura perentoria del termine di giorni 15 per le richieste d’integrazione documentale sulle d.i.a.; 2) violazione dell’art. 87 comma 3 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 e del modello B dell’allegato n. 13 dallo stesso D.Lgs. previsto, dell’art. 23 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, del regolamento di attuazione della legge regionale n. 19/2001 ed eccesso di potere, sostenendosi la sufficienza della documentazione allegata alle inoltrate d.i.a. perché corrispondente a quella prevista dalle norme speciali di rango primario in materia; 3) eccesso di potere per difetto di presupposti e d’istruttoria e per arbitrarietà ed illogicità ed invalidità derivata, contestandosi la norma regolamentare comunale (art. 3 comma 2 lett. “a”) prevedente le distanze degli impianti di telefonia mobile dai siti sensibili.

Il Comune di Salerno, con la memoria di costituzione e difesa depositata il 27 luglio 2004, ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e, nel merito, ha controdedotto chiedendone il rigetto per infondatezza.

Nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2004 è stata respinta la domanda cautelare con ordinanza riformata dal Consiglio di Stato.

II) Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune sul rilievo della pluralità e diversità degli atti impugnati.

Il ricorso, pur se volto avverso otto provvedimenti comunali di richiesta d’integrazione documentale a riguardo delle d.i.a. inoltrate dalla società ricorrente per l’installazione in varie zone della città di altrettanti impianti di telefonia mobile, pongono alla cognizione del Giudice identiche questioni giuridiche e gli atti impugnati sono di contenuto sostanziale analogo; e pertanto il ricorso è ammissibile ricordandosi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nel processo amministrativo il ricorso può essere diretto anche contro atti diversi purché tra gli stessi vi sia, come nel caso in esame, connessione sostanziale e siano identiche le questioni giuridiche da esaminare, sicchè il vincolo di connessione legittimerebbe la riunione dei ricorsi se separatamente proposti. (Cons. di Stato Sez. 9/10/2007 n. 5295; id. Sez. IV 24/12/2008 n. 6560; TAR Sardegna - Sez. II – 24/11/2006 n. 2441; id. Lombardia – BS – Sez. II – 17/9/2009 n. 1705)

II.1) Nel merito è di rilievo assorbente la fondatezza del primo motivo di gravame col quale la società ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 87 comma 5 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), assume l’illegittimità degli atti impugnati perché emessi oltre il termine prescritto.

Il menzionato art. 87 comma 5 del D.Lgs. n. 259/2003 stabilisce che, nelle fattispecie come quella in esame concernente le d.i.a. per l’installazione di impianti di telefonia mobile, il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta dichiarazioni e/o integrazioni documentali “entro il termine di quindici giorni” dalla data di ricezione delle domande; ed, al riguardo, la giurisprudenza, consolidatasi nel tempo che appare da condividere, ha avuto modo di affermare costantemente la perentorietà del detto termine tenendosi conto della ratio acceleratoria sottesa ai procedimenti de quibus anche in vista dell’eventuale vanificazione che i tardivi eventi interruttivi del procedimento potrebbero sortire sulla formazione del titolo autorizzatorio per silentium previsto in materia al decorso di giorni 90 dalla presentazione della d.i.a. dal comma 9 del medesimo 87 del D.Lgs. n. 259/2003. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. VI – 31/3/2011 n. 1993; id. 26/1/2009 n. 355; id. 16/9/2011 n. 5165; TAR Campania – NA – Sez. VII – 3/8/2006 n. 7822; id. 21/4/2009 n. 2077; TAR Basilicata – PZ – Sez. I -25/6/2008 n. 312)

Considerato, pertanto, che non è smentito dal Comune l’affermazione di parte ricorrente secondo cui gli atti impugnati non sono stati inoltrati entro il menzionato termine di giorni quindici, deve concludersi per l’assorbente fondatezza del motivo di gravame esaminato; e ciò esime il Collegio dall’esame dell’eccezione d’intempestività del ricorso nella parte volta avverso la normativa regolamentare comunale sollevata dal Comune, nonché delle residue censure dedotte da parte ricorrente.

III) In conclusione, il ricorso, alla stregua del motivo di gravame ritenuto fondato, va accolto nei sensi indicati in motivazione con conseguente annullamento dei provvedimenti d’integrazione documentale adottati dal Comune, restando assorbiti ogni residua censura e questione e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

IV) Le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della questione non consolidatamente orientata dalla giurisprudenza all’epoca dell’introduzione del ricorso, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto dalla s.p.a. Telecom Italia Mobile, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti d’integrazione documentale adottati dal Comune, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)