TAR Puglia (BA) Sez. III n. 82 del 22 gennaio 2018
Polizia giudiziaria. Verbali della polizia municipale

Se, per un verso, è vero che i verbali della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) solo relativamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (mentre tale fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale ovvero alle sue ulteriori valutazioni e deduzioni); d’altra parte, è pur vero che le valutazioni e deduzioni in tal modo svolte dai pubblici ufficiali possono essere confutate nella loro consistenza solo attraverso l’allegazione di circostanziate deduzioni in contrario.

Pubblicato il 22/01/2018

N. 00082/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00270/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2017, proposto da Servidio Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Albanese, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza dirigenziale - ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per interventi eseguiti in assenza del titolo autorizzatorio - pagamento della sanzione amministrativa art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. proc. amm.vo n. 30/16 a carico di Servidio Maria + 2 (ordinanza 2016/01756 - 2016/130/00436 emessa dal Comune di Bari), notificata in data 23/01/2017;

- nonché, per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - L’odierna ricorrente Servidio Maria è proprietaria di un immobile sito nel comprensorio di Bari - località San Giorgio / Torre a Mare in via detta della marina civ. 70, individuato nel catasto al foglio di mappa 2 particella 449.

La Servidio in data 23.2.1995 presentava al Comune di Bari istanza di sanatoria per abusi edilizi (i.e. ampliamento dell’abitazione con realizzazione di veranda) ex legge n. 724/1994, rubricata al nr. 1157 di pratica.

Nelle more del completamento della suddetta pratica la Servidio procedeva ad interventi di manutenzione del solaio di copertura del porticato del proprio immobile, opera già preesistente, nonché rappresentata fotograficamente nell’istanza di condono del 1995.

L’intervento nello specifico consisteva nel ripristino funzionale del suddetto solaio, mediante impermeabilizzazione dell’estradosso con guaina bituminosa, ripristino delle parti ammalorate del succielo, pitturazione dello stesso e dei pilastri esistenti, così come indicato nella comunicazione di inizio lavori (CIL) prot. 256567 depositata il 27.10.2015 presso il Comune di Bari.

Successivamente il Comune di Bari adottava la censurata ordinanza dirigenziale - ingiunzione n. 30/16 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per interventi (rectius demolizione e ricostruzione con dimensioni maggiori della tettoia antistante l’ingresso alla unità immobiliare, in luogo delle previste opere di manutenzione straordinaria) eseguiti in difformità dalla CIL prot. 256567, ovvero in assenza di idoneo titolo autorizzatorio.

La Servidio impugnava la citata ordinanza n. 30/16, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

- palese violazione di legge, oltre che del procedimento amministrativo; assoluto eccesso di potere sotto il profilo motivazionale; violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 3, 22 e 37 d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 149, comma 1, lett. a) dlgs n. 42/2004; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di istruttoria: emergerebbe per tabulas dall’elaborato grafico e fotografico allegato all’istanza di condono del 23.2.1995 la preesistenza del porticato rispetto all’anno 1995; infatti, diversamente da quanto accertato dalla P.A. resistente nel verbale del 10.3.2016 (richiamato nell’ordinanza - ingiunzione), dal confronto tra le foto allegate all’istanza di condono del 23.2.1995 e la documentazione fotografica dell’11.2.2016 della Polizia Edilizia risulterebbe che non vi è stata alcuna opera di demolizione della tettoia, bensì una mera attività di manutenzione; si rientrerebbe, pertanto, nell’ipotesi di cui all’art. 149, comma 1, lett. a) dlgs n. 42/2004 (i.e. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici) per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica; in ogni caso la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non richiederebbe il permesso di costruire; sarebbe, altresì, contraddittorio il richiamo, nel corpo del provvedimento gravato, all’art. 37 d.p.r. n. 380/2001, disposizione in tema di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, nel qual caso è contemplata unicamente la comminatoria di una sanzione pecuniaria e non già la demolizione del manufatto; infine, alcuna istruttoria sarebbe stata espletata dal Comune di Bari al fine di disporre la demolizione dell’opera in luogo della sola sanzione pecuniaria; all’opposto, l’istruttoria svolta stata sarebbe stata del tutto contraddittoria perché si è ritenuto di applicare entrambe le sanzioni mentre l’art. 37 d.p.r. richiamato prevede la sola sanzione pecuniaria a carico dell’inadempiente e non la riduzione in pristino.

2. - Si costituiva il Comune di Bari, resistendo al gravame.

3. - Nel corso dell’udienza del 13 dicembre 2017 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.

Invero, come evidenziato da parte ricorrente, la documentazione fotografica dell’11.2.2016 della Polizia Edilizia e le foto relative allo stato dei luoghi prodotte dalla stessa interessata e risalenti al 2.4.2016 ritraggono una tettoia / porticato identica per sagoma e superficie a quella di cui alle foto allegate alla istanza di accertamento di conformità del 23.2.1995.

Pertanto, non è possibile sostenere che vi sia stata alcuna opera recente di demolizione e ricostruzione della tettoia quale quella contestata nel gravato provvedimento n. 30/16, trattandosi - a ben vedere - di porticato preesistente rispetto all’anno 1995.

Ne discende che il censurato provvedimento è viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Né può essere attribuita rilevanza fidefacente alla descrizione delle opere contenuta verbale di Polizia Edilizia del 10.3.2016 (cui rinvia l’impugnato provvedimento) in termini di demolizione e ricostruzione delle tettoia, poiché sul punto detto verbale costituisce una valutazione effettuata dalla Polizia Edilizia, non venendo in rilievo fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o dallo stesso compiuti.

Infatti, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VI, 24.9.2010, n. 7129, “Se, per un verso, è vero che i verbali della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) solo relativamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (mentre tale fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale ovvero alle sue ulteriori valutazioni e deduzioni); d’altra parte, è pur vero che le valutazioni e deduzioni in tal modo svolte dai pubblici ufficiali possono essere confutate nella loro consistenza solo attraverso l’allegazione di circostanziate deduzioni in contrario.”.

Con la produzione delle foto sopra indicate parte ricorrente ha assolto al proprio onere di allegazione di circostanziate deduzioni in contrario.

5. - Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale impugnata.

6. - Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.

7. - In considerazione della peculiarità e novità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza dirigenziale impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

Viviana Lenzi, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile        Francesco Gaudieri