Consiglio di Stato, Sez. V, n. 800, del 12 febbraio 2013
Rifiuti.Legittimità revoca autorizzazione impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi per violazione autorizzazione

E’ legittima la revoca dell’autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, in considerazione del fatto che tra le prescrizioni contenute nell’autorizzazione ambientale (obblighi da rispettare) vi è anche quella di organizzare il deposito dei rifiuti presso l’impianto “per tipologie omogenee” ed il conseguente divieto di “stoccaggio promiscuo”. Pertanto, è evidente che a fortiori tale divieto deve ritenersi operante nei confronti della materia prima secondaria e cioè delle balle di carta da macero il cui stoccaggio nell’area destinata ai rifiuti autorizzati è stato posto a base del provvedimento impugnato. In perfetta coerenza con tale prescrizione, nella planimetria dell’impianto sulla cui base è stata rilasciata l’autorizzazione ambientale vi è una suddivisione delle aree destinate allo stoccaggio dei diversi rifiuti per il cui trattamento la società appellante è autorizzata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00800/2013REG.PROV.COLL.

N. 05550/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5550 del 2012, proposto da: 
Boninsegna s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Dalfini e Barbara Piccini, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29;

contro

Provincia di Verona, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Bissoli e Simone Cadeddu, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via San Sebastianello n. 9;

nei confronti di

Regione Veneto; Arpav - Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto - Dipartimento prov.le di Verona; Comune di Oppeano;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00710/2010, resa tra le parti, concernente revoca autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Piccini e Cadeddu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con la sentenza appellata il TAR Veneto ha respinto l’impugnativa proposta dalla Boninsegna s.r.l.

avverso i provvedimenti della Provincia di Verona di diffida per inottemperanza alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi sito in Oppeano (n. 62/2011) e di successiva revoca dell’autorizzazione medesima.

Detti provvedimenti erano stati emanati sulla base delle risultanze di una verifica effettuata presso il sito dall’Arpav, nella quale gli incaricati avevano accertato che il capannone destinato al deposito dei rifiuti trattati nell’impianto (materiale ferroso, legnoso, vetroso, plastico e cartaceo) era in realtà stato adibito a deposito promiscuo di carta da macero in balle, che la società ricorrente impiega nel proprio ciclo produttivo, quale materia prima secondaria, parallelamente all’attività di trattamento dei rifiuti oggetto di autorizzazione.

La pronuncia di rigetto dell’impugnativa di primo grado si fonda sul rilievo fattuale che “nessuna porzione delle superfici del capannone indicate nella planimetria è destinata a deposito dei materiali acquistati per la sola commercializzazione”. Sulla base di questa premessa il TAR ha valorizzato, al fine di confutare le critiche della società ricorrente volte a sottolineare che la situazione accertata dall’Arpav non è comunque fonte di rischi per l’ambiente, il contenuto rigidamente prescrittivo e non derogabile della normativa in materia di rifiuti e dei titoli abilitativi in forza di essa rilasciati,“cosicché esiste uno stretto legame tra le autorizzazioni e le caratteristiche tecniche dell’impianto”, tale da non consentire che i soggetti autorizzati possano modificare a proprio piacimento queste ultime.

Il presente appello è affidato a due motivi:

1) nel primo si afferma che il TAR è incorso in un travisamento dei fatti di causa che ne ha inficiato la decisione, per non avere colto la circostanza che tra le prescrizioni contenute nell’autorizzazione revocata, al punto n. 5), vi è anche quella di stoccare i rifiuti “all’interno del capannone nel rispetto della planimetria in atti” e che in detta planimetria vi è un’area di deposito (contraddistinta dalla lettera “A”) riservata alle balle di carta da macero, ulteriore rispetto a quelle deputate allo stoccaggio dei rifiuti (aree contraddistinte dalle lettere da “B” a “E”), per cui nessuna violazione della normativa ambientale e del titolo autorizzativo è configurabile se – come nel caso oggetto di giudizio - queste ultime, laddove eccedenti rispetto alle esigenze di stoccaggio dei rifiuti trattati, vengano impiegate per depositare temporaneamente le balle di carta;

2) nel secondo si censura l’omessa pronuncia sul motivo del ricorso di primo grado nel quale si era dedotto che la revoca dell’autorizzazione ed il divieto in essa insito di sfruttare l’impianto assentito per l’attività, connesse al ciclo produttivo dei rifiuti trattati, di riciclo dei materiali di scarto, si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità che informano l’attività amministrativa.

Così sintetizzata la prospettazione alla base del presente appello, occorre sottolineare che la tesi su cui si fonda il primo motivo tende a negare che sussista alcuna violazione sostanziale dei vincoli normativi inerenti l’attività di gestione dei rifiuti autorizzata se nello svolgimento della parallela attività di commercializzazione di prodotti similari si determina una promiscuità tra i diversi materiali. La quale promiscuità nel caso di specie consiste, sulla base di quanto afferma la società appellante stessa, nell’utilizzo dell’area destinata allo stoccaggio dei rifiuti autorizzati anche per le balle di carta da macero riciclata.

Con il secondo motivo si invoca per contro un contemperamento dei rigidi vincoli connessi al regime pubblicistico cui è sottoposta l’attività di gestione dei rifiuti con le esigenze dell’attività di impresa.

Nessuno dei motivi può essere condiviso.

In relazione al primo, giova evidenziare che tra le prescrizioni contenute nell’autorizzazione ambientale (“obblighi da rispettare”) vi è anche quella di organizzare il deposito dei rifiuti presso l’impianto “per tipologie omogenee” ed il conseguente divieto di “stoccaggio promiscuo” (punto 6).

Pertanto, è evidente che a fortiori tale divieto deve ritenersi operante nei confronti della materia prima secondaria e cioè delle balle di carta da macero il cui stoccaggio nell’area destinata ai rifiuti autorizzati è stato posto a base del provvedimento impugnato.

In perfetta coerenza con tale prescrizione, nella planimetria dell’impianto sulla cui base è stata rilasciata l’autorizzazione ambientale vi è una suddivisione delle aree destinate allo stoccaggio dei diversi rifiuti per il cui trattamento la società appellante è autorizzata. Tra queste sono contraddistinte dalla lettera “A” quelle destinate alla carta e cartone, mentre quelle dalla lettera “B” a “E” sono riservate alle altre tipologie di rifiuti tratte nell’impianto. Contrariamente a quanto assume la Boninsegna, le prime devono intendersi riferite in via esclusiva ai rifiuti autorizzati e non già alla materia prima secondaria parallelamente commercializzata dalla società, trattandosi di profilo esulante dal titolo autorizzativo.

In questi termini va dunque letta la prescrizione contenuta in quest’ultimo concernente il rispetto della planimetria.

Il secondo motivo non è condivisibile perché, invocando un contemperamento con le esigenze dell’impresa privo di base normativa, tende a negare il carattere inderogabile, ben lumeggiato dal TAR, delle prescrizioni imposte agli operatori autorizzati alla gestione dei rifiuti, le quali si correlano evidentemente alle superiori esigenze di controllo sul rispetto della normativa in materia e dei conseguenti titoli autorizzatori.

In conclusione l’appello deve essere respinto e quindi la sentenza di primo grado confermata.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio d’appello in ragione della peculiarità delle questioni in esso poste.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)