Cass. Sez. III n. 24237 del 24 giugno 2010 (Ud.24 mar. 2010
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Masi e altro
Urbanistica. Opere in cemento armato

Sono opere in conglomerato cementizio armato quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica. (Fattispecie di realizzazione di una struttura di colonne in cemento armato con travi in legno poggianti sulle stesse e copertura di perlinato in legno).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/03/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 609
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 36911/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MASI DENNI N. IL 11/03/1957;
2) GUIDI CINZIA N. IL 15/05/1961;
avverso la sentenza n. 7231/2008 TRIBUNALE DI LIVORNO SEZ.DIST. di CECINA, del 13/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Cecina, con sentenza del 13.3.2009, affermava la responsabilità penale di Masi Denni e Guidi Cinzia in ordine ai reati di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72 (per avere, in concorso tra loro, realizzato una struttura di circa 156 mq., composta da 11 colonne in cemento armato, ciascuna delle dimensioni di mt. 0,45 x 0,50 ed altezza di mt, 2,56, con travi in legno poggiami sulle stesse ed una copertura di perlinato in legno rivestita con guaina catramata, omettendo di effettuare la previa denuncia ed il prescritto deposito del progetto e senza la direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato - acc. in Cecina, il 27.4.2007) e condannava ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di Euro 1.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito, sotto il profilo della violazione di legge, la erronea interpretazione delle disposizioni riferite alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato, in quanto le opere realizzate non costituivano elementi strutturali di un edificio ma integravano un pergolato-tettoia, "che avrebbe potuto essere sostenuto anche da colonne di materiale diverso". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, comma 1, "la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità" e, secondo il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 53, sono considerate "opere di conglomerato cementizio armato", normale o precompresso, "quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica". Ne consegue che un'opera, per essere sottoposta alla disciplina in oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture e che restano al di fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura come, ad esempio, "il solaio di una stalla, l'architrave di una porta etc".
La circolare n. 11951 del 14.2.1974 del Ministero dei lavori pubblici - Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale ebbe a specificare, in proposito, che "si considerano, ai sensi della L. n. 1086 del 1971, opere in conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un complesso di strutture, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. Sono quindi escluse all'applicazione dell'art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera".
Nella fattispecie in esame, secondo quanto accertato dal giudice del merito, l'intervento incriminato è consistito, appunto, in un insieme di elementi strutturali collegati tra loro ed esplicanti una funzione statica (elementi interconnessi di fondazione e colonne portanti di sostegno della trabeazione) al quale le norme incriminatoci fanno riferimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010