Cass. Sez. III n. 29822 del 27 ottobre 2020 (UP 11 set 2020)
Pres. Izzo Est. Di Stasi Ric. Giampiccolo
Urbanistica.Opere in cemento armato e struttura metallica

La sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/04/2019, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa in data 9/07/2018 dal Tribunale di Gela, con la quale Giampiccolo Orazio era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, 71 e 72, 95 d.P.R. n. 380/2001 e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giampiccolo Orazio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt, 244, 178, 179 cod.proc.pen. e 71,72,95 d.P.R. n. 280/2001 nonché dell’art. 81 cod.pen.
Argomenta che l’ispezione dei luoghi interessati dall’intervento edilizio eseguita dalla p.g. era illegittima perché effettuata a seguito di segnalazione anonima ed in difetto di decreto motivato emesso dal magistrato ai sensi dell’art. 244 cod.proc.pen. ed avviso all’indagato, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità assoluta dell’atto assunto e di quelli successivi; con riferimento ai reati contestati ai capi b) e c) lamenta che, nonostante motivo di gravame sul punto, la Corte territoriale non aveva considerato che le opere realizzate non aveva comportato l’utilizzo di cemento armato, onde l’insussistenza dei reati in questione; rimarca, infine, che i Giudici di merito avevano operato un aumento unico per la continuazione dei due reati satelliti.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod.pen. lamentando che la Corte territoriale, nonostante motivo di gravame sul punto, non aveva motivato in ordine alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dal predetto articolo.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla prima doglianza, va richiamato e ribadito il principio di diritto, secondo il quale lo svolgimento da parte della polizia giudiziaria di una mera attività di osservazione descrittiva dello stato dei luoghi, eventualmente documentata con rilievi fotografici - come avvenuto nella specie -, non è assimilabile all'ispezione dei luoghi disciplinata dall'art. 244 cod. proc. pen, posto che tale ultima attività ha ad oggetto l'accertamento delle "tracce" e degli "altri effetti materiali del reato" (Sez.3, n.31640 del 31/05/2019,Rv.276680 – 01).
Per quanto attiene alle doglianze afferenti alla sussistenza dei reati contestati ai capi b) e c) dell’imputazione, va evidenziato che la ratio legis delle disposizioni in tema di opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica è quella di assicurare la stabilità del fabbricato in tutti i casi nei quali siano, comunque, adoperate strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica.
Questa Corte ha affermato che la sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica (Sez.3, n.56067 del 19/09/2017, Rv.271810 – 01: la disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si applica alle opere in cemento armato ed a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica).
Ne consegue che nella specie, il riferimento della sentenza impugnata alle caratteristiche dell'opera realizzata come opera a struttura metallica è del tutto sufficiente a far ritenere integrati i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione.
Infine, in relazione alla lamentata mancata indicazione dell'aumento di pena stabilito per i singoli reati in continuazione, va rimarcato che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nel ritenere che l'aumento per la continuazione può essere calcolato- come effettuato dal Tribunale-  in misura globale, in ossequio alla lettera e allo spirito dell'art. 81 cpv. cod.pen., non essendo motivo di nullità l'omessa specificazione dell'aumento di pena per ogni singolo reato (cfr Sez.2, n.47165 del 06/12/2005, Rv.232937 e Sez.2, n.32586 del 03/06/2010, Rv.247978 Sez.5, n.7164 del 3/01/2011, Rv.249710; Sez.5, n.17081 del 26/11/2014, dep.23/04/2015, Rv.263700; Sez.2, n.4984 del 21/01/2015,Rv.262290 ).
Nella specie, peraltro, la Corte territoriale, a seguito del motivo di gravame proposto dall’imputato, ha specificato e ripartito per i singoli reati in continuazione l’aumento unitario che era stato effettuato dal primo giudice.
E va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide ed alla quale va data continuità, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento di pena, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez.5, n.27382 del 28/04/2011, Rv.250465;Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261424; Sez 5, n.25751 del 05/02/2015,Rv.264993; Sez.5, n.29847 del 30/04/2015, Rv.264551; Sez.2, n.34662 del 07/07/2016, Rv.267721).
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 81 cod.pen.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La richiesta di applicazione dell’art 131- bis cod.pen. effettivamente era stata oggetto di motivo di gravame e sul punto la Corte è rimasta silente.
Va, però, ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio puniendi) - come avvenuto nella specie - poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (Sez.2, n.28341 del 05/04/2017, Rv.271001; Sez.5,n.4852 del 14/11/2016, dep.01/02/2017 ,Rv.269092;Sez.3, n.48318 del 11/10/2016, Rv.268566; Sez.3, n.48315 del 11/10/2016, Rv.268498;Sez.5, n.26813 del 10/02/2016, Rv.267262; Sez.3, n.43816 del 01/07/2015, Rv.26508).
Trattavasi, quindi, di richiesta manifestamente infondata e non sussisteva per il giudice dell’impugnazione obbligo di motivazione in merito.
Va, infatti, richiamato il principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, in base al quale, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705) ovvero non risultino concedibili per il difetto di ogni presupposto che ne giustifichi la concessione od il riconoscimento (Sez.5, n.30410 del 26/05/2011,  Rv.250583; Sez.6,n.20383 del 21/04/2009, Rv.243841; sez. 5, 7212/1989 Rv.184373).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2020