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Sez. 3, Sentenza n. 42896 del 28/09/2004 Cc. (dep. 04/11/2004 ) Rv. 229894
Presidente: Postiglione A. Estensore: Mancini F. Relatore: Mancini F. Imputato: Pellizzer. P.M. Consolo S. (Conf.)
(Rigetta, Trib.Ries. Treviso, 29 Aprile 2004)
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - sequestro - IN GENERE - Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore - Omissione - Nullità - Deducibilità - Sanatoria.
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)
La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che procede al sequestro della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata, a norma dell'art. 182 comma secondo cod. proc. pen., se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo Presidente del 28/09/2004
Dott. DE MAIO Guido Consigliere SENTENZA
Dott. FIALE Aldo Consigliere N. 01104
Dott. MANCIANI Franco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETTI CIRO Consigliere N. 02181/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PELLIZZER FEDERICO N. IL 28/12/1953;
avverso ORDINANZA del 29/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Consolo Santi che ha concluso: rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Rippardo Del Giudice (Treviso). FATTO
Con ordinanza del 29 aprile 2004 il Tribunale di Treviso respingeva la richiesta di riesame avanzata da Pellizzer Federico avverso il decreto con il quale il PM presso quel Tribunale aveva convalidato il sequestro probatorio operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria di n. 4 aree per un totale di 3.000 metri quadrati, tutte di pertinenza della Pellizzer s.r.l., della quale il richiedente era legale rappresentante.
Alla eccezione di nullità del sequestro sollevata da quest'ultimo sul rilievo che la polizia giudiziaria non lo aveva avvertito della facoltà di farsi assistere durante l'atto istruttorio da un difensore il tribunale replicava che l'eccezione doveva considerarsi tardiva in quanto non sollevata subito dopo il compimento dell'atto ma solo in sede di richiesta di riesame.
Quanto al merito,il ricorrente aveva sostenuto di non avere commesso alcun illecito ambientale in quanto l'area sottoposta a sequestro non era occupata da materiali ed oggetti costituenti rifiuti bensì da attrezzature e macchinali di volta in volta utilizzati dalla ditta,esercente attività edilizia, e da materiale di risulta di operazioni di scavo strumentali ad una attività di costruzione edilizia regolarmente autorizzata.
Con l'ordinanza de qua il Tribunale ha risposto sul punto che le affermazioni del ricorrente non erano adeguatamente comprovate e che lo stato dei luoghi, come anche evidenziato dalla prodotta documentazione fotografica, era caratterizzato dalla presenza di materiale ed oggetti eterogenei, ammassati e posizionati alla rinfusa senza alcun ordine ed al di fuori di ogni criterio logico,tali dunque da far ritenere,in questa sede e salvo diverse acquisizioni emergenti in seguitola valutarsi nella pienezza del contraddittorio,non la destinazione degli stessi al riutilizzo ma la loro condizione di abbandono senza che,peraltro,la discarica fosse stata autorizzata. Con il ricorso per Cassazione proposto dall'indagato vengono presentate e sviluppate le stesse questioni già sottoposte al Tribunale del riesame.
In particolare si insiste sulla tempestività della eccezione formale,precisandosi che essa fu proposta nella richiesta di riesame e dunque nel primo atto compiuto dal Pellizzer con l'assistenza del difensore.
Nel merito si ribadisce che tutto il materiale e gli oggetti giacenti sull'area colpita dal sequestro probatorio sono pertinenti all'attività edilizia della ditta Pellizzer - di notevoli dimensioni e che di recente aveva incorporato altra impresa operante nello stesso settore - per essere o macchinali destinati ad un uso periodico o materiali destinati ad essere rapidamente smaltiti, non qualificabili dunque come rifiuti abbandonati.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Quanto alla eccezione di carattere formale sollevata dal ricorrente,originata dal fatto che la polizia giudiziaria, procedendo alla ispezione da cui scaturì il verbale di contravvenzione oggetto del presente procedimento, omise di avvertire la parte che poteva farsi assistere da un difensore,si osserva che quanto sul punto rilevato dall'impugnata ordinanza è ineccepibile. Trattasi invero di una nullità relativa che,come tale, deve essere eccepita dalla parte e quando, come nel caso di specie,la parte o un suo legittimo rappresentante è presente al compimento dell'atto, deve essere sollevata o subito prima o subito dopo il compimento dell'atto stesso..
Esattamente in termini ved., fra le altre, Cass. sez. 6^ 21 gennaio 1993 n. 3971, la quale esclude che la denuncia del vizio possa considerarsi tempestiva se proposta per la prima volta in sede di riesame.
Quanto all'altro motivo del ricorso, l'impugnata ordinanza motiva diffusamente la propria convinzione che il materiale osservato dagli agenti della polizia giudiziaria nel corso della ispezione, per la sua eterogeneità, per l'essere accatastato alla infusa, per la sua vetustà - caratteristiche, queste, tutte puntualmente descritte nel verbale di contravvenzione e risultanti dalla documentazione fotografica - avesse i connotati tipici non del materiale destinato ad essere utilizzato o riutilizzato da una impresa edile ma invece del materiale scartato, precisamente definibile come rifiuti,abbandonati in modo incontrollato e dunque costituente discarica abusiva.
Tale motivazione è certamente immune da manifesti vizi logici. P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004