La biostabilizzazione dei rifiuti urbani

di Ignazio LEONE

La circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 agosto 2013 pone finalmente chiarezza su cosa debba intendersi per “rifiuto trattato” in merito al conferimento in discarica. Viene infatti sottolineato che i meri trattamenti di riduzione volumetrica non sono sufficienti a garantire la stabilizzazione del rifiuto; contestualmente vengono elencate una serie di operazioni e processi “che sodddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica di soli rifiuti trattati”. Tra i processi citati è necessario, a mio parere, porre l'accento sulla bioessiccazione e la parte biologica del trattamento meccanico biologico.

Da un punto di vista tecnico, tali processi permettono di abbattere il potere fermentescibile dei rifiuti urbani indifferenziati mediante un trattamento aerobico (cioè sfruttando l'azione di microrganismi aerobici), minizzando così molte delle criticità che si hanno nel successivo conferimento in discarica (biogas, percolato, cedimenti); al trattamento aerobico segue poi una fase di raffinazione in cui vengono eliminati, per quanto possibile, inerti, plastiche e metalli.

L'output di tali processi è costituito dalla cosidetta F.O.S. (frazione organica stabilizzata), classificata con il CER 190503 “compost fuori specifica”. Spesso però ci si imbatte anche nel CER 190501 “parte di rifiuti urbani e simili non compostata”, che per prassi oramai consolidata dovrebbe identificare il rifiuto che ha subito un trattamento aerobico solo parziale (come anche affermato nell'articolo “Rifiuti. Trattamento meccanico e gestione” a firma di Alberto Pierobon, pubblicato su Lexambiente il 9 maggio 2012).

Ricapitolando, i trattamenti aerobici permettono di stabilizzare la frazione organica del rifiuto indifferenziato e conseguentemente ne consentono il successivo smaltimento in discarica: i rifiuti in uscita da tali tratttamenti vengono di norma classificati con il CER 190501 (se il trattamento aerobico è stato solo parziale) e con il CER 190503 (se il trattamento aerobico è stato completato). Quindi è pacifico affermare che il CER 190503 è un rifiuto stabilizzato, mentre il CER 190501 potrebbe non esserlo, non avendo concluso il trattamento aerobico.

Il D.M. 27 settembre 2010, recante i criteri di ammissibilità in discarica, sembra però non aver fatto proprio questo assunto. Nella tabella 5 del decreto sono riportati i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi. Una nota precisa che il limite di concentrazione per il parametro Doc (carbonio organico disciolto) non si applica ad alcune tipologie di rifiuti tra cui:

  • i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;

  • i rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purchè sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO2/kgSVh.

Premesso che l'indice di respirazione dinamico permette di valutare la stabilità biologica di matrici organiche e di rifiuti biodegradabili, la nota alla tabella 5 del suddetto D.M. consente in pratica ad un rifiuto non stabilizzato (CER 190501) di essere conferito in discarica senza il rispetto dei valori limite per il parametro Doc (nell'eluato) e per l'indice di respirazione dinamico, mentre impone il rispetto del valore limite di 1000 mgO2/kgSVh per l'indice di respirazione dinamico ad un rifiuto che può dirsi stabilizzato (CER 190503), avendo terminato il trattamento aerobico.

Delle due l'una: o il legislatore ha invertito i CER 190501 e 190503 nella stesura del D.M. 27 settembre 2010 o l'utilizzo del CER 190501 per la classificazione di rifiuti che hanno subito un trattamento aerobico solo parziale risulta essere errato.

Personalmente credo sia più plausibile la seconda ipotesi, e che probabilmente con il CER 190501 il legislatore abbia voluto a suo tempo indicare gli scarti della raffinazione del compost (cioè del materiale che per sua natura non composta, ma che comunque non presenta potere fermentescibile).

Ai posteri (e soprattuto ai tanti ed alle tante più esperti/e del sottoscritto) l'ardua sentenza.

 

Ignazio Leone