Cass. Sez. III n. 5823 del 12 febbraio 2016 (Cc 7 gen 2016)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PM in proc. Demaria
Rifiuti.Gestione illecita e irrilevanza autorizzazioni postume in sanatoria

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell'impresa che li produce. Non è, peraltro, ammissibile alcuna forma di sanatoria postuma discendente dal conseguimento di un atto abilitativo, posto che in materia di gestione di rifiuti è sempre richiesta l'autorizzazione espressa e specifica dell'autorità competente, sicché nessun rilievo può essere dato ad autorizzazioni successive in "sanatoria" (istituto del tutto estraneo alla materia), le quali non possono coprire i fatti ad esse antecedenti.

 RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 30/12/2014, depositata in data 31/12/2014, il GIP presso il tribunale di CUNEO ha assolto D. S., con la formula perchè il fatto non costituisce reato, dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, (raccolta, trasporto e commercio non autorizzati di rifiuti metallici) perchè, pur non essendo iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ma esclusivamente alla CCIAA come commerciante di rottami di ferro ed intestatario di licenza per il commercio ambulante di tipo B, nel corso del (OMISSIS) raccoglieva, trasportava e rivendeva ad una società rifiuti metallici per 14 volte per complessivi kg. 13620, ottenendo un corrispettivo di Euro 3471,60 (fatti contestati come commessi tra il (OMISSIS)).

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CUNEO, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il PM ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente prosciolto l'imputato dal reato addebitato, ritenendo esistere un regime di liberalizzazione dei commercio rifiuti; richiamando, in particolare, il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, e la giurisprudenza di questa Corte sulla questione (per tutte, v. la nota sentenza Lazzaro, n. 29992/2014 di questa Sezione), rileva il PM ricorrente che per affermare la liceità della condotta occorre preliminarmente accertare la titolarità della "abilitazione" al momento dei fatti e la riferibilità del prodotto trattato con l'oggetto del commercio; se solo fossero stati seguiti tali passaggi l'esito avrebbe dovuto essere diverso, in quanto la ditta individuale dell'imputato è stata aperta solo in data (OMISSIS), dunque i fatti e di conferimenti al centro di recupero FERIVA Rottami s.r.l.

erano in atto ben prima dell'accertamento, dunque anziché la fromula assolutoria impiegata, tutt'al più gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al PM per specificazione delle condotte a voler considerare effettivamente la condotta dell'imputato come quella di un "robivecchi"; si aggiunge, poi, che per l'attività svolta dall'imputato non poteva esservi equiparazione a condotte minimali per le caratteristiche dimensionali dell'attività svolta, non rilevando la somma ricavata dall'attività, quanto, piuttosto, la consistenza quantitativa dei rifiuti "gestiti", pari ad oltre 13 tonnellate di rifiuti metallici che dimostrava come l'attività svolta non potesse qualificarsi come marginale, ma sostanzialmente di natura professionale; infine, conclude il PM ricorrente, non è più compatibile con il commercio rifiuti la disciplina per il commercio ambulante dettata dal D.Lgs. n. 114 del 1998, essendo dunque difficile sostenere che la rivendita di rifiuti metallici e cascami metallici da parte dell'imputato sia avvenuta mediante acquisto merci e non invece come recupero e raccolta rifiuti, con rivendita al dettaglio e in favore del consumatore finale e non invece ad altro operatore imprenditoriale per la trasformazione ed il recupero del prodotto.

3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 4/06/2015, il Procuratore Generale presso la S.C. ha chiesto annullarsi l'impugnata sentenza, essendo fondato il motivo di ricorso, richiamando le argomentazioni già sviluppate dall'impugnante Procuratore della Repubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza risulta che, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo è sottratta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006; la stessa, quindi, non richiede l'iscrizione all'Albo gestori ambientali con conseguente esclusione della configurabilità del reato ascritto, sempre che il soggetto sia abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Nella specie, rileva il giudice, l'imputato è titolare di licenza per il commercio ambulante di rottami di ferro; non avrebbe alcun senso, afferma il giudice, ritenere che questi sia autorizzato a venderli ai privati e debba iscriversi invece all'Albo gestori solo per conferire al centro di recupero quelli rimasti invenduti. Il conferimento al centro di recupero di inserisce, afferma il giudice, in quanto fase necessaria, nell'attività commerciale che gli è stata debitamente autorizzata e, tra l'altro, la somma ricavata da tale attività è modesta (poco più di 3400 Euro in 5 mesi) e sarebbe perfettamente compatibile con l'esercizio del commercio ambulante, sicché sembrerebbe paradossale colpire l'imputato proprio ora che sta cercando di reinserirsi nella società attraverso un lavoro onesto, svolto alla luce del sole, dopo essersi dedicato per anni ad attività illecite.

6. Detta motivazione non è condivisibile.
E' ben vero che, come già affermato da questa Corte nella richiamata sentenza Lazzaro "In materia di rifiuti, la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, la quale sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs., è configurabile anche con riferimento alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, salva l'applicabilità della deroga di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5 per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio" (Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 - dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266: giurisprudenza, questa, che ha pealtro chiarito come a nulla rilevi la minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo), ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la ditta individuale dell'imputato risulta essere stata aperta solo in data (OMISSIS), sicchè il consistente (oltre 13 tonnellate) e reiterato (quattordici volte) conferimento di rifiuti metallici per cinque mesi, a prescindere dalla somma ricavata, in assenza del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, escludeva sia l'assoluta occasionalità della condotta (ciò che escluderebbe la configurabilità dell'illecito penale) che la legittimità del suo esercizio, proprio per la mancanza del titolo abilitante, condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte per l'applicabilità del regime in deroga previsto dall'art. 266, comma 5, citato.

Se, dunque, tale limite non sarebbe valso a consentire l'applicabilità della deroga nel caso di "trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri", a maggior ragione non trova applicazione nei confronti del "detentore" dei medesimi che trasporti rifiuti prodotti da terzi per conferirli ad un centro di raccolta, tenuto altresì conto che, per giurisprudenza costante di questa Sezione, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del cit. D.Lgs., è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell'impresa che li produce (da ultimo: Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 - dep. 02/03/2015, Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv.262514).

Non è, peraltro, ammissibile alcuna forma di sanatoria postuma discendente dal conseguimento della licenza per l'esercizio del commercio ambulante, posto che in materia di gestione di rifiuti è sempre richiesta l'autorizzazione espressa e specifica dell'autorità competente, sicché nessun rilievo può essere dato ad autorizzazioni successive in "sanatoria" (istituto del tutto estraneo alla materia), le quali non possono coprire i fatti ad esse antecedenti. Questa linea interpretativa trova riscontro non solo nel tenore letterale del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma anche nella finalità di questa normativa intesa ad assicurare il controllo preventivo pubblico per le delicate fasi di smaltimento dei rifiuti, onde evitare pericoli per la salute e l'ambiente (v., sull'inammissibilità di autorizzazioni postume nella materia: Sez. 3, n. 10153 del 17/05/1994 - dep. 27/09/1994, Ortis, Rv. 199339). A ciò si aggiunga che la rivendita di rifiuti metallici operata dall'imputato era stata effettuata ad un operatore professionale (gestore di un centro di raccolta autorizzato) ed appariva di fuori dall'ambito commerciale dell'imputato medesimo.

Infine, e conclusivamente, non va nemmeno dimenticato che il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole andrebbe provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, e di ciò non v'è traccia nel caso di specie (giurisprudenza costante: v., sull'onere probatorio incombente in capo a chi invoca l'applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti, da ultimo, Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 - dep. 17/04/2015, Fortunato, Rv. 263336).

7. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di CUNEO, altro giudice.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al tribunale di CUNEO. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 7 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2016