TAR Campania (NA) Sez.I n. 1361 del 2 marzo 2018
Rifiuti.Determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti

E' illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento con cui sia stata determinata la tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti, nel caso in cui dal provvedimento medesimo non sia ricavabile alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine all’ammontare e/o all’aumento della tariffa


Pubblicato il 02/03/2018

N. 01361/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03371/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3371 del 2016, proposto da:
Elena Ferraiuolo, Francesco Barca, Attilio Scotti, Roberta Diomaiuta, Davide Sciambra, Vincenzo Giudice, Elisa Cataldo, Medori De Simone, Giulio Graziano, Vito Cristiano, Franco Longobardi, Antonio Di Puorto, Salvatore Gravante, Mario Iannone, Egidio Gatta, Vincenzo Gatta, Luigi Umberto Petrella, Michele Sagliocco, Gianluca Manzieri, Rosa Miele, Pasquale Carrano, Massimo Carrano, Carmela Nogara, Valentina Alborino, Mosvaldo Luigi Caterino, Antonio Masiello, Giuseppe Masiello, Mario Masiello, Antonio Gravante, Luigi Cecoro, Carmine Baiano, Vito Baiano, Angelo Baiano, Raffaele De Quattro, Yuri Corace, Immacolata Fucito, Antonio Abate, Michele De Quattro, Massimo Abbruzzese Saccardi, Rosa Maria Borzacchiello, Giuseppe Tesone, Francesco Muto, Diego Muca, Gennaro Brando, Annunziata Nota, Antonio Francesco Lizza, Roberto Campoluongo, Carmela Izzi, Amelia Rispoli, Elisa Cangiano, Rita Guarino, Ciro Esposito, Christian Mavrokefalos, Fabio Picca, Susan Wineski, Bruno Calabrese, Annamaria Riera, Mario Esposito, Maria Pia Morra, Mario Vasto, Antonello Artese, Giuseppe Diana, Francesco Diana, Vincenzo Pezzella, Gaetano D'Angelo, Giuseppe Piantadosi, Giuseppe Gravante, Carmine Orso, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Elia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosa Laura Di Maro, in Napoli, viale Gramsci 11;

contro

Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Monaco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuele Morra, in Napoli, c.so Vittorio Emanuele, 100/D;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio comunale di Castel Volturno n. 17 del 29 aprile 2016: determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 29 giugno 2016 e depositato il 19 luglio 2016, i nominativi indicati in epigrafe, in qualità di possessori o detentori, a vario titolo, di unità immobiliari destinate a civili abitazioni e ubicate nel territorio comunale di Castel Volturno, e, come tali, soggetti passivi della TARI (tassa sui rifiuti) per le utenze domestiche, impugnavano, chiedendone l’annullamento: - la delibera del Consiglio comunale di Castel Volturno n. 17 del 29 aprile 2016 (avente per oggetto “Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2016, conferma aliquote e tariffe per IMU, TASI, CIMP, TOSAP, affissioni, nella misura vigente nel 2015”), nella parte in cui aveva fissato le tariffe TARI per l’anno 2016; - ove occorrente, la delibera del Consiglio comunale di Castel Volturno n. 16 del 29 aprile 2016, recante la modifica del regolamento comunale IUC (imposta unica comunale) (approvato con precedente delibera consiliare n. 17 del 10 settembre 2014); - ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui, segnatamente, la delibera della Giunta comunale di Castel Volturno n. 38 del 12 maggio 2016, recante la determinazione delle rate e delle scadenze di pagamento della TARI 2016.

2. A supporto dell’esperito gravame, lamentavano che, ingiustificatamente, arbitrariamente, in difetto di motivazione e in disparità di trattamento, la delibera del Consiglio comunale di Castel Volturno n. 17 del 29 aprile 2016, a fronte di una contrazione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, avrebbe aumentato la tariffa TARI relativa alle utenze domestiche e, per converso, ridotto quella relativa alle utenze non domestiche.

3. Costituitasi l’intimata amministrazione comunale, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione esperita ex adverso, della quale richiedeva, quindi, il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2017, la causa era trattenuta in decisione.

5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, osserva, in rito, il Collegio che, per consolidata giurisprudenza, ed a ripudio dell’eccezione sollevata al riguardo dall’amministrazione resistente, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia – quale, appunto, quella in esame – avente per oggetto i provvedimenti comunali con cui, in via autoritativa e nell'esercizio di poteri discrezionali, sono fissate le tariffe dovute per la gestione dei rifiuti ed è esercitato il relativo potere regolamentare (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3173/2009; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2017/2009; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 340/2011; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 146/2013; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 305/2016).

6. A ripudio, altresì, della sollevata eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad esperirlo, giova rammentare l’insuperato arresto di Cons. Stato, sez. V, n. 3621/2000, in base al quale è proponibile dal contribuente ricorso giurisdizionale avverso l’atto generale di fissazione della tariffa relativa alla tassa annuale sui rifiuti. Ciò, in quanto l’iter procedimentale attraverso cui si esplica la potestà normativo-impositiva attribuita in materia all'ente locale si perfeziona e irradia effetti lesivi con la determinazione dell'ammontare della tariffa anzidetta, tant'è che proprio in seguito all'adozione anno per anno di un simile atto a contenuto generale ciascun contribuente è in grado di misurare la gravosità dell'imposizione nei suoi riguardi e può, quindi, valutare in concreto l'entità del pregiudizio sofferto.

7. Nel merito, il ricorso si rivela fondato per le ragioni illustrate in appresso.

8. Nella materia di cui alla presente controversia, costituiscono ius receptum le seguenti direttive ermeneutiche enucleate dalla giurisprudenza:

a) innanzitutto, i provvedimenti di determinazione delle tariffe relative alle tasse sui rifiuti, pur avendo natura di atti generali, non ricadono nella sfera applicativa dell'art. 13 della l. n. 241/1990, ma, per il loro carattere di specialità e per le connesse esigenze di garanzia procedimentale rafforzata, soggiacciono alla disciplina dettata dall'art. 69 comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, che impone di motivare analiticamente le scelte operate, precipuamente quanto alle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, nonché ai dati ed alle circostanze che hanno eventualmente comportato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo (cfr. . TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 966/2011; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 408/2013; TAR Molise, Campobasso, n. 607/2014);

b) la motivazione dell’atto di determinazione della tariffa in materia di rifiuti deve essere, poi, congrua e comprensibile, nonché trasparente circa i criteri scelti per addivenire alla quantificazione delle somme dovute dai cittadini, al fine di assicurare il controllo (in primo luogo degli stessi amministrati e poi del giudice competente) sull'esercizio del potere discrezionale da parte degli enti locali impositori (cfr. TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 146/2013; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, n. 1056/2015);

c) conseguentemente, è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento con cui sia stata determinata la tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti, nel caso in cui dal provvedimento medesimo non sia ricavabile alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine all’ammontare e/o all’aumento della tariffa (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 966/2011).

9. Ora, alla stregua delle coordinate ermeneutico-applicative dianzi illustrate, è da ritenersi che la gravata delibera del Consiglio comunale di Castel Volturno n. 17 del 29 aprile 2016 non sia supportata da adeguata base istruttorio-motivazionale, segnatamente sotto il censurato profilo dell’incremento della tariffa TARI relativa alle utenze domestiche e del contestuale decremento di quella relativa alle utenze non domestiche.

Ed invero, il provvedimento in parola si limita a indicare genericamente che “la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività”; si limita, poi, a riportare nel prospetto di cui all’allegato B il dettaglio dei coefficienti di produzione dei rifiuti.

Nessuna giustificazione fornisce, quindi, in ordine alla circostanza che, a fronte di una contrazione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti – dagli € 9.023.710,15 previsti per l’anno 2015 (cfr. delibera del Consiglio comunale di Castel Volturno n. 15 del 2 settembre 2015) agli € 8.820.710,16 previsti per l’anno 2016 –, la tariffa TARI relativa alle utenze domestiche risulta così incrementata dall’anno 2015 all’anno 2016:

1 componente: 0,72 < 0,785 €/mq parte fissa; 104,40 < 118,54 €/anno parte variabile

2 componenti: 0,83 < 0,911 €/mq parte fissa; 179,56 < 203,89 €/anno parte variabile

3 componenti: 0,91 < 0,988 €/mq parte fissa; 219,23 < 248,94 €/anno parte variabile

4 componenti: 0,97 < 1,056 €/mq parte fissa; 263,08 < 298,73 €/anno parte variabile

5 componenti: 0,98 < 1,066 €/mq parte fissa; 317,36 < 360,37 €/anno parte variabile

6 componenti: 0,94 < 1,027 €/mq parte fissa; 362,26 < 411,35 €/anno parte variabile

Del pari, nessuna giustificazione fornisce in ordine alla circostanza che, a fronte dell’illustrato incremento della tariffa TARI relativa alle utenze domestiche, la tariffa TARI relativa alle utenze non domestiche risulta così ridotta dall’anno 2015 all’anno 2016:

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto: 0,63 > 0,500 €/mq parte fissa; 1,63 > 1,427 €/mq parte variabile

2) Cinematografi e teatri: 0,46 > 0,371 €/mq parte fissa; 1,21 > 1,054 €/mq parte variabile

3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta: 0,46 > 0,371 €/mq parte fissa; 1,21 > 1,066 €/mq parte variabile

4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: 0,84 > 0,665 €/mq parte fissa; 2,18 > 1,906 €/mq parte variabile

5) Stabilimenti balneari: 0,67 > 0,491 (stabilimenti balneari con sola attività stagionale) – 0,545 (stabilimenti balneari con attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, commercio al dettaglio, intrattenimento o altre attività connesse esercitate per oltre 180 giorni nell’anno d’imposta) €/mq parte fissa; 1,73 > 1,436 (stabilimenti balneari con sola attività stagionale) – 1,688 (stabilimenti balneari con attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, commercio al dettaglio, intrattenimento o altre attività connesse esercitate per oltre 180 giorni nell’anno d’imposta) €/mq parte variabile

6) Esposizioni, autosaloni: 0,54 > 0,421 €/mq parte fissa; 1,41 > 1,212 €/mq parte variabile

7) Alberghi con ristorante: 1,19 > 1,121 €/mq parte fissa; 3,09 > 2,892 €/mq parte variabile

8) Alberghi senza ristorante: 1,04 > 0,894 €/mq parte fissa; 2,70 > 2,433 €/mq parte variabile

9) Case di cura e riposo: 3,21 > 0,922 €/mq parte fissa; 4,44 > 2,786 €/mq parte variabile

10) Ospedali: 1,62 > 1,061 €/mq parte fissa; 4,20 > 3,026 €/mq parte variabile

11) Uffici, agenzie, studi professionali: 1,18 > 0,959 €/mq parte fissa; 3,03 > 2,553 €/mq parte variabile

12) Banche ed istituti di credito: 0,77 > 0,588 €/mq parte fissa; 1,99 > 2,082 €/mq parte variabile

13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli: 1,19 > 0,917 €/mq parte fissa; 3,06 > 2,613 €/mq parte variabile

14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: 1,47 > 1,162 €/mq parte fissa; 3,83 > 3,319 €/mq parte variabile

15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato: 0,87 > 0,681 €/mq parte fissa; 2,25 > 1,938 €/mq parte variabile

16) Banchi di mercato beni durevoli: 1,89 > 1,325 €/mq parte fissa; 4,90 > 3,776 €/mq parte variabile

17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: 1,60 > 1,246 €/mq parte fissa; 4,13 > 3,554 €/mq parte variabile

18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: 1,09 > 0,838 €/mq parte fissa; 2,81 > 2,390 €/mq parte variabile

19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto: 1,56 > 1,061 €/mq parte fissa; 4,03 > 3,022 €/mq parte variabile

20) Attività industriali con capannoni di produzione: 0,79 > 0,588 €/mq parte fissa; 2,04 > 1,675 €/mq parte variabile

21) Attività artigianali di produzione beni specifici: 0,83 > 0,635 €/mq parte fissa; 2,16 > 1,819 €/mq parte variabile

22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub: 6,18 < 6,336 €/mq parte fissa; 16,03 > 10,810 €/mq parte variabile

23) Mense, birrerie, amburgherie: 4,16 > 4,113 €/mq parte fissa; 10,80 > 7,729 €/mq parte variabile

24) Bar, caffè, pasticceria: 4,53 < 4,594 €/mq parte fissa; 11,73 > 8,282 €/mq parte variabile

25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: 2,47 > 1,853 €/mq parte fissa; 6,39 > 5,053 €/mq parte variabile

26) Plurilicenze alimentari e/o miste: 2,47 > 1,857 €/mq parte fissa; 6,41 > 5,305 €/mq parte variabile

27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: 7,32 > 7,253 €/mq parte fissa; 18,97 > 15,297 €/mq parte variabile

28) Ipermercati di generi misti: 2,73 > 2,029 €/mq parte fissa; 7,05 > 5,784 €/mq parte variabile

29) Banchi di mercato generi alimentari: 9,32 > 5,368 €/mq parte fissa; 24,18 > 15,328 €/mq parte variabile

30) Discoteche, night club: 1,64 > 1,241 €/mq parte fissa; 4,27 > 3,995 €/mq parte variabile.

10. In conclusione, stante la sua acclarata fondatezza sotto il profilo del deficit istruttorio e motivazionale, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnata delibera del Consiglio comunale di Castel Volturno n. 17 del 29 aprile 2016.

Condanna l’amministrazione comunale intimata al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Olindo Di Popolo        Salvatore Veneziano