I dubbi circa l'applicazione delle sanzioni previste da tutte le norme che entreranno in vigore nel 2015

di Rosa BERTUZZI

 

 

 

Finalmente i dubbi circa l’applicabilità delle norme !! Finalmente le incertezze circa l’applicabilità delle sanzioni !! Nell’anno 2015 entreranno in vigore, a scaglioni, norme, le quali, tra di loro, presentano, comunque una difficile operatività applicativa. Se già in passato e in molteplici occasioni sono emerse forti incongruenze in merito alle modalità applicative ed interpretative delle norme in materia ambientale tali da rendere a volte paradossale, per esempio, il rapporto tra modalità operativa del mercato e delle imprese e prassi interpretativa/operativa degli organi di controllo. La difficilissima trasposizione del dettato normativo ai casi concreti ha spesso vanificato, rendendo sterili le azioni di accertamento e le successive fasi sanzionatorie, importanti iniziative di controllo e accertamento di violazioni consumate o ritenute da parte degli organi di polizia. Il tutto poi ulteriormente intaccato da una giurisprudenza che in alcune materie risulta tutt’altro che chiara e consolidata. Quindi, in un quadro normativo decisamente traballante che spesso sancisce disposizioni le quali invece di costituire lo strumento di rimedio alle ipotesi di illecito ne costituiscono “la fonte” per effetto di un’ermeneutica giuridica influenzata da tendenze socio politiche e ancor peggio dalle diffuse remore di alcuni organi di controllo che, prima di essere controllori essi stessi si sentono “controllati”. Così la serena ed equilibrata imparzialità che dovrebbe sempre connotare gli organi di controllo, a volte, è risultata offuscata. Ma pare che fatti oggettivi noti agli operatori del settore, risultanti da una lunga catena di eventi quali: archiviazioni di atti per carenza di elementi oggettivi, intervenute prescrizioni per eccessività del materiale da valutare, o meglio, da eliminare dal procedimento oppure per mancanza di rispondenza tra fatto contestato e dettato normativo, che segnano i procedimenti di natura ammnistrativa o penale di questi ultimi anni, rimangano un dato non significativo per il legislatore.

Che la difficile interpretazione delle norme sanzionatorie in materia ambientale sia un concreto limite dell’impianto normativo è cosa certa.

Così di altrettanto certo, almeno ad oggi, c’è il fatto che le recenti modifiche andranno a complicare ulteriormente l’operato degli organi di controllo in primis le forze di polizia.

Quale risposta si potrà dare alla domanda che nasce spontanea: ha utilità l’introduzione di una norma italiana che prevede una rigida applicazione riguardante la classificazione dei rifiuti pericolosi o sulla classificazione dei codici a specchio, in applicazione dal 18 febbraio 2015, per poi annullare il tutto il sistema il 1° giugno prossimo, quando entrerà in vigore il nuovo Codice CER ?

Appare ponderato obbligare i soli soggetti tenuti ad aderire al Sistri a pagare un canone per un servizio, -pena applicazione di sanzioni a decorrere dal 1° febbraio 2015,- che fino all’inizio dell’anno prossimo non ci sarà e che dal dicembre prossimo vedrà cambiare tutto il sistema Sistri ?

Appare corretto imporre nuove norme sui Modello Unico Dichiarazione ambientale quando la prossima incombenza del 30 aprile costituirà l’ultima volta che tale documento verrà compilato?

 

Ma le forze di Polizia/Organi di controllo sono aggiornati su tutti questi repentini e “provvisori” cambiamenti? Riusciranno a formarsi per poter esattamente valutare la differenza tra le definizioni attuali dell’Allegato D – Parte IV – del D.L.vo 152/2006 e la nuova classificazione dei Codici CER , ad esempio :

  • Attuale definizione : fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti

  • Futura definizione : fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

 

Che cosa significa questo cambiamento? Se le forze di Polizia che effettuano un controllo nei confronti di un trasportatore rilevano la vecchia indicazione sul FIR, questa è sanzionabile con € 3.100,00 (non pericoloso ) ?

 

Altro esempio ancora più particolare :

  • Attuale definizione : Codice 05.01.03 : morchie depositate sul fondo dei serbatoi

  • Futura definizione : Codice 05.01.03 : morchie da fondi di serbatoi

Che cosa significa questo cambiamento? Quale sarà la ratio del legislatore? Detto codice è pericoloso quindi, se nel FIR viene riportata la vecchia denominazione, sussiste la violazione penale di cui all’art. 258, comma 4, del D.L.vo 152/2006?

 

Tra i casi di più frequente applicazione delle sanzioni previste in materia ambientale riguarda la violazione per la mancanza o per l’erronea compilazione del FIR durante il trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Per tale fattispecie si sono visti casi in cui lo stesso magistrato forse perchè fuorviato dalla “complessità” di ricostruzione del susseguirsi delle norme e omettendo di approfondire la lettura della violazione contenuta nel comma 4, dell’art. 258, ha ritenuto ancora sussistente, confermandolo, il vuoto legislativo verificatosi tempo addietro ma poi colmato.

Rimane però vero che già la forza di polizie procedente dovrebbe fornire una precisa e puntuale descrizione del fatto rilevato ancorato alla fattispecie normativa applicabile. Infatti, la Polizia Giudiziaria, al fine di porre in essere un corredo documentale qualitativo e più preciso possibile nella compilazione della Comunicazione di Notizia di Reato di cui all’art. 347 del codice di procedura penale, dovrebbe scrivere espressamente:

 

“ Trasportava rifiuti speciali pericolosi, Codice CER ….. ( ricordarsi di scrivere la definizione corretta di cui alla Decisione 2014/955/UE del 18.12.2014 - ovviamente se la violazione è stata contestata dopo il 1 giugno 2015 ) con FIR errato ( o senza FIR ) , Violazione di cui all’art. 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così sanzionato dall'art. 258, comma 4, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo sostituito dall'art. 35 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ma successivamente è stato effettuato il relativo ripristino delle sanzioni, in attesa dell'entrata in vigore del sistema Sistri, con l'art. 4 del Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, così come confermato dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 11,  così ribadito dal Ministero dell'Ambiente, con Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 - punto 5 - , così aggiornato dal DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». , così aggiornato dal D.L. 31.12.2014, n. 192, in attesa di conversione .”

 

…. E così, già la precisa indicazione della norma che si ritiene violata non è un operazione di poco conto.

 

Attenzione però, a che il D.L. n. 192 venga convertito in legge entro la fine del mese di febbraio 2015 !!!!

 

 

Di seguito, anche per consentire di fornire una qualche risposta alle domande sopra riportate ed a titolo informativo, le norme che entreranno in vigore nell’anno 2015, di dubbia applicazione, sono :

  1. Nuova classificazione dei rifiuti dal 18 febbraio 2015 – Legge 116/2014

Le  novità apportare dalla legge 116 riguardano, per i rifiuti  in particolare, le bonifiche, i rifiuti dei porti, attività di dragaggio, le premesse inserite nell’Allegato D, al fine della classificazione dei rifiuti, operazioni di recupero e di trattamento, oli usati, pneumatici, imballaggi in polietilene, combustione illecita di rifiuti.

Le novità in materia di applicazione corretta delle norme sanzionatorie sono contenute nella indicazione aggiunta nelle premesse di cui allegato D, in materia di classificazione dei rifiuti. La norma apporta le seguenti e significative novità : all'allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del "Codice ambientale", vengono premesse nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti, che integrano quelle già contenute nella introduzione dell'allegato D e si applicheranno a partire dal 18 febbraio 2015 (180 giorni dall'entrata in vigore dalla legge 116/2014). 1) la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione"; 2) se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione; 3) Se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione; 4) Se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede. Le indagini da svolgere sono: a) individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi); b) determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti); c) stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

  1. PROROGA SISTRI: per tutto il 2015 è consentito il sistema a doppio binario, cartaceo ed informatico.

Con il Decreto Legge 31/12/2014 n° 192 (Decreto Milleproroghe 2015) è stato posticipato al 31/12/2015 il termine, originariamente previsto per il 31/12/2014, di entrata in vigore del SISTRI, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative. Ma i CCTA ed il Corpo Forestale (quali organi preposti dalla norma ai controlli diretti ) sono nelle condizioni di impiegare i lettori del sistema SISTRI per procedere al rilievo delle eventuali violazioni e quindi sanzionare dal 1 febbraio prossimo ?

 

Rimane confermata la data del 31/01/2015 per eseguire il pagamento del contributo 2014, dovuto dai soggetti obbligati, ed a decorrere dal 1° febbraio 2015 verranno applicate le relative sanzioni a carico di chi non avesse adempiuto .

 

  1. M.U.D. 2015

Con il D.P.C.M. 17/12/2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 299 del 27/12/2014, Suppl. Ordinario n° 97, è stato approvato il nuovo Modello Unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015. Tale modello sostituisce il vecchio modulo del 2013, introducendo alcune novità tra cui la dichiarazione della quantità dei rifiuti in giacenza dal 31/12 destinati al recupero e/o allo smaltimento. Le sanzioni sulle violazioni al MUD, sono dell’importo di € 31.000,00 se il rifiuto è pericoloso, ma sono o non sono applicabili tali sanzioni ? Molte forze di polizia sostengono che non sono applicabili in quanto sostituite dalle violazioni Sistri, ma la L. 125 ( art. 11 ) e la Circolare Ministeriale ( appositamente non inserisco data e numero, in quanto una Circolare che ripristina sanzioni per un importo massimo di € 31.000,00, moltiplicato per 5 anni, ovverosia una sanzione di € 155.000,00 , quando sussistono dubbi circa la corretta applicazione della stessa, con l’incerto delle Amministrazioni Provinciali circa l’eventuale archiviazione , potrebbe indurre le Forze alla inapplicabilità della stessa ) .

 

  1. NUOVI CODICI CER dal 1° giugno 2015.

Si comunica che, con la Decisione 2014/955/UE del 18/12/2014 della Commissione Europea, è stato pubblicato il nuovo elenco dei codici CER dei rifiuti.

Tale Decisione modifica parzialmente il precedente elenco dei codici rifiuti CER ed entrerà in vigore dall' 01/06/2015.

Al fine di consentire alle aziende interessate di ricercare autonomamente i nuovi codici CER dei propri rifiuti prodotti si allega alla presente la citata Decisione della Commissione Europea riportante la Tabella dei già menzionati nuovi Codici CER.

Alla luce di quanto sopra si precisa altresì che i rifiuti prodotti (e/o smaltiti) entro il 31/05/2015 dovranno essere registrati sul registro di carico/scarico con il vecchio codice CER mentre quelli prodotti (e/o smaltiti) dall'01/06/2015 dovranno essere registrati con il nuovo codice.

Ma come potranno le forze di polizia accertare la correttezza di un trasporto di carbone con codice 10.03.18 ( oggi: RIFIUTI CONTENENTI CARBONE DERIVANTE DALLA PRODUZIONE DI ANODI… ) ma per effetto della modifica è previsto non più il carbone ma il carbonio ? Ma non sono matrici completamente diverse? Per fortuna che il rifiuto non è pericoloso, quindi si andrebbe a sanzionare con solo (!!??) e soltanto una sanzione amministrativa di € 3.100,00.

 

 

  1. RIFIUTI PERICOLOSI . LE NUOVE CARATTERISTICHE DI PERICOLO. REGOLAMENTO ( UE ) N. 1357/2014 , IN VIGORE DAL 1 GIUGNO 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 365 del 19 dicembre 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Con questo Regolamento sono modificati i codici H (i nuovi codici saranno identificati con le lettere HP) che definiscono le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Il Regolamento 1375/2014 entra in vigore l’8 gennaio 2015 e si applicherà a decorrere dal 1° giugno 2015. Il primo rilievo, guarda caso, è proprio sulla modalità di interpretazione. A decorrere dal 1 giugno 2015 si scriverà il rifiuto con la caratteristica di pericolo H e non HP, si applicheranno le sanzioni in materia di ADR o le sanzioni del decreto 152/06 ? Sicuramente il legislatore ci dirà come procedere specificando la portata e la valenza delle disposizioni.

Intanto ciò che già sappiamo riguarda l’entrata in vigore della prossima norma introdotta che a decorrere dal 23 febbraio 2015 riguarderà i sottoprodotti di origine animale.



  1. SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE – SOA – Regolamento UE n. 2015/9 – in vigore dal 23 febbraio 2015

 

E’ stato pubblicato sulla GUUE del 7 gennaio il Reg. (UE) n. 2015/9 della Commissione che apporta modifiche al Reg. (UE) n. 142/2011, recante a sua volta disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 sui Sottoprodotti di Origine Animale (SOA).
In particolare il nuovo Regolamento, mediante modifica dell’art. 15, Reg. (UE) n. 142/2011, introduce la possibilità per gli Stati membri – in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (CE) n. 1069/2009 (“Smaltimento e uso di materiali di categoria 3”) – di autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 costituiti da prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione, difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali. Ciò a condizione che siano rispettate le prescrizioni di smaltimento mediante gli “altri mezzi” di cui all’Allegato VI, Capo IV del Reg. (UE) n. 142/2011, il quale prevede limitazioni di volume, temporali, ecc.. In via generale, lo smaltimento così realizzato non dovrà comportare rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.