Regione Siciliana - Assessorato regioneale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Atto di indirizzo Aee/Raee e centri tecnici di assistenza Cat n.9743 del 29 settembre 2019

Prot. __________/GAB del ___________________

OGGETTO: Qualificazione del prodotto elettrico ed elettronico - CAT - Centri Assistenza Tecnica - Disciplina RAEE (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed Elettroniche) e AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) - Atto di indirizzo.

A tutti i Comuni dell'Isola

A tutte le SRR dell'Isola

E p.c.

All'On.le Presidente della Regione Siciliana

Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

All'ISPRA

LORO SEDI

1. Premesse.

Il presente documento intente contribuire all'analisi della tematica che collega i CAT - Centri di Assistenza Tecnica dislocati nel territorio della Regione Siciliana, alla gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed Elettroniche) ed a quella delle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), al fine di fornire - ferme restando le competenze e responsabilità in capo ai vari soggetti - delle innovative linee guida per la corretta gestione delle AEE ricondizionate e reimmesse sul mercato, contribuendo così a disincentivare l'abbandono incondizionato dei RAEE ed a migliorarne i tassi di riciclaggio.

Il tutto sulla scorta della risposta resa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento con nota protocollo n. 4081/GAB del 18 aprile 2019 a seguito del quesito formulato dallo Scrivente con nota protocollo n. 1964/GAB del 28 febbraio 2018.

2. La normativa di riferimento.

Com’è noto, la normativa ambientale che in Italia disciplina la gestione delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è rappresentata dal D. Lgs. n. 49/2014 e s.m.i. (attuativo della Direttiva 2012/19/CE) che rappresenta una evoluzione, sia normativa che tecnica, del D. Lgs. n. 151/2005 che ha per primo disciplinato la gestione delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e dei rifiuti derivanti da esse.

Il Decreto si applica alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti nelle categorie di cui all’allegato I del decreto, di recente modificato al fine di poter meglio contemplare tutte le casistiche di AEE immesse sul mercato.

Infatti, sulla base del primo allegato I sovente capitava che un produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche non riusciva a comprendere, e quindi a decidere, se i propri dispositivi immessi sul mercato fossero AEE rientranti nella sfera del D. Lgs. n. 49/2014 con tutti gli obblighi connessi o meno.

Ponendo a confronto i due elenchi di seguito riportati, notiamo che il raggio di azione di ciò che può essere definita una apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE), si è ampliato notevolmente, il che ha permesso una maggior tutela dei rifiuti che ne derivano quando una AEE giunge a fine vita.

Allegato I D- Lgs. n. 49/2014 in vigore sino al 14 agosto 2018

1) grandi elettrodomestici;

2) piccoli elettrodomestici;

3) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;

4) Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici;

5) Apparecchiature di illuminazione;

6) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili fissi di grandi dimensioni);

7) Giocattoli ed apparecchiature per il tempo libero e lo sport;

8) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);

9) Strumenti di monitoraggio e di controllo;

10) Distributori automatici.

Categorie AEE dal 15 Agosto 2018 (entrata in vigore OpenScope)

1) Apparecchiature per lo scambio di temperatura;

2) Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cmq;

3) Lampade;

4) Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo:

a) Elettrodomestici;

b) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;

c) Apparecchiature di consumo;

d) Lampadari;

e) Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;

f) Apparecchiature musicali;

g) Strumenti elettrici ed elettronici;

h) Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;

i) Dispositivi medici;

l) Strumenti di monitoraggio e di controllo;

m) Distributori automatici;

n) Apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.

5) Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:

a) Apparecchiature di consumo;

b) Lampadari;

c) Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;

d) Apparecchiature musicali;

e) Strumenti elettrici ed elettronici;

f) Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;

g) Dispositivi medici;

h) Strumenti di monitoraggio e di controllo;

i) Distributori automatici;

j) Apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.

L’obiettivo finale utile è quello di incrementare i tassi di raccolta dei RAEE, migliorare ed incrementarne i tassi di recupero e dei loro componenti, responsabilizzando sempre di più i produttori di AEE: con una estensione e generalizzazione delle categorie di dispositivi elettrici ed elettronici che rientrano nella sfera di applicazione del D. Lgs. n. 49/2014, il fine vita di tali dispositivi viene ad essere maggiormente tutelato.

Si dovrebbero dunque evitare situazioni in cui le AEE immesse sul mercato non vengano convogliate presso gli impianti di recupero e trattamento esulando dalle filiere certificate.

La responsabilizzazione dei produttori di AEE non passa solo attraverso i contributi che devono essere versati in funzione dell’immesso sul mercato o delle quote associative da versare ai sistemi collettivi ai quali aderiscono, ma come stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 49/2014, i produttori di AEE devono anche cooperare attivamente con gli operatori degli impianti di recupero e trattamento RAEE.

Auspicabilmente tale cooperazione è effettiva e concreta ove si verifichino le condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 D. Lgs. n. 49/2014, che richiede ai produttori di AEE di provvedere alla progettazione e produzione di AEE ecocompatibili proprio con la finalità di migliorare, incrementare e facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché per la preparazione per il riutilizzo recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo a quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita.

Quindi è possibile raggiungere attraverso il ricondizionamento anche il corretto e completo riciclaggio dei RAEE, nonché una riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte.

Spetta dunque ai produttori di AEE un importante compito, e vengono loro attribuite grandi responsabilità in quando rappresentano il primo anello della catena che ci conduce dalla progettazione alla produzione alla immissione sul mercato delle AEE, il loro utilizzo e la gestione del fine vita.

Occorre altresì comprendere che siffatto indotto economico è in grado di generare occupazione e di creare un nuovo mercato.

3. Rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: RAEE.

Com’è noto, ogni apparecchiatura elettrica ed elettronica che giunge a fine vita viene connotata con la sigla RAEE, ossia Rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, la cui definizione è data dall’art. 1 del D. Lgs. n. 49/2014: “ Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ‘RAEE’: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo disfarsene”.

Al fine di essere certi che i RAEE siano correttamente avviati a recupero, vengono in aiuto tre testi normativi.

Il D. Lgs. n. 152/2006 che definisce tutte le regole da rispettare, sia nel campo dei rifiuti urbani che degli speciali (e quindi domestico e aziendale): vigono pertanto le regole della corretta raccolta differenziata ed il conferimento in centri di raccolta comunali (per i rifiuti derivanti da utenze domestiche) ed in impianti di recupero autorizzati (per le utenze economiche).

Se da un lato il D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce le regole generali di gestione dei rifiuti, per i rifiuti elettronici entrano in gioco il D. M. n. 65 dell'8 Marzo 2010 che istituisce il cosiddetto “ Uno contro Uno” ed il D. Lgs. n. 49/2014 che integra evolutivamente tale decreto aggiungendo poi la pratica semplificata denominata “Uno contro Zero”: obiettivi di tali norme sono quelli di garantire il massimo tasso di raccolta possibile di RAEE domestici.

Il DM n. 65 del 8 Marzo 2010 coinvolge attivamente nella gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici 3 soggetti, e cioè:

1) i distributori di AEE;

2) gli installatori di AEE;

3) i centri di Assistenza Tecnica (CAT) di AEE.

Ad essi viene demandata la raccolta di quelle AEE non più funzionanti e/o di cui l’utenza domestica intende disfarsi a fronte della vendita di una nuova AEE in ragione di "Uno contro Uno".

Perché sia possibile per questi tre soggetti adempiere agli obblighi di legge, è necessario che essi siano iscritti nella categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA).

All’atto dell’iscrizione questi soggetti dovranno indicare:

- i luoghi all’interno dei quali intendono raggruppare i RAEE ritirati;

- quali mezzi intendono utilizzare per trasportarli dalla sede del ritiro al proprio luogo di

raggruppamento o al centro di raccolta comunale;

- i codici CER/EER dei RAEE che intendono ritirare.

A seguito dell’iscrizione, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali rilascia un apposito provvedimento autorizzativo, facendo quindi divenire, seppur in maniera semplificata, i soggetti di cui sopra, parte attiva della gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, in capo ai quali gravano obblighi normativi quali:

- la corretta compilazione dello schedario di carico e scarico RAEE;

- l'emissione, compilazione e custodia del Documento di Trasporto Semplificato;

- la corretta gestione del luogo di raggruppamento secondo le disposizioni tecnico-normative riportate nel D. Lgs. n. 49/2014.

Semplificando, le attività che devono essere svolte da un Centro di Assistenza Tecnica (CTA) per la gestione dei RAEE derivanti dallo " Uno contro Uno" sono:

1. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA);

2. acquisto di uno schedario di carico e scarico RAEE;

3. acquisto di Documenti di trasporto semplificato;

4. apprestamento del Luogo di Raggruppamento;

5. intervento presso l’utenza e ritiro dell’AEE giunta a fine vita a fronte della vendita di una nuova AEE;

6. trasporto del RAEE dal domicilio del proprio cliente al Luogo di raggruppamento;

7. registrazione della movimentazione effettuata sullo schedario di carico e scarico;

8. trasporto, al raggiungimento dei limiti temporali e di peso, imposti dalla norma, dei RAEE raccolti presso un Centro di Raccolta Comunale (CCR).

4. Il confine che separa un AEE da un RAEE e i Centri di Assistenza Tecnica (CAT).

Non sempre è vero che l’apparecchiatura che l’utente consegna al Centro di Assistenza Tecnica a fronte dell’acquisto di una nuova apparecchiatura è sempre fuori uso o non possa essere riparata o debba essere avviata recupero.

Tuttavia il confine che separa un’AEE usata o non funzionante da un RAEE non è ben chiaro. Considerando la storia dei dispositivi elettrici, le apparecchiature elettriche venivano riparate più e più volte, sino al momento in cui tecnicamente e/o economicamente la riparazione non era più vantaggiosa rispetto all’acquisto di una nuova apparecchiatura; tuttavia oggi risulta più semplice “gettare via” un’apparecchiatura malfunzionante ed acquistarne una nuova o più aggiornata, piuttosto che ripararla.

E' quindi necessario comprendere se e quando le apparecchiature di cui l'utente voglia disfarsi diventino dei RAEE, ed in quanto tali risultino giunte al termine della propria vita utile, oppure se sia possibile estendere la loro vita procedendo ad un ricondizionamento.

Come noto, il timore di chi potrebbe riparare e/o ricondizionare gli AEE è quello di vedersi riportare alla più stringente e responsabilizzante disciplina dei RAEE.

Invero i CAT vivono con il costante rischio di essere accusati di gestione illecita di rifiuti nel momento in cui dovessero ritirare una AEE usata che, sottoposta a riparazione, si dimostri comunque non riparabile.

Come cennato nelle premesse, assume sul punto un valore innovativo la risposta fornita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento con nota protocollo n. 4081/GAB del 18 aprile 2019 a seguito del quesito formulato dallo Scrivente con nota protocollo n. 1964/GAB del 28 febbraio 2018.

In particolare il MATTM, interpellato in ordine a quale disciplina (se AEE o RAEE) debba soggiacere il CAT che, dopo aver provveduto alla riparazione e/o ricondizionamento dell'AEE, lo reimmetta sul mercato ha evidenziato che:

"Preliminarmente si evidenzia che i CAT non sono impianti di trattamento di rifiuti e che, pertanto possono essere ivi conferite soltanto le AEE e non i RAEE.

A valle della presa in carico dell’AEE, il CAT valuta se la stessa sia riutilizzabile o meno: se affermativo, dopo il necessario intervento tecnico, l’AEE è reimmessa sul mercato. In caso contrario l’AEE, diventa RAEE e dovrà essere gestito come tale".

E’ stato quindi fornito un importante ed autorevole chiarimento atteso, che un Centro di Assistenza Tecnica non è sempre tenuto a ritirare le AEE dei propri clienti come RAEE, con obbligo di gestirle nell'ambito dello "Uno contro Uno" (e non potrebbe essere fatta in nessun altro modo altrimenti sarebbe gestione illecita di rifiuti, configurandosi altresì come un impianto di stoccaggio sprovvisto di autorizzazioni).

Però, qualora il Centro di Assistenza Tecnica ritenga che l’AEE usata e/o malfunzionante, di cui l’utente voglia disfarsi, possa essere riparata, potrà procedere al ritiro della stessa, effettuare i dovuti interventi di manutenzione e reimmettere sul mercato tale apparecchiatura sul mercato come usata.

Qualora la riparazione non dovesse andare a buon fine, l’AEE diviene RAEE a tutti gli effetti e dovrà essere gestita come un rifiuto speciale a carico del CAT ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006.

La pratica dinanzi descritta porta ad una estensione significativa del ciclo di vita delle apparecchiature che, magari ad un prezzo ridotto, potrebbero essere accessibili anche ad utenti che non possono permettersi modelli AEE di ultimissima generazione, etc.

Al contempo è chiaro che un processo di questo tipo richiede regole precise ed efficaci, con controlli costanti e periodici volte ad evitare la naturale ed illecita conseguenza connessa al valore intrinseco delle componenti dei RAEE, in ragione del quale alcuni CAT potrebbero ritirare le AEE usate dai propri clienti a costo “zero”, effettuare delle finte riparazioni, e quindi formalmente considerare tutte le AEE ritirate come rifiuti elettronici da vendere al mercato del riciclaggio.

Un’AEE che viene riparata da un Centro di Assistenza Tecnica, per essere re-immessa sul mercato prende il nome di AEE ricondizionata, definizione riscontrabile del Decreto 10 giugno 2016 n. 140 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che definisce altresì il Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibile di AEE, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 14 Marzo 2014 n. 49 in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In particolare giova soffermarsi su:

a) l'art. 2 comma 1 lett. c) statuisce:

" Prodotto ricondizionato: Bene che dopo essere stato sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico.- funzionale viene immesso sul mercato" ;

b) l’articolo 5 - Prevenzione preparazione per il riutilizzo ritroviamo:

"1. I produttori di AEE coerentemente con le misure previste dal Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, favoriscono azioni volte a: Aumentare la durata e l’affidabilità del prodotto; Facilitare la manutenzione e la riparazione; Facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei prodotti.

2. I produttori di AEE promuovono e favoriscono l’istituzione di corsi di formazione per addetti ai centri e reti accreditate di riparazione/riutilizzo in conformità all’articolo 180-bis comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/2006. I Produttori di AEE sostengono la costituzione di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di AEE per garantirne il ricondizionamento. I prodotti ricondizionati, immessi sul mercato dopo 90 giorni dall’entrata in vigore dal presente regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un’apposita etichetta che reca l’indicazione “prodotto ricondizionato”;

c) l'Art. 180-bis – Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti:

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

a) uso di strumenti economici;

b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;

c) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all’articolo 2 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;

d) definizione di obiettivi quantitativi;

e) misure educative;

f) promozione di accordi di programma.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Le richiamate disposizioni normative prevedono la possibilità, seppur in modo non precipuo, di allestire dei centri specializzati per il ricondizionamento delle AEE ed imporre a carico dei produttori di AEE (nuovamente chiamati in causa) a fornire il loro supporto in tal senso.

Sembra così possibile ipotizzare uno schema di flusso quale sorta di linea guida per i Centri di Assistenza Tecnica che vogliono provare ad estendere il ciclo di vita delle AEE usate, contribuendo pertanto a:

- Ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti;

- Estendere il ciclo di vita di un bene;

- Fornire ad utenze meno abbienti la possibilità di acquistare dispositivi elettrici ed elettronici ad un prezzo più basso;

- Generare nuove opportunità di business all’interno del centro di assistenza tecnica;

- Generare nuovi posti di lavoro.

E' opportuno, come detto, analizzare un possibile schema di processo per la gestione delle AEE usate che non rientrano nel ciclo di gestione dei rifiuti, garantendo ai CAT la possibilità di gestire dei dispositivi elettrici ed elettronici usati senza il rischio di aggirare le normative ambientali.

Ove un utente domestico intenda disfarsi del proprio dispositivo elettrico o elettronico e quindi di una AEE non più correttamente funzionante, il medesimo utente potrebbe far visionare l’AEE di cui vuole disfarsi al CAT, il quale potrebbe essere interessato al prodotto (per l’esistenza di un mercato, etc).

Alla luce di quanto sopra, può dunque ipotizzarsi il seguente schema operativo:

l’utente intende dismettere un’aee perche’ obsoleta o non più funzionante


l’analisi e’ negativa: il CAT restituisce il prodotto all’utente che dovrà gestirlo come RAEE e consegnarlo ad un Centro Comunale di Raccolta

l’analisi e’ negativa: il CAT restituisce il prodotto all’utente che dovrà gestirlo come RAEE e consegnarlo ad un Centro Comunale di Raccolta


l’utente consegna l’aee al cat che procede ad una analisi economica verificando, in funzione della propria esperienza e del proprio settore di intervento, se la stessa abbia o meno un valore economico come bene usato


i test di cui al punto 4 sono negativi: annota il fallimento della riparazione sulla scheda di cui al punto 2), e classifica l’aee come raee. in tal caso decorrono i termini di cui al d. lgs. n. 152/2006 sulla gestione dei rifiuti speciali e deposito temporaneo

l’analisi e’ positiva: il CAT effettua una analisi tecnica dell’AEE, verificandone funzionalità, necessità di riparazione, potenziale valore economico dell’AEE una volta riparata

L’analisi e’ positiva: il CAT ritira l’aee usata rilasciando apposita ricevuta di presa in carico e diventandone proprietario.

a questo punto il cat:

1) annota l’aee sul proprio registro di magazzino, indicando tipologia, matricola, riparazioni necessarie;

2) predispone scheda identificativa dell’aee, compilata secondo le indicazioni che seguono;

3) effettua le riparazioni e sostituzioni delle componenti difettate e/o danneggiate, annotandole sulla scheda di cui al punto 2);

4) effettua i test di funzionalità, annotandoli unitamente agli esiti sulla scheda di cui al punto 2);

5) se i test sono positivi, imballa l’aee, la etichetta, la carica nel proprio magazzino merci, allegando all’imballo copia completa della scheda di cui al punto 2);

6) fornisce apposita garanzia della durata minima di un anno ed immette l’aee sul mercato

* * * * *

Il presente documento costituisce atto di indirizzo rivolto a tutti i Comuni e le SRR della Sicilia affinché attraverso le indicazioni ivi contenute possano - ferme restando le competenze e le responsabilità di legge - porre in essere ogni utile attività per l'incremento del tasso di raccolta dei RAEE, migliorando ed incrementando i tassi di recupero dei medesimi e dei loro componenti, responsabilizzando sempre di più i produttori di AEE.

Il tutto responsabilizzando da un lato i Centri di Assistenza Tecnica (CAT) per una corretta gestione delle AEE e dei RAEE, dall'altro l'utenza, disincentivando l'abbandono delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), e contribuendo altresì a:

- ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti;

- estendere il ciclo di vita di un bene;

- fornire ad utenze meno abbienti la possibilità di acquistare dispositivi elettrici ed elettronici ad un prezzo più basso;

- generare nuove opportunità di business all’interno del centro di assistenza tecnica;

- generare nuovi posti di lavoro.

L’ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon