La confisca obbligatoria del mezzo di trasporto ex artt. 259 comma 2° e 260 ter commi 4° e 5° d.lgs 152/06 conseguente al reato di trasporto illecito di rifiuti

di Davide CORBELLA

L’art. 259 comma 2° del D.Lgs 152/2006 prevede che alla Sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per il reato (tra gli altri) di trasporto illecito di rifiuti di cui all’art. 256 del medesimo D.Lgs, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Si tratta di una norma poco conosciuta e scarsamente applicata, anche perché inserita in un articolo avente, quale rubrica, il reato di traffico illecito di rifiuti, condotta descritta al comma 1° del citato art. 259 e ben diversa dalla contravvenzione ex art. 256 comma 1° del D.Lgs 152/2006.

Analogamente, il combinato disposto dei commi 4° e 5° dell’art. 260 ter D.Lgs 152/2006 prevede che, in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti (ivi compresi quelli non pericolosi, giusto il richiamo al comma 1° dell’art. 256), è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato.

Si versa, pertanto, nell’ipotesi di confisca obbligatoria ex art 240 comma 2° n. 2 c.p. in quanto, obiettivamente, il mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, ovvero in assenza della prescritta iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è, di fatto, un bene di cui, in siffatta circostanza, è vietato l’uso.

Avendo previsto il legislatore la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria è evidente l’importanza affinchè gli organi di polizia giudiziaria e, in particolare quelli che esercitano funzioni di polizia stradale, procedano, nell’immediatezza del controllo e sussistendone i presupposti, con il sequestro preventivo ex art. 321 commi 2° e 3° bis secondo periodo c.p.p. del mezzo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti.

In difetto di un tempestivo sequestro preventivo, infatti, il mezzo di trasporto ben potrebbe, nelle more delle indagini o del processo, essere alienato, esportato o demolito e, quindi, lo stesso verrebbe sottratto, di fatto, alla confisca.

A tal fine segnalo l’interessante direttiva emanata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 24.04.2018 1 , con la quale si è richiamata l’attenzione degli organi di polizia giudiziaria circa l’obbligo di procedere, in dette situazioni, con il sequestro preventivo del mezzo di trasporto.

Peraltro, appare utile ricordare che al sequestro preventivo non potranno mai procedere, neppure nei casi di particolare necessità e urgenza, gli agenti di polizia giudiziaria.

Si tratta, infatti, di atto di esclusiva competenza del Giudice ovvero, nei casi di urgenza, del Pubblico Ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria, che non rientra nella deroga ex art. 113 disp. att. c.p.p.

Alcuni organi di p.g. hanno sostenuto che l’omesso sequestro preventivo sarebbe giustificato dall’astratta possibilità, da parte dell’indagato, di chiedere e ottenere, successivamente all’accertamento, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, in ottemperanza alle prescrizioni impartite ex artt. 318 bis e ss. D.Lgs 152/2006.

In effetti e ad una prima lettura, la confisca non dovrebbe essere disposta, ai sensi dell’art. 240 comma 4° c.p., se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Va, a tal fine, evidenziato, però, che, anche l’eventuale successivo ottenimento della prescritta iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, è circostanza non idonea, secondo il giudice di legittimità, a escludere la confisca obbligatoria del mezzo adibito a trasporto illecito di rifiuti. Ciò in quanto detta iscrizione sarebbe postuma rispetto alla condotta contra legem e non produrrebbe, in ogni caso, un effetto sanante della violazione anteriormente commessa.

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione 2 ha chiarito che …” la sopravvenuta iscrizione all’albo dei gestori ambientali del titolare dell’automezzo adibito al trasporto dei rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto … a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione”.

Quanto, poi, all’assoggettabilità a confisca del mezzo di proprietà di soggetto terzo estraneo al reato, pare opportuno richiamare il consolidato orientamento del Supremo Consesso, secondo il quale …” In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo dall’art. 259, comma secondo, D.Lgs 152/06, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente” 3 .

E ancora, …. “ La confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la consumazione del reato di cui all’art. 256, è obbligatoria, ai sensi dell’art. 259, comma 2, D.Lgs 152 del 2006, anche se il mezzo è di proprietà del terzo estraneo … che non provi la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente 4 .

Sull’occasionalità della condotta la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, infine, che …” ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1° lett. a) D.Lgs 152 del 2006, è sufficiente anche una condotta occasionale, perche tale reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, in quanto il requisito della stabilità e continuatività della condotta non è contemplato dalla norma, che sanziona la condotta di chiunque provveda ad un trasporto di rifiuti, anche se episodicamente 5 .

1 Direttiva del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio prot. n. 1060/2018 del 24.04.2018;

2 Cfr., per tutte, Cass. Pen., Sez. III°, Sent. 23.03.2018, n. 13733 (Ud. 28.11.2017);

3 Cass. Pen., Sez. III°, Sent. 29.05.2019, n. 23818);

4 Cass. Pen. Sez. III°, Sent. 23.08.2018, n. 38851);

5 Cfr. per tutte. Cass. Pen., Sez. III°, Sent. 30.12.2016, n. 55286);