SOTTOPRODOTTO E NORMALE PRATICA INDUSTRIALE: FINALMENTE INTERVIENE LA CASSAZIONE

a cura di Gianfranco Amendola

Finalmente! Dopo 2 anni e dopo 3 sentenze in cui il problema veniva eluso, la terza sezione penale della Cassazione ha iniziato a fare chiarezza sull’ambigua definizione di sottoprodotto recepita dall’art. 184 bis del D. Lgs 152/06, introdotto con il D. Lgs 205/2010, che giova riportare per esteso:

Articolo 184-bis

(Sottoprodotto)

 

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

 

Come è noto, e come più volte evidenziato anche su questo sito, il problema di fondo attiene alla interpretazione della lettera c) che, escludendo ogni ulteriore trattamento diverso dalla normale pretica industriale, non specifica in alcun modo che cosa si intenda, appunto, per “normale pratica industriale”. Oggi, finalmente, la Suprema Corte (Cass. pen., sez. 3, 17 aprile 2012, pres. Squassoni, est. Ramacci., n. 17453, pubblicata su questo sito) chiarisce che “il concetto di “normale pratica industriale” non può comprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l’originaria natura, nonché tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato”.

Trattasi di precisazione del tutto condivisibile, che sintetizza e ricalca l’opinione della migliore dottrina, chiudendo la porta a chi vorrebbe, invece, ampliare l’ambito della normale pratica industriale a qualsiasi tipo di trattamento. Non a caso, la stessa sentenza sottolinea che, nel caso di specie, il trattamento effettuato consisteva in una vera e propria attività di recupero di rifiuti, e, quindi, non poteva essere considerato “normale pratica industriale”.

A questo proposito, peraltro, è ben vero che, come già evidenziato in altro lavoro precedente, la definizione di “trattamento” contenuta nella direttiva UE e nel D. Lgs 152/06 comprende <<operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento>> (art. 3, n. 14 della direttiva e art. 183, lett. s del quarto correttivo), riferendosi, quindi ad un rifiuto; ma è proprio per questo che tale definizione non può essere riferita al sottoprodotto che, per definizione, non è un rifiuto (ma una sostanza o un oggetto). Si deve allora concludere che nell’art. 184 bis il termine “trattamento”, riferito alla “normale pratica industriale”, è usato in senso atecnico, diverso da quello contenuto nella definizione normativa. Così come confermato dalla sentenza in esame.

Infine, va messo in rilievo che l’interpretazione proposta dalla suprema Corte è in totale sintonia con la giurisprudenza della Corte europea di giustizia, cui peraltro, si deve la nozione di sottoprodotto. E infatti, essa parte dalla premessa che <<il termine «disfarsi» deve essere interpretato non solo alla luce della finalità essenziale della direttiva la quale, stando al suo terzo ‘considerando’, è la «protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti», bensì anche dell’art. 174, n. 2, CE. Quest’ultimo dispone che la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (…). Ne consegue che il termine «disfarsi», e pertanto la nozione di «rifiuto» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, non possono essere interpretati in senso restrittivo>> 1. Prosegue evidenziando che << per comune esperienza, un rifiuto è ciò che viene prodotto accidentalmente nel corso della lavorazione di un materiale o di un oggetto e che non è il risultato cui il processo di fabbricazione mira direttamente. A tale interpretazione potrebbe essere opposto l'argomento che un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), comma 1, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Un'analisi del genere non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442. In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti.>> E conclude che, tuttavia, <<tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione>>2.

 

1 Da ultimo, Corte di giustizia europea (terza sezione), 18 dicembre 2007, causa c-263/05

2 Corte europea di giustizia, sentenza Palin Granit del 2002