TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 1321, del 5 giugno 2013
Rifiuti.Discarica abusiva, illegittimità ordinanza rimozione, smaltimento rifiuti, e ripristino stato dei luoghi senza istruttoria

E’ illegittima l’ordinanza di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolta al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione, da parte dell'amministrazione procedente, e sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)



N. 01321/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00905/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 905 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Valentini Massimo (per sé e quale procuratore della sig.ra Giulia Valentini e dei sigg.ri Giuseppe Panvini e Daniela Caterina Panvini, questi ultimi eredi della sig.ra Maria Teresa Valentini), Valentini Sabina (per sé e quale procuratrice della sig.ra Amaranta Santoro), Valentini Alessia, Delmirani Cristiana e Delmirani Luca, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Spata, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Zanardelli 60;

contro

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa De Salvo ed Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso il Municipio – Settore Avvocatura;
Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Forestale di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

dell’ordinanza 26/4/2005 n. 186 del Sindaco di Lecce, avente ad oggetto “Via Vecchia Cavallino – Discarica abusiva – Fg 250 p.lla 419 – Rimozione e smaltimento rifiuti, ripristino stato dei luoghi”; nonché di ogni altro atto (anche non noto) presupposto, connesso e consequenziale, tra questi, ove occorra, della nota n. 818/04 Posiz. III – 1/2 del 20/5/2004 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Forestale Lecce nonché della nota 2/7/2004 prot. n. 178/04 della Sezione Ambientale della P.M., richiamate nell’ordinanza medesima e non conosciute dai ricorrenti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Forestale di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Gabriella Spata, l'avv. Elisabetta Ciulla e l'avvocato dello Stato Antonio Tarentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

I ricorrenti Valentini e Delmirani impugnano l’ordinanza del Sindaco di Lecce con cui è stata ingiunta la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi della discarica abusiva alla via Vecchia Cavallino, su suolo di loro proprietà, per il quale era stato segnalato dal Corpo Forestale dello Stato “un abbandono incontrollato di rifiuti di varia natura tra cui materiali di risulta edili, eternit, beni durevoli, materiali ferrosi, pneumatici, vecchi elettrodomestici, vetro, rifiuti di potatura ecc.”.

Deducono:

1) violazione art. 14 D.lgs. 5/2/97 n. 22 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, sviamento, carenza e/o insufficienza di istruttoria ed errato esercizio dell’azione amministrativa (presupponendo l’ordine loro rivolto l’imputabilità a titolo di dolo o colpa della violazione, la quale non può fondarsi sulla sola proprietà del bene);

2) violazione art. 50, comma V, D.Lgs. n. 267/00 ed eccesso di potere per errato esercizio dell’azione amministrativa, carenza dei presupposti, carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (non ricorrendo i presupposti e le condizioni legittimanti l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente);

3) incompetenza ed eccesso di potere (non rientrando l’esercizio del potere nella competenza del Sindaco);

4) violazione art. 7 ss. L. n. 241/90 ed eccesso di potere (difettando la comunicazione di avvio del procedimento);

5) eccesso di potere sotto altro profilo (essendo oltremodo ridotto il termine assegnato di venti giorni).

Il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Forestale di Lecce si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

Anche il Comune di Lecce si è costituito in giudizio, confutando le deduzioni dei ricorrenti nel proprio controricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 6 luglio 2005 n. 682.

I ricorrenti hanno ulteriormente articolato le censure con motivi aggiunti depositati il 19/7/2005, in relazione al contenuto degli atti esibiti in giudizio.

Le parti hanno esibito documentazione e scritti difensivi e, all’udienza pubblica del 4 aprile 2013, la causa è stata assegnata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ravvisa l’illegittimità del provvedimento comunale, privo di motivazione in ordine ai profili di dolo o colpa ascrivibili ai ricorrenti per l’abbandono incontrollato di rifiuti (come dedotto con il primo motivo), sulla scorta dei precedenti pronunciamenti della Sezione in simili fattispecie, ribaditi anche di recente (sentenze del 24 gennaio 2013 nn. 155 e 156).

In funzione motivazionale possono essere riportate le suddette decisioni:

<<L’art. 14 d. lgs. n. 22/97 (norma oggi sostituita dall’art. 192 d. lgs. n. 152/06, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), dopo aver vietato il deposito, immissione e abbandono incontrollato di rifiuti (commi 1 e 2), fa obbligo a chiunque violi i suddetti divieti, di “… procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa” (comma 3).

Tale essendo il tenore della suddetta previsione normativa, rileva il Collegio che, avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale dominante, l'ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi pertanto escludere che la norma configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva.

Ne discende l’illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione, da parte dell'amministrazione procedente, - e sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione - dell'imputabilità soggettiva della condotta (in tal senso, cfr. C.d.S, V, 25 gennaio 2005, n. 136; Id, V, 25 agosto 2008, n. 4061; Id, V, 19 marzo 2009, n. 1612; Tar Sicilia, Palermo, n. 584/10)>>.

Nel caso di specie, l’indagine va quindi condotta al fine di verificare se potesse essere ascritto ai proprietari un comportamento quanto meno negligente, ossia se agli stessi sia imputabile di non avere adottato accorgimenti per prevenire l’abbandono di rifiuti.

I ricorrenti respingono la propria responsabilità, rappresentando che l’area era delimitata da un muro di recinzione abbattuto proprio dal Comune per l’allargamento della via, che agli stessi non può essere imposta come doverosa la chiusura di un fondo né una costante vigilanza, aggiungendo che in ogni caso ciò risulta difficoltoso per l’estensione del fondo (circa 20 ha).

Con i motivi aggiunti viene poi evidenziato che sia il verbale del Corpo Forestale dello Stato che l’accertamento della Polizia Municipale hanno rilevato la presenza incontrollata di rifiuti, rispettivamente, “sul bordo strada” o “ciglio della strada” di via Vecchia Cavallino.

Ad avviso del Collegio, tale circostanza è sintomatica del vizio denunciato dai ricorrenti, risultando effettivamente dagli atti richiamati che gli accertamenti compiuti (verbale del 25/5/2004 del Comando della Stazione Forestale di Lecce e relazione di servizio della P.M. del 2/7/2004) hanno ravvisato la presenza di rifiuti sul bordo della strada, nel tratto di congiunzione con la S.S. Lecce – Maglie, senza rappresentare che gli stessi fossero abbandonati anche su suolo di proprietà privata.

Tale elemento avrebbe dovuto indurre il Comune a verificare la sussistenza della responsabilità del proprietario, mentre l’ordinanza impugnata, trascurando tale dato, che si dimostra rilevante, si limita a certificare che il terreno in questione (confinante con la pubblica via) appartiene ai ricorrenti, senza tuttavia stabilire se i rifiuti siano stati abbandonati solo sulla proprietà pubblica ed abbiano raggiunto la proprietà privata per le dimensioni del cumulo o siano stati abbandonati sulla proprietà privata..

In ragione di ciò, è fondata la censura sollevata sul punto dai ricorrenti.

Per completezza, il Collegio evidenzia che non è invocabile il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti (benché il provvedimento contenga un richiamo all’art. 50, quinto comma, TUEL), poiché non ricorre nessuno dei presupposti che legittimano il potere “extra ordinem”, ovverossia che si tratti di un evento eccezionale ed imprevedibile e, nel contempo, che non esistano ordinari strumenti con cui provvedere (giurisprudenza pacifica; per tutte, Cons. Stato – Sez. VI, 13 giugno 2012 n. 3490).

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare interamente le spese processuali tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del 26/4/2005 n. 186 del Sindaco di Lecce.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)