TAR Marche Sez. I n.429 del 2 luglio 2016
Rifiuti.Autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 e quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
La mancata indicazione, all’interno dell’Autorizzazione, della quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione,non rileva, perché tale determinazione, di competenza del Comune, non è contenuto necessario del autorizzazione unica di cui all’articolo 208, come indicato dall’articolo 11 allo stesso articolo. La competenza sul punto è del Comune e costituisce questione separata rispetto al rilascio autorizzazione.
N. 00429/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Corridonia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri, con domicilio eletto presso Avv. Antonio Mastri in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gentili e Silvia Sopranzi, con domicilio eletto presso Avv. Paolo Cesaroni in Ancona, Via Cardeto, 16;
nei confronti di
Corradini Nello e C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Galileo Omero Manzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Arpam- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 285-10° Settore del 22.8.2013, che ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni sul progetto della società Corradini relativo al rinnovo, con ampliamento delle aree, dell'autorizzazione, a sensi dell'art. 208 d.lgs. 3.4.2006 n. 152, per la gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Corridonia
- di tutti gli atti alla D.D. presupposti, preordinati, preparatori, connessi, conseguenti ed esecutivi, ivi compresi:- il contributo istruttorio dell'Arpam - Dipartimento provinciale di Macerata 19.10.2012 prot. n. 40960 ;- il verbale della Conferenza dei Servizi 28.2.2013 ;- il verbale della Conferenza dei Servizi 16.5.2013 ;
Con motivi aggiunti depositati in data 20.5.2015
- della delibera della Giunta della Provincia di Macerata 22.12.2014 n. 331, con cui sono state approvate le modifiche all'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, rilasciata alla società Corradini con D.D. n. 484/XII del 22.12.2010, dettagliate nel documento istruttorio, costituente, ai sensi dell'art. 208, camma 6, D.P.R. 3.4.06 n. 152 variante al P.R.G. del Comune di Corridonia e di tutti gli atti alla deliberazione presupposti, preordinati, preparatori, connessi, conseguenti ed esecutivi, ivi compresi, tra l'altro, la nota dell'ASUR - Area Vasta 3 di Macerata - 26.7.2013 n. 49529, la nota della Provincia 2.9.2013 ed i verbali della Conferenza di servizi 28.1.2014 e 4.8.2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata e di Corradini Nello e C. S.n.c. e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società odierna controinteressata ha ottenuto dalla Regione Marche l’autorizzazione per un "centro di raccolta, demolizione e rottamazione veicoli a motore" (della superficie di mq. 6.700) con D.G.R. n. 731 del 4.4.2001, dopo che nella stessa area erano stati eseguiti lavori di "completamento e rimodellamento porzione di area privata da adibire a parcheggio d'uso pubblico", autorizzati con concessione edilizia n. 669 del 18.5.1999.
Espone il Comune ricorrente che la medesima ditta ha ottenuto negli anni successivi l’autorizzazione, con delibera della Giunta della Provincia di Macerata n. 674 del 21.12.2004, per la gestione di rifiuti agricoli (R13) su una superficie (isola di stoccaggio o isola ecologica) di mq. 459,00, situata all'interno della medesima area e con delibera della Giunta della Provincia n. 682 del 15.12.05, per l'adeguamento del centro raccolta veicoli fuori uso, per una superficie complessiva di mq. 9.613, comprensiva dell'attività di gestione dei rifiuti R13, con attività connesse.
L’odierna controinteressata ha successivamente inoltrato al Comune, in data 13.6.2009 prot. n. 15392, il progetto allegato alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione n. 682/2005, chiedendo la modifica dell'impianto di raccolta e trattamento mediante realizzazione di un nuovo capannone all'interno dell'area autorizzata. La domanda per la realizzazione di un nuovo capannone della società Corradini non ha avuto seguito, essendosi la Conferenza dei Servizi limitata ad esprimersi positivamente sul rinnovo dell'autorizzazione n. 682/2005.
Con D.D. n. 484-12 del 22.12.2010 la Provincia di Macerata acconsentiva il rinnovo dell'autorizzazione condizionatamente alla presentazione dello studio di valutazione impatto ambientale (SIA) secondo l'iter e le modalità stabilite dalla L.R. n. 7 del 2004, successiva VIA e certificato di agibilità.
Nel frattempo questo tribunale, con sentenza n. 153/10, accoglieva il ricorso di Corradini Nello ed altri (n. 7/09) contro la delibera C.C. n. 86 del 9.12.2008, che aveva sottoposto la loro proprietà ad un piano attuativo unitario quale "compatto minimo di intervento", comprendente una porzione di circa mq. 5.000 classificata D3 - Zone produttive di espansione a destinazione terziaria, e una porzione di circa mq. 3.000 classificata FP - Aree destinate a parcheggi pubblici, oltre ad una strada di circa 500 mq.
Successivamente il Comune negava alla Corradini, con provvedimento 17.1.2012, il permesso di costruire su detta area ed il Tar Marche, nel ricorso della società n. 248/12, con ordinanza n. 252/12, respingeva la domanda cautelare, perché, essenzialmente, in ragione dell’annullamento della delibera pianificatoria, non trovava applicazione la precedente disciplina urbanistica dell'area in questione, in quanto comunque superata dalla nuova pianificazione generale del territorio comunale ancorché parzialmente annullata e non erano non sono ammessi interventi di nuova edificazione in assenza di pianificazione urbanistica, poiché tale possibilità è consentita solo fuori dal perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art.l lett. b) del D.P.R. n. 380/01".
In data 27.6.2012 la Corradini presentava il progetto allegato all'istanza di avvio della procedura di per il rinnovo dell'autorizzazione D.D. n. 484-12° nell'area identificata come Ronchi, già parcheggio pubblico, e all'ampliamento della superficie (in variante), con previsione di una nuova costruzione sull'area oggetto della sentenza del T.A.R. Marche n. 153/2010 e della successiva ordinanza n. 252/2012.
Il Comune esprimeva parere contrario all'approvazione in ampliamento del piazzale circa 3.380 mq., da utilizzare come deposito dei materiali, nonché alla costruzione di un nuovo capannone per la bonifica dei veicoli fuori uso, in quanto l'area non sarebbe conforme ai requisiti prescritti dall'allegato I D.Lgs. n. 209 del 2003 per svolgere attività di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso.
Esprimeva, altresì, parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione n. 682/2005, insistendo per la revoca di tale autorizzazione, e l'archiviazione della procedura di VIA..
La Conferenza di Servizi, tenutasi il 28.2.2013, in data 16.5.2013 esprimeva parere favorevole, con il dissenso del Comune, alla V.I.A..
Faceva seguito l’impugnata la D.D. n. 285/2013 ove si esprimeva parere favorevole nell'ambito del giudizio di VIA a condizione del rispetto di numerose misure e prescrizioni, mentre, per quanto riguarda la questione della disciplina urbanistica dell’area e del relativo giudizio pendente di fronte al Consiglio di Stato, si riteneva di rimandare la considerazione è l’approfondimento della questione al successivo procedimento di autorizzazione unica ex art. 208 d.Lgs. 152 del 2006,
In data 2.9.2013 n. 58471 veniva riattivato il procedimento di cui all'art. 208 d.Lgs. n. 152 del 2006, sospeso in attesa dell'integrazione documentale disposta nella Conferenza di Servizi 16.5.2013, e in data 4.8.2014 la Conferenza di Servizi, a maggioranza concludeva favorevolmente l'istruttoria, ritenendo che l’area priva di destinazione urbanistica fosse inserita in un ambito per cui il vigente PRG complessivamente prevede una vocazione di tipo produttivo DB produttiva di completamento e D3 produttiva di espansione. Quanto alle modifiche all’autorizzazione, si osservava come consistessero principalmente in una diversa redistribuzione delle aree adibite alle diverse attività di rottamazione e come l’ampliamento fisico fosse stato proposto senza un aumento dei quantitativi di rifiuti da gestire. Si argomentava inoltre, sull’adeguatezza dell’impianto, anche con riguardo ai dispositivi di sicurezza. Quanto alla disciplina urbanistica, premettendo che l’autorizzazione ha valore di variante, si osservava come comunque il progetto fosse coerente con la destinazione prevalente di zona, anche con riguardo agli standard destinati a parcheggio e verde pubblico, mentre non era possibile verificare le prescrizioni del parere favorevole espresso in data 12.2.2014 dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata, a causa dell’assenza di tale amministrazione dalla conferenza di servizi.
L’autorizzazione è stata impugnata con motivi aggiunti, depositati in data 20.5.2014.
Gli atti in epigrafe sono contestati con tre articolati motivi di ricorso, in parte comuni al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti. In particolare, il primo motivo riguarda entrambi i ricorsi, mentre gli altri due sono sviluppati principalmente nei motivi aggiunti, pur con molti riferimenti al ricorso introduttivo.
Nel primo si deduce l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e ss., e 208 d.lgs 3.4.2006 n. 152; 3 e ss. L.R. Marche 26.3.2012 n. 3, 3 L.R. Marche 12.10.2009 n. 24, 216 R.D. 27.7.1934 n. 1265 e D.M. 5.199; violazione degli artt. 1 e 3 L. 7.8.1990 n. 241, eccesso di potere per falso presupposto e travisamento, violazione del principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), abuso e sviamento di potere, carenza di istruttoria, difetto di contraddittorio.
Con il secondo motivo, si deduce illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 107 d.gs. 12.8.2000 n. 267, in relazione agli artt. 208 e ss. d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e 3, comma 2, L.R. Marche 12.10.2009 n. 24, la violazione degli artt. 16 D.P.R. 6.6.01 n. 380 e 70 L.R. Marche 5.8.92 n. 34, dei principi di leale collaborazione (artt. 117 e 118 Cost.) e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.); abuso e sviamento di potere; difetto di istruttoria; omessa, carente, contraddittoria motivazione.
Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità costituzionale dell'art. 208, comma 6, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 in relazione agli artt. 3,41, 97, 114, 118 Cost.
Si sono costituiti la Provincia di Macerata, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata e la controinteressata Corradini Nello e C. S.n.c., resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 22.1.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1.Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1.1 Il ricorso introduttivo e motivi aggiunti saranno trattati in materia unitaria, specificando se le censure riguardano entrambi i ricorsi o meno. Difatti, le censure relative al procedimento di Valutazione di impatto Ambientale influenzano il successivo provvedimento autorizzatorio e i relativi atti presupposti, impugnati con motivi aggiunti, e diverse censure sono in comune.
1.1 Si ritiene di trattare prima le censure di carattere formale o procedimentale, contenute nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti (il primo riporta essenzialmente censure di illegittimità derivata provenienti dalla procedura di VIA, e corrispondenti al medesimo motivo del ricorso introduttivo) In particolare, parte ricorrente contesta che il verbale della Conferenza di servizi del 4.8.2014, impugnato i citati motivi aggiunti, non conterrebbe l’elenco dei soggetti partecipanti. La provincia di Macerata ha depositato in atti il prospetto – non contestato - contenente l’indicazione dei soggetti presenti, per cui il motivo è infondato.
1.2 Con riguardo all’incompetenza della giunta provinciale, nella autorizzazione si è specificato che la stessa costituisce variante ai sensi dell’articolo 208 c. 6 d.lgs. n. 152 del 2006: deve quindi ritenersi che essa sia stata correttamente adottata dalla giunta provinciale alla luce della norma speciale di cui all’articolo 26, c. 3, della legge Regione Marche n. 34 del 1992, che determina la competenza della giunta in maniera materia urbanistica. In ogni caso, come nota la provincia di Macerata, la delibera è stata adottata conformemente alle proposta del dirigente responsabile del servizio (che sarebbe stata competente secondo la tesi del ricorrente) e, ancor prima, al parere definitivo della Conferenza di Servizi. Tutti questi soggetti hanno regolarmente partecipato all’iter procedimentale, giungendo a decisioni conformi (sia pure con dissensi nell’ambito della conferenza di servizi). Pur essendo pacifico, come ricordato dal comune ricorrente che l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 non si applica nei procedimenti discrezionali, va anche ricordato che, il Consiglio di Stato con sentenza n. 81 del 27.2.2012, Sez. VI, ha chiarito che i generali principi di conservazione dell'atto e di strumentalità delle forme inducono a generalizzare la portata dell'istituto dell'illegittimità non invalidante di cui all’articolo 21 octies prima citato, anche per evitare che la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l'Amministrazione alla scelta (antieconomica e contrastante con il principio di efficienza) di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano scontati dall’inizio. Nel caso in esame, a parere del Collegio, l’eventuale incompetenza della Giunta si risolverebbe comunque in un formalismo, alla luce, appunto, della conforme proposta del dirigente responsabile del procedimento e della precedente conforme decisione della competenza di servizi, con conseguente applicazione di principi di cui al citato art. 21 octies.
1.3 Con riguardo alla mancata indicazione, all’interno dell’Autorizzazione, della quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, tale determinazione, di competenza del Comune, non è contenuto necessario del autorizzazione unica di cui all’articolo 208, come indicato dall’articolo 11 allo stesso articolo. La competenza sul punto è del Comune e costituisce questione separata rispetto al rilascio autorizzazione.
2 Passando alle censure dedotte nel ricorso introduttivo e riproposte con i motivi aggiunti (primo motivo di entrambi i ricorsi), si può passare alla contestazione, sostenuta dal Comune nel corso procedimento di valutazione impatto ambientale e ribadita in quello di autorizzazione unica, per cui l’attuale disciplina urbanistica della zona non avrebbe permesso l’insediamento e la questione della compatibilità urbanistica dell’opere, in ogni caso, avrebbe dovuto essere preliminarmente trattata in fase di VIA.
2.1 La tesi non è condivisibile. Come già osservato da questo Tribunale, la procedura di VIA, non può essere vista come totalmente separata dalla successiva AIA. L'impatto ambientale di un'opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell'AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti. L'AIA è la sede privilegiata per quanto riguarda la valutazione della conformità agli strumenti programmatori, visto che il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 , stabilisce che la contrarietà ad atti di programmazione non può impedire il rilascio della VIA).
E' pur vero che il Consiglio di Stato, con la sentenza 19.3.2012 n. 154 ha stabilito che, se pure dopo il d.lgs n. 128 del 2010, si è giunti ad una nuova formulazione del d.lgs. n. 152 del 2006 , in particolare dell'articolo 10, volta al massimo coordinamento delle due procedure, emerge tuttavia con la massima chiarezza che è restata ferma la loro diversità di funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c) dell'art. 4, comma 4, del detto decreto legislativo, in quanto orientate, la VIA alla verifica del progetto, e l'AIA alla verifica dell'attività riguardo a particolari impianti "salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale".
Però, in ogni caso, come la VIA, anche l'AIA rappresenta uno "strumento a carattere preventivo e globale, da rilasciarsi a seguito di un'istruttoria in cui vengono valutati tutti i possibili impatti di una determinata attività sull'ambiente (Tar Calabria Catanzaro 8.11.2011 n. 1345), così come esplicitamente previsto dall' art. 7 c. 2 del d.lgs. n. 59 del 2005. Sul punto, ancora, si è osservato come le considerazioni relative all'urbanistica e agli strumenti di programmazione non sono affatto estranee al procedimento di VIA, pur trovando la più approfondita valutazione nella successiva autorizzazione unica.
2.2 Detto ciò, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l’operato della Provincia di Macerata sia del tutto condivisibile dal punto di vista metodologico. Infatti, la Provincia in sede di conferenza dei servizi e di parere favorevole alla VIA ha effettuato un giudizio di compatibilità generale, dal punto di vista della coerenza urbanistica della zona e dell’impatto sul paesaggio, anche relativamente alle prescrizioni relative alla mitigazione del detto impatto. In considerazione della possibilità per l’autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs n. 152 del 2006, di operare come variante urbanistica, ha ritenuto di lasciare la trattazione della questione della compatibilità urbanistica della zona attualmente priva di disciplina (c.d. bianca). Infatti, si tratta di considerazioni più strettamente urbanistiche che, del tutto condivisibilmente, sono state lasciate al procedimento di autorizzazione unica, come del resto permette la normativa citata. In particolare, nel parere positivo di compatibilità ambientale, la Provincia ha trattato in maniera esplicita l’obiezione del Comune, valutandone la natura meramente urbanistica e, conseguentemente, ritenendo tale questione di competenza del procedimento di autorizzazione, con relativa variante ex art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 (dove sono stati effettuati anche i calcoli relativi agli standard, di cui la ricorrente lamenta la mancata considerazione nel procedimento di VIA).
2.3 Il medesimo discorso si applica per la contestata mancanza del certificato di agibilità, comunque rilasciato, dallo stesso Comune, prima della conclusione del procedimento di autorizzazione unica (provvedimento 26224 del 7.11.2014).
2.4 Parte ricorrente lamenta inoltre che il procedimento di valutazione di impatto ambientale non avrebbe tenuto in debito conto l’impatto dell’opera e il parere sostanzialmente negativo di ARPAM.
2.5 L’affermazione di parte ricorrente non è condivisibile. ARPAM, nell’ambito di un parere sostanzialmente positivo, ha espresso alcune riserve in particolare con riguardo allo stato della qualità dell’aria. E’ documentato come nella conferenza di servizi, successivamente al parere di ARPAM in due diverse occasioni (30.12.2012 e 28.2.2013) siano state chieste integrazioni alla società ricorrente, che ha presentato lo studio relativo alla qualità dell’aria. Con riguardo alle osservazioni effettuate da ARPAM in data 27.2.2013 (cui si collega anche la deduzione di parte ricorrente relativa alla possibile trattazione di codici rifiuto non compresi nella precedente autorizzazione), si è dato risposta alle stesse nella conferenza di servizi in data 13.5.2013, specificando che non era previsto un incremento della quantità di rifiuti trattati e prevedendo misure per la copertura dei cassoni esterni. In presenza di un parere positivo di ARPAM (con prescrizioni) in sede di VIA e di autorizzazione, non appaiono in alcun modo fondate le censure del Comune ricorrente.
2.6 Risulta generica e apodittica la censura (secondo motivo dei motivi aggiunti) secondo cui non si sarebbe tenuto conto dei pareri degli enti in sede autorizzativa e delle modifiche rispetto ai pareri precedenti.
2.7 Non è altresì condivisibile la tesi di parte ricorrente cui sarebbe stato lasciato troppo spazio, sia in sede di VIA, sia soprattutto in sede autorizzazione unica, alle prescrizioni. Difatti, l’autorizzazione rilasciata con delibera di giunta provinciale n. 331/2014, impugnata con i motivi aggiunti, effettua una compiuta ricognizione delle caratteristiche dell’impianto, corredato, come già accennato, dei pareri favorevoli sia di ARPAM che di ASUR Marche.
2.8 Per il resto, è legittimo un giudizio positivo di compatibilità ambientale di progetti volti alla costruzione di nuovi impianti pur se condizionato all'ottemperanza di molteplici prescrizioni, in quanto una valutazione condizionata di tale tipo costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento (Tar Lazio, Roma, 3.6.2015, n. 7782). Ovviamente, ciò vale a maggior ragione per un impianto già esistente. E nel caso in esame, in sede di autorizzazione unica appare essere stata aggiunta una precisa ricognizione dell’impianto e delle prescrizioni da rispettare.
2.9 Riguardo la distanza dell’impianto dal centro abitato (primo motivo del ricorso introduttivo, ribadito nel secondo motivo dei motivi aggiunti), appare del tutto condivisibile la tesi della provincia per cui la stessa deve riguardare solo la parte in ampliamento, essendo state le valutazioni riguardo alla struttura esistente già effettuate per l’adeguamento dell’impianto alla normativa di cui al d.lgs. n. 209 del 2003 e confermate dalla fase in ampliamento, come riportato nel documento istruttorio annesso all’autorizzazione unica. Si argomenta regolarmente anche sulla compatibilità dell’assetto territoriale e sull’assenza di beni storici, archeologici e paesaggistici, oltre che sugli aspetti urbanistici come già accennato.
2.10 Sempre con riguardo al secondo motivo dei motivi aggiunti non è chiara la rilevanza della censura relativa al rispetto degli standard, che non sarebbe stato, a detta di parte ricorrente, attestato dalla controinteressata, ma accertato d’ufficio dal comune, essendo rilevante il dato di fatto del rispetto degli standard, non il modo in cui sono stati certificati.
2.11 Con riguardo alla assenza del parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco, la stessa difesa di detta amministrazione precisa che, non essendo stato possibile presenziare alla conferenza di servizi e quindi presentare un parere sul progetto definitivo, il parere è stato allegato solo il 12.2.2014, successivamente all’adozione dell’autorizzazione unica.
La conferenza di servizi ha quindi rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990. Ciò costituisce uno specifico potere conferito dalla legge all’amministrazione procedente. Inoltre, il parere pervenuto dal Comando provinciale dei vigili del fuoco era positivo, seppure riguardante una versione precedente del progetto. In presenza della documentata assenza e del regolare invito a partecipare del Comando provinciale dei vigili del fuoco, l’amministrazione procedente appare avere proceduto in maniera del tutto conforme al legge e senza alcun profilo di eccesso di potere.
2.12 Non è condivisibile la dedotta contraddittorietà del parere dell’ASUR Marche. In tutta evidenza, la presenza di osservazioni e prescrizioni non rende un parere positivo affetto dal vizio di contraddittorietà (peraltro, l’ASUR Marche ha espresso parere positivo sia nel procedimento di VIA sia in quello di autorizzazione unica).
2.13 Infine, con riguardo alla dedotta il illegittimità costituzionale dell’art. 208 c.6 del d.lgs. n. 152 del 2006 (terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti), ne è evidente la manifesta infondatezza, più volte ribadita in giurisprudenza. Indubbiamente la disposizione – che introduce una norma eccezionale che deroga, per superiori esigenze pubbliche, il normale quadro degli assetti procedimentali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti (anche pericolosi) - non è illegittima se utilizzata nell’ambito degli stretti limiti previsti dalla norma (si rimanda alla completa ed articolata esposizione, e alla stessa giurisprudenza costituzionale citata in Cons. Stato, V, 11. 12.2015, n. 5658).
2 Alla luce della considerazioni fin qui svolte, il ricorso e tutti motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
2.1 Sussistono le ragioni per compensare le spese, in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti e dei delicati profili relativi alla competenza dei vari enti dedotti nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)