Sez. 3, Sentenza n. 17439 del 06/04/2005 Cc. (dep. 09/05/2005 ) Rv. 231516
Presidente: Savignano G. Estensore: Mancini F. Relatore: Mancini F. Imputato: 
P.M. in proc. Amico. P.M. Salzano F. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, Trib.Lib. Caltanissetta, 21 Dicembre 2004)
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE - Sequestro preventivo - 
Ipotesi di confisca obbligatoria della res - Revoca - Per successiva assenza di 
esigenze cautelari - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
La revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le 
quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi 
nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti 
e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la 
pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è 
presunta dalla legge.  (Massima Fonte CED Cassazione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 06/04/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 457
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 003791/2005
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) AMICO ANGELO (+1) N. IL 21/05/1936;
avverso ORDINANZA del 21/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO F., rigetto del ricorso. FATTO E 
DIRITTO
Con ordinanza del 21 dicembre 2004 il tribunale di Caltanissetta in veste di 
giudice del riesame, accogliendo l'appello proposto nell'interesse di Amico 
Angelo, indagato per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 51 commi 1 e 2 D. L.VO 
22 del 1997, annullava l'ordinanza in data 10 novembre 2004 del GIP presso lo 
stesso tribunale con la quale era stata respinta l'istanza di revoca del 
sequestro preventivo di un motocarro da lui avanzata. Ricordava il tribunale di 
avere respinto in sede di riesame analoga richiesta ma che medio tempore la 
situazione era cambiata non con riguardo al fumus commissi delicti bensì al 
periculum in mora. L'indagato infatti era stato interrogato ed aveva dichiarato 
che una sola volta aveva effettuato il trasporto di rifiuti e il motocarro era 
l'unico veicolo disponibile per le necessità della famiglia. Questa versione dei 
fatti al tribunale sembrava credibile anche tenuto conto dell'assenza di 
precedenti specifici dell'indagato, che faceva pensare ad un attività illecita 
di trasporto - quella per la quale era indagato - del tutto occasionale, senza 
rischio dunque di una sua reiterazione nel tempo. Propone ricorso per cassazione 
la Procura distrettuale rilevando che il provvedimento di sequestro era stato 
adottato anche in vista della confisca del mezzo, obbligatoria ai sensi 
dell'art. 53 comma 2 del D. L.VO 22 del 1997, e considerando che in tal caso il 
vincolo non è revocabile per il solo fatto dell'essere venuto meno il periculum 
in mora. Per altro verso, si rileva nel ricorso, neppure è vero, secondo quanto 
emerge dagli atti del procedimento, che l'attività incriminata abbia avuto 
carattere di occasionalità. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto:
il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il sequestro in questione è stato disposto in funzione di entrambe le finalità 
che l'istituto disciplinato dall'art. 321 c.p.p. è chiamato a perseguire: da un 
lato evitare che l'indagato potesse con il motocarro in questione, ove fosse 
rimasto nella sua disponibilità, reiterare la condotta illecita contestatagli 
(comma 1), dall'altro sottoporre a vincolo un bene di cui è prevista la confisca 
obbligatoria (comma 2).
Orbene risulta dal testo dell'impugnato provvedimento che l'attenzione del 
tribunale si è indirizzata sui soli rischi della reiterazione della condotta, in 
relazione ai quali il giudicante si è sentito rassicurato dalle dichiarazioni 
rilasciate dall'indagato dopo che in sede di riesame lo stesso tribunale aveva 
disatteso analoga domanda di restituzione.
Avrebbe al contrario dovuto considerare che il sequestro preventivo era stato 
disposto anche perché a mente dell'art. 53 co. 2 citato decreto legislativo è 
prevista la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto usato per il traffico 
illecito di rifiuti. In questa ottica avrebbe allora rilevato che il venire meno 
delle esigenze cautelari di cui all'art. 321 co. 1 c.p.p. determina la revoca 
del sequestro secondo la previsione del successivo comma 3, il quale ultimo 
tuttavia non stabilisce alcun collegamento con la norma precedente, riferita al 
sequestro preventivo disposto in vista della confisca. La ragione del differente 
trattamento è chiara ove solo si consideri che nel caso di confisca, in special 
modo di confisca obbligatoria come nel caso in esame, la pericolosità della res 
non è passibile di valutazioni discrezionali ma è presunta dalla legge juris et 
de jure. Ne consegue che in tal caso alla revoca del sequestro può pervenirsi 
solo allorché siano venuti meno gli elementi costituenti il fumus commissi 
delicti, che non è quanto verificatosi nella specie posto che il tribunale 
afferma esplicitamente il permanere del fumus ritenendo per contro venute meno 
le esigenze cautelari. L'impugnata ordinanza è pertanto incorsa in violazione di 
legge (art. 325 co. 1 c.p.p.) avendo disposto la restituzione del bene, 
legittimamente sequestrato, pur in assenza di fatti sopravvenuti che ne 
giustificassero il dissequestro ed erroneamente valorizzando il dato del venire 
meno dell'altro requisito di simili provvedimenti - le esigenze cautelari - in 
realtà nella specie ininfluente. Deve conseguentemente essere annullata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza, 
disponendo il ripristino del provvedimento di sequestro. Così deciso in Roma, il 
6 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2005 
 
                    




