Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5040, del 16 ottobre 2013
Rifiuti.Preavviso di rigetto e silenzio serbato dalla Regione sull'istanza di V. I. A. per piattaforma di trattamento, valorizzazione e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi
Va considerato che gli atti endoprocedimentali quali quelli adottati dalla Regione non fanno venire meno il silenzio inadempimento, atteso che l’obbligo, cui va traguardata l’azione avverso il silenzio della p.a., ha per oggetto l’adozione del provvedimento finale nel termine complessivo stabilito per quel determinato procedimento. Il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall'art. 2 L. 241/1990, sicché nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 Cod. proc. amm. per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 05040/2013REG.PROV.COLL.
N. 06705/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6705 del 2012, proposto da:
Delta Petroli S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso Studio Legale Chiomenti, in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Triggiani, Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, n. 92;
nei confronti di
Comitato Cittadino Minervino Sana;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 01389/2012, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di valutazione di impatto ambientale per l'esercizio di una piattaforma destinata al trattamento, valorizzazione e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Minervino Murge.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti l’avvocato F. Scanzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che l’odierno appellante proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. dinanzi al TAR per la Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale per l’esercizio di una piattaforma destinata al trattamento, valorizzazione e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Minervino Murge e per la condanna al risarcimento del danno.
2. Rilevato che il primo Giudice dichiarava l’improcedibilità della domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio per effetto dell’atto di preavviso di diniego (in data 12 marzo 2012) e della successiva richiesta di integrazione documentale (in data 3 maggio 2012), disponendo la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario per la trattazione della connessa domanda di risarcimento del danno.
3. Considerato che l’appellante nell’atto di gravame si duole della pronuncia del Tribunale in quanto il procedimento di rilascio della VIA deve avere una durata massima di 150 giorni dal momento del deposito del progetto da parte del proponente, pertanto, considerata la data della presentazione (21 ottobre 2010), lo stesso si sarebbe dovuto concludere il 21 marzo 2011. Sicché l’inadempimento della Regione sarebbe in quel momento maturato, tanto che i successivi atti regionali: 1) il preavviso di diniego del 12 marzo 2012; 2) la richiesta di integrazione documentale del 3 maggio 2012, non potevano produrre un effetto di proroga del termine procedimentale già scaduto.
4. Rilevato che l’appellante sostiene che il mero preavviso di diniego non sterilizzerebbe l’interesse alla pronuncia giurisdizionale e, pertanto, il primo Giudice non avrebbe potuto adottare una sentenza dichiarativa del difetto di interesse dell’originario ricorrente.
5. Considerato che in subordine, ove si aderisse all’interpretazione offerta dal Tribunale, l’appellante chiede disporsi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE per violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
6. Rilevato che a giudizio dell’originario ricorrente l’orientamento fatto proprio dal TAR sull’interpretazione dell’art. 10 bis, l. 241/90, sarebbe lesivo degli artt. 3, 24, 111 e 113 cost., tanto da imporre una rimessione alla Corte costituzionale.
7. Considerato che in data 4 ottobre 2013 l’appellante depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
8. Rilevato che sussistono ex art. 74 c.p.a. i presupposti per adottare pronuncia in forma semplificata, risultando l’odierno appello manifestamente improcedibile in ragione della dichiarazione dell’appellante sopra richiamata.
9. Rilevato che la Regione Puglia si costituiva in giudizio in data 7 ottobre 2013.
10. Valutato che ai soli fini della soccombenza virtuale per regolare le spese del presente giudizio, va considerato che gli atti endoprocedimentali quali quelli adottati dalla Regione non fanno venire meno il silenzio inadempimento dell’appellata, atteso che l’obbligo, cui va traguardata l’azione avverso il silenzio della p.a., ha per oggetto l’adozione del provvedimento finale nel termine complessivo stabilito per quel determinato procedimento. Sicché come già chiarito da questo Consiglio, Sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798: “Il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, sicché nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 Cod. proc. amm. per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività”.
11. Considerato, pertanto, che la soccombenza virtuale impone di porre a carico dell’appellata le spese del presente giudizio che vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2000 (duemila) oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)