Cass. Sez. III n.37250 del 1 ottobre 2008 (Ud. 11 giu. 2008)
Pres. De Maio Rel. Fiale Ric. Verzoni ed altri
Urbanistica. Responsabilità del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l\'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni della concessione edilizia. L\'art. 29, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 esonerano lo stesso professionista da tale responsabilità qualora egli: abbia contestato al titolare del permesso di costruire, al committente ed al costruttore la violazione delle prescrizioni del provvedimento amministrativo; abbia fornito contemporaneamente all\' Amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa e, nelle ipotesi di totale difformità o di variazione essenziale, abbia altresì rinunziato contestualmente all\' incarico. Il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori, in ogni caso, deve ritenersi pienamente scriminante per il professionista e la "tempestività" ricorre quando il recesso intervenga non appena l\'illecito edilizio obiettivamente si profili, ovvero appena il direttore dei lavori abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese o violate. Il direttore dei lavori è responsabile, invece, nei casi di irregolare vigilanza sull\'esecuzione delle opere edilizie, avendo egli l\'obbligo di sovrintendere con necessaria continuità a quelle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

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